Cassazione Penale, Sentenza n. 12642/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato per il delitto di frode in danno dell'assicurazione per aver denunciato falsamente un sinistro stradale inesistente. Ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo, tra l'altro, l'improcedibilità dell'azione penale per tardività della querela, insufficienza del compendio probatorio in relazione alla colpevolezza, nullità per rigetto delle richieste di rinvio per legittimo impedimento, errata esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. e vizi nella determinazione della pena e nel diniego delle attenuanti generiche. Successivamente, è stata trasmessa la remissione di querela rilasciata dal procuratore speciale del legale rappresentante della compagnia assicurativa, che ha portato all'estinzione del reato.
La decisione
La Corte ha rilevato che, durante il giudizio, il reato si è estinto per remissione di querela (verbale del 9 febbraio 2024) e ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato. Ha inoltre condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen. La Corte non è quindi entrata nel merito delle questioni di diritto sostanziale sollevate dal ricorrente, avendo l'estinzione del reato reso ininfluenti i motivi di gravame.
Norme richiamate
art. 131-bis codice penale
La questione relativa alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. era stata dedotta dal ricorrente, ma la Corte di legittimità non si è pronunciata sul merito poiché il reato si è estinto per remissione di querela; dunque nessuna interpretazione sostanziale della norma è stata fornita nel provvedimento.
art. 340 comma 4 codice di procedura penale
La Corte ha applicato l'art. 340, comma 4, c.p.p. per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonostante l'annullamento della sentenza per estinzione del reato, confermando la possibilità di addebitare le spese all'imputato in questa ipotesi.
Massime di principio
- La remissione di querela, se intervenuta nel corso del giudizio, determina l'estinzione del reato querelabile e comporta l'annullamento della sentenza penale per estinzione del reato, impedendo alla Corte di Cassazione di entrare nel merito dei motivi di impugnazione.
- L'estinzione del reato per remissione non equivale a una pronuncia di non colpevolezza: ha effetto esclusivamente processuale-estintivo e non esamina la fondatezza delle accuse.
- Nonostante l'annullamento per estinzione, il giudice può comunque condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 340 c.p.p., comma 4; pertanto l'estinzione non impedisce possibili conseguenze economiche a carico dell'imputato.
- Se la remissione di querela è intervenuta, il difensore dovrebbe tempestivamente depositarne prova e chiedere l'improcedibilità o l'annullamento per estinzione del reato; la domanda deve essere tempestivamente dedotta per evitare atti processuali inutili.
- La remissione può essere rilasciata anche dal procuratore speciale del legale rappresentante della parte civile; l'ufficio giudiziario valuta la regolarità formale della remissione ma, una volta accertata, produce l'effetto estintivo.
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