Cassazione Civile, Ordinanza n. 36796/2022 del 15/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La lite nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un fornitore di mobili per il saldo del prezzo di acquisto e per le spese di trasporto. Il destinatario dell’ingiunzione propose opposizione deducendo un grave inadempimento del venditore, in particolare la mancata consegna integrale del mobilio, e chiese anche il risarcimento dei danni in via riconvenzionale. In primo grado l’opposizione fu accolta solo parzialmente: il decreto fu revocato ma l’opponente fu comunque condannato al pagamento di una somma ridotta. In appello l’opponente insistette nelle proprie difese e soprattutto sostenne che, nel corso del giudizio di gravame, aveva già pagato euro 3.000,00 in esecuzione della sentenza di primo grado; quindi, essendo la somma poi ritenuta effettivamente dovuta dal Tribunale inferiore a quella versata, chiedeva la restituzione della differenza. Con il ricorso per cassazione dedusse, in sintesi: omesso esame del fatto del pagamento, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per mancata considerazione della prova e delle non contestazioni, nonché nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita pronuncia su domanda non proposta e su un presunto mancato pagamento non dedotto dalla controparte.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate tutte le censure perché il pagamento eseguito nel corso del giudizio di appello non risultava effettuato come adempimento spontaneo e riconoscimento della fondatezza della pretesa, ma per paralizzare l’azione esecutiva intrapresa dal creditore in forza della sentenza provvisoriamente esecutiva di primo grado. Perciò tale pagamento non poteva essere automaticamente detratto dalla somma poi accertata in appello ai fini della decisione sulla domanda originaria. La Corte ha chiarito che un pagamento eseguito per evitare l’esecuzione forzata non fa venir meno l’interesse all’impugnazione, salvo che sia accompagnato da un riconoscimento inequivoco del debito; se il titolo di primo grado viene poi riformato, il debitore può eventualmente chiedere la restituzione della differenza con autonoma azione, mentre in fase esecutiva il pagamento potrà essere fatto valere con l’opposizione ex art. 615 c.p.c. La ricorrente è stata inoltre onerata del contributo unificato aggiuntivo, senza statuizione sulle spese per mancata costituzione dell’intimato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
è richiamato quale parametro per la censura di omesso esame di un fatto decisivo
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è richiamato quale parametro per le doglianze di violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è richiamato quale parametro per la dedotta nullità della sentenza
artt. 115 e 116 c.p.c.
non risultano violati; la Corte esclude che il giudice d’appello fosse tenuto a considerare il pagamento come fatto estintivo idoneo a incidere automaticamente sulla condanna
art. 112 c.p.c.
non vi è ultrapetizione o pronuncia su domanda non proposta, poiché la decisione si colloca entro i limiti della domanda originaria e del thema decidendum
art. 161 c.p.c.
è richiamato dalla parte ricorrente come norma sulla nullità della sentenza, ma la Corte non ravvisa alcuna nullità
art. 380-bis.1 c.p.c.
la memoria depositata dal ricorrente è dichiarata inammissibile per tardività
art. 615 c.p.c.
il pagamento già eseguito può essere fatto valere in fase esecutiva per opporsi al diritto di procedere ad esecuzione forzata quando il titolo risulti già soddisfatto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
viene dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Il pagamento effettuato in corso di giudizio in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva non equivale, di per sé, ad adempimento spontaneo idoneo a far venir meno l’interesse all’impugnazione; serve anche un riconoscimento, espresso o inequivoco, della fondatezza della pretesa avversaria.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il pagamento dedotto come fatto estintivo rileva solo se allegato come adempimento spontaneo e provato; se il pagamento è stato eseguito soltanto per evitare l’esecuzione forzata, non impone la revoca automatica della condanna successivamente rideterminata in appello.
- Se la sentenza di primo grado viene riformata e il titolo esecutivo su cui era stato eseguito il pagamento viene meno, il debitore può chiedere la restituzione di quanto indebitamente versato; se invece il nuovo titolo permane, il pagamento già effettuato opera principalmente sul piano esecutivo, potendo essere fatto valere con opposizione all’esecuzione.
- La mancata contestazione di un fatto processuale non trasforma automaticamente quel fatto in un elemento decisivo per la decisione, quando il giudice lo qualifichi diversamente sul piano giuridico e ritenga che esso non produca gli effetti estintivi o restitutori invocati dalla parte.
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