Cassazione Penale, Sentenza n. 51598/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso articolava due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per aver ritenuto la continuazione tra il furto delle chiavi (capo b) e il furto dell'autovettura (capo a), invocando l'art. 84 c.p. e sostenendo che il primo reato fosse un "antefatto non punibile" assorbito nel secondo; (2) violazione di legge per mancata pronuncia di improcedibilità ex art. 129 c.p.p., lamentando l'assenza di querela specifica del detentore delle chiavi (Ilardi/Ilardi Cristian) poiché la querela prodotta in atti era stata presentata dalla proprietaria dell'auto (Mariagrazia Notaristefano) e, secondo la difesa, si riferiva solo al furto dell'autovettura e non anche al furto delle chiavi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la decisione impugnata: il furto delle chiavi non risulta assorbibile nel furto dell'auto perché è stato consumato introducendosi in altro veicolo e l'impossessamento delle chiavi non è una modalità necessaria per il furto dell'auto (possono esserci modalità alternative); pertanto i due fatti sono autonomi e punibili in concorso. Sul secondo motivo ha escluso l'improcedibilità per difetto di querela: la querela presentata dalla Notaristefano chiedendo "la punizione dei colpevoli nei termini prescritti dalla legge" comprende anche la richiesta di punizione per il furto delle chiavi, essendo il furto delle chiavi parte del danno subito dalla vittima dell'auto; inoltre la giurisprudenza riconosce la qualità di persona offesa anche al proprietario quando la cosa sia sottratta a un terzo detentore. Conseguentemente la sentenza di merito è stata confermata e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 84 cod. pen.
la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per sé stessi, reato
Usato per valutare l'eventuale figura dell'"antefatto non punibile"; la Corte ha escluso la sua applicazione perché non ricorre interferenza normativa ma solo un rapporto di antecedenza fattuale tra i reati
art. 110 cod. pen.
Contestata per il concorso materiale tra più soggetti nell'esecuzione dei reati
art. 112 n. 4) cod. pen.
Circostanza aggravante/recidiva contestata nel capo di imputazione (richiamata nella esposizione dei reati)
art. 624 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di furto; applicata ai fatti contestati
art. 625 n. 7) cod. pen.
Aggravante del furto (es. con particolare danno/mezzi) indicata nel capo a)
art. 61 n. 2) cod. pen.
Rilevata nel capo b) come riferimento a circostanze aggravanti o concorrenti
art. 129 cod. proc. pen.
Norma che prevede la pronuncia di improcedibilità per i reati procedibili a querela di parte; la Corte ha ritenuto che la querela in atti fosse idonea a rendere procedibile anche il reato contestato al capo b)
art. 15 cod. pen.
Richiamato come principio per risolvere il concorso apparente di norme attraverso un'interpretazione congiunta delle fattispecie
art. 581 comma 1 quater cod. proc. pen.
Riferimento formale al mandato conferito al difensore per proporre ricorso
art. 620 comma 1 lett. i) cod. proc. pen.
Richiamata nelle conclusioni del PG in relazione a ipotesi di annullamento parziale senza rinvio (quale opzione avanzata), non accolta dalla Corte
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150
Richiamato per precisare la procedibilità a querela di parte del reato contestato anche prima della sua entrata in vigore
Massime di principio
- L'"antefatto non punibile" (assorbimento di un reato meno grave in uno più grave) richiede che il primo costituisca l'ordinario e necessario strumento per il compimento del secondo; se il mezzo o atto preparatorio non è necessario e può essere sostituito da altre modalità, l'assorbimento non si applica e i reati restano autonomi.
- Il furto di oggetti (es. chiavi) custoditi in un bene di un terzo può costituire reato autonomo rispetto al successivo furto dell'autovettura quando sia stato compiuto in circostanze diverse (p.es. introduzione in altro veicolo) o quando presenti autonomia di disvalore.
- La querela presentata dalla persona offesa può essere interpretata, se sufficientemente generica nell'espressione della volontà di punire gli autori, come estesa ai reati che risultano logicamente collegati al medesimo fatto dannoso; il proprietario conserva la qualità di persona offesa anche quando la cosa sia sottratta a un detentore diverso dal proprietario.
- In situazioni analoghe la difesa può tentare di ottenere l'assorbimento dell'antefatto dimostrando la necessità e l'unicità dell'atto preparatorio per la consumazione del reato principale o l'identità sostanziale del disvalore, altrimenti il rischio è la concorrente punibilità.
- Quando un reato è procedibile a querela di parte, è fondamentale verificare attentamente chi ha titolo a proporla (proprietario, detentore, persona offesa) e la portata della querela già depositata: una querela generale può essere considerata sufficiente a coprire reati connessi sub specie dello stesso fatto.
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