Sentenza n. 1989/2026 - Firenze, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione integrale della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per € 500 annui per gli anni scolastici indicati in sentenza, oltre rivalutazione e interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza n. 498/2024 del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, del 19 giugno 2024, notificata in forma esecutiva il 20 giugno 2024 e passata in giudicato. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per € 500 annui per gli anni scolastici specificati, oltre rivalutazione e interessi, e aveva condannato il Ministero a renderla disponibile. Secondo la ricorrente, il Ministero aveva eseguito la sentenza soltanto quanto alle spese di giudizio, senza corrispondere quanto dovuto a lei; ha quindi chiesto le misure necessarie all’attuazione del giudicato, inclusa la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso: il Ministero non ha dimostrato l’effettiva corresponsione alla ricorrente di quanto riconosciuto dal giudice del lavoro e non sussistono ostacoli normativi all’esecuzione, essendo stato notificato il titolo all’organo competente ed essendo decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, riconoscendo la Carta docente secondo le modalità e con gli accessori stabiliti nel titolo. In caso di inadempimento, il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, è nominato commissario ad acta e dovrà provvedere nei successivi 60 giorni, potendo ricorrere, se necessario, al pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. 669/1996. Il Ministero è stato condannato a pagare al difensore antistatario € 800, oltre IVA e CAP, per le spese del giudizio di ottemperanza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Il ricorso è trattato quale azione di ottemperanza; il testo non espone una specifica interpretazione della disposizione.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
La corresponsione delle dette somme non trova poi alcun ostacolo normativo, essendo stati notificati il titolo esecutivo all’organo competente alla liquidazione ed essendo ormai ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, 1° comma del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 (conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30 e modificato dall’art. 44, 3° comma del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326).
Decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’organo competente alla liquidazione, tale termine non costituisce più un ostacolo alla corresponsione delle somme dovute in esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 2, d.l. 669/1996
Al tempo stesso, il Collegio nomina il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente (o un suo sostituto) affinché ove l’indicato termine di 30 (trenta) giorni decorra infruttuosamente, provveda, in qualità di Commissario ad acta, a tutti gli adempimenti occorrenti per l’ottemperanza alla presente decisione nel successivo termine di 60 (sessanta) giorni, se del caso, valendosi anche del pagamento in “conto sospeso” previsto dall’art. 14, 2° comma del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30.
In caso di inadempimento dell’amministrazione, il commissario ad acta può avvalersi, ove occorra, del pagamento in conto sospeso per dare attuazione al giudicato.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
Con sentenza n. 498/2024 del 19 giugno 2024, il Tribunale di Livorno, Sezione lavoro accertava e dichiarava il diritto di parte ricorrente ad ottenere la carta docente, per l’importo di euro 500,00 annui e per gli anni scolastici meglio specificati in sentenza, oltre a rivalutazione e interessi sulle somme a tale titolo dovute nei limiti previsti dall’art. 22, 36° comma della l. 23 dicembre 1994 n. 724, a decorrere dalla maturazione del diritto e fino alla corresponsione del dovuto;
La sentenza del giudice del lavoro, il cui contenuto il TAR ordina di eseguire, riconosce rivalutazione e interessi sulle somme dovute nei limiti previsti dalla disposizione, dalla maturazione del diritto fino al pagamento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione non dimostri l’effettiva corresponsione delle somme riconosciute da un titolo passato in giudicato, il giudice può ordinare l’esecuzione entro un termine determinato e nominare un commissario ad acta per l’eventuale inadempimento.
- La notificazione del titolo esecutivo all’organo competente alla liquidazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 consentono di procedere alla corresponsione delle somme dovute senza che quel termine costituisca un ulteriore ostacolo.
- Il commissario ad acta nominato per dare esecuzione al giudicato può essere autorizzato a ricorrere, ove necessario, al pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. 669/1996.
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