Sentenza n. 722/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione, della determinazione n. 443 del 30 dicembre 2025, con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Bitti ha indetto una procedura ad evidenza pubblica, ai sensi del r.d. n. 827/1924, per l’affidamento in “concessione amministrativa di immobili di proprietà del Comune di Bitti - siti in località 'Su Saliche' - destinati al trattamento di sottoprodotti di origine animale (SOA) e degli impianti in essi contenuti”, nonché dell’avviso pubblico del 14 gennaio 2026 approvato con la medesima determinazione, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque, connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione comunale di indizione di una procedura ad evidenza pubblica per la concessione di immobili e impianti destinati al trattamento di sottoprodotti di origine animale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, locataria dal 2013 dei terreni comunali e dell’edificio destinato all’impianto per lo stoccaggio, il transito e la manipolazione di sottoprodotti di origine animale, ha impugnato la determinazione con cui il Comune ha indetto una procedura ad evidenza pubblica, ai sensi del r.d. n. 827/1924, per l’affidamento in concessione degli immobili e degli impianti ivi contenuti. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione del d.m. 7 agosto 2024, il difetto di istruttoria e di motivazione, la falsità del presupposto, il travisamento dei fatti, l’illegittimità, l’irragionevolezza, la contraddittorietà e lo sviamento. Ha inoltre censurato la falsa applicazione dell’art. 66, comma 3, r.d. n. 827/1924, nonché la violazione dei principi di proporzionalità e massima partecipazione, deducendo ulteriormente difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti, falsità del presupposto e sviamento. Il Comune non si è costituito. In corso di causa, l’amministrazione ha annullato in autotutela l’atto impugnato.
La decisione
Il TAR ha preso atto dell’annullamento in autotutela della determinazione impugnata, disposto dal Comune con determinazione n. 51 del 4 marzo 2026 ai sensi dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990, e ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha ritenuto sussistenti i presupposti per la sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. Le spese sono state poste a carico del Comune secondo il criterio della soccombenza virtuale, in considerazione dell’intervenuto annullamento dell’atto contestato, e liquidate in € 1.200,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
r.d. n. 827/1924
La procedura ad evidenza pubblica era stata indetta dal Comune ai sensi del regolamento di contabilità generale dello Stato; la ricorrente ne ha contestato la corretta applicazione.
art. 66, comma 3, r.d. n. 827/1924
La ricorrente ne ha dedotto la falsa applicazione con riferimento alla disciplina della procedura di concessione.
d.m. 7 agosto 2024
La ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione del decreto ministeriale.
art. 21-nonies l. n. 241/1990
Ha costituito la base normativa dell’annullamento in autotutela della determinazione impugnata, che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, dopo che il Collegio ne ha informato le parti.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione annulla in autotutela l’atto impugnato nel corso del giudizio, eliminando l’oggetto della controversia, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata anche con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., quando la sopravvenienza decisiva risulta dagli atti ed è stata sottoposta al contraddittorio delle parti.
- In caso di annullamento in autotutela dell’atto impugnato durante il processo, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale.
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