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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33921/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Torino sostenendo, a vario titolo: carenza, contraddittorieta e manifesta illogicita della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.) circa il loro concorso nell'attivita di spaccio; carenza di prova e insufficienza degli elementi indiziari (in particolare per la disponibilita della vettura e per le intercettazioni); mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entita ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (con conseguente negazione dei doppi benefici); e mancata concessione della sospensione condizionale della pena (per Ech Chellaoui).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivi principali: i censure erano in gran parte una mera richiesta di rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimita; i rilievi di illogicita erano manifestamente infondati o non confrontavano analiticamente le argomentazioni della sentenza impugnata; la richiesta sulla sospensione condizionale era inammissibile per non essere stata formulata nel merito. Conseguenze pratiche: resta fermo il dispositivo di condanna della Corte d'appello di Torino (pene rideterminate per i vari imputati: Achiq anni 4 mesi 9 e multa, El Rhazzai anni 4 e multa, Grimeh anni 1 mese 6 e multa con benefici, Ech Chellaoui anni 1 mese 4 e multa), i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno a 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Ground di ricorso per vizio di motivazione; la Cassazione richiede che la censura indichi il confronto con le ragioni della decisione impugnata e punisce con inammissibilita le censure generiche o che chiedono solo una diversa valutazione di merito.

  • art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti), comma 1 e comma 5

    La Corte richiama che la valutazione della lieve entita ai sensi del comma 5 deve essere globale e sinottica rispetto agli indici elencati (mezzi, modalita, circostanze, qualita e quantita delle sostanze). La diversita di sostanze non impedisce di per se la riconoscibilita della lieve entita; tuttavia elementi come l'inserimento organico in un'attivita continuativa di spaccio e la continuita degli approvvigionamenti possono essere indici contrari all'applicabilita della causa di diminuzione.

  • artt. 81 e 110 cod. pen.

    Riferimenti normativi relativi alla responsabilita per concorso di persone nel reato; la Corte di merito ha ritenuto sussistente il concorso sulla base degli elementi probatori (intercettazioni, testimonianze, uso della vettura).

  • art. 75, d.P.R. 309/1990

    La giurisprudenza citata distingue il c.d. consumo di gruppo quale illecito amministrativo ex art. 75 (non reato penale) quando ricorrono specifiche condizioni (acquisto per conto del gruppo, identita dei mandanti, contributo finanziario), che nel caso non risultavano provate.

  • Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018 (giurisprudenza delle Sezioni Unite)

    Principio richiamato sulla necessita di una valutazione complessiva degli indici di lieve entita ex art. 73 comma 5; la Cassazione utilizza questo parametro per giudicare corretta la valutazione della Corte territoriale.

  • Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018 (giurisprudenza delle Sezioni Unite)

    Principio secondo cui l'imputato non puo lamentare in Cassazione la mancata concessione della sospensione condizionale se non ha avanzato la relativa richiesta nel corso del giudizio di merito; il giudice d'appello avrebbe comunque il dovere di motivare la mancata concessione se la richiesta fosse stata formulata.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione limita il sindacato sulla motivazione a casi di macroscopica illogicita o mancanza; molte censure che chiedono una diversa valutazione probatoria sono inammissibili.
  • Per ottenere la riqualificazione in favore ai sensi dell'art. 73 comma 5 e i benefici connessi, il difensore deve sostenere e dimostrare in sede di merito la preponderanza degli indici favorevoli, poiche la valutazione e globale e non può essere ridotta a un solo elemento.
  • Il c.d. consumo di gruppo è generalmente illecito amministrativo (art. 75 T.U.) e non reato penale; per ricondurre un acquisto a consumo di gruppo servono elementi chiari quali l'identita dei partecipanti e la volontà e contribuzione condivisa.
  • Se si lamenta in Cassazione la mancata applicazione di benefici (es. sospensione condizionale), occorre aver richiesto tali benefici nel merito; altrimenti la doglianza è inammissibile.
  • Nei ricorsi per vizio di motivazione e' fondamentale confrontare analiticamente le proprie ragioni con tutte le argomentazioni della sentenza impugnata; censure parziali che ignorano passaggi rilevanti espongono all'inammissibilita.
  • La mera circostanza che determinati elementi (es. disponibilita di un veicolo) siano controvertibili non impedisce che, in presenza di un quadro probatorio composto da intercettazioni e riscontri, il giudice di merito possa ritenere provata la partecipazione all'attivita di spaccio.

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