Sentenza del 09/01/2017 n. 31 - Comm. Trib. Prov. Cremona
RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI - Preavviso di fermo amministrativo - Contributi camerali - Termine di prescrizione decennale - Parziale fondatezza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato il preavviso di fermo amministrativo sostenendo, in particolare, l'intervenuta prescrizione delle somme richieste tramite cartella di pagamento non impugnata. La questione riguarda il termine applicabile dopo il consolidamento della pretesa: decennale per tributi e interessi, oppure quinquennale per le sanzioni.
La decisione
Il ricorso è stato accolto solo parzialmente. La mancata impugnazione della cartella rende definitiva la pretesa, ma non trasforma tutti i relativi importi in crediti soggetti indistintamente alla prescrizione decennale. Si applica il termine ordinario decennale previsto dall'art. 2946 del codice civile per tributi e interessi, mentre per le sanzioni opera il termine speciale quinquennale previsto dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997. Pertanto, il preavviso di fermo può essere mantenuto per gli importi non prescritti e deve essere annullato o ridotto per quelli colpiti da prescrizione.
Norme richiamate
Art. 2946 del codice civile
Prescrizione ordinaria decennale.
Il termine decennale si applica alle somme dovute a titolo di tributo e interessi, anche quando la pretesa sia divenuta definitiva per mancata impugnazione della cartella.
Art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997
Termine di prescrizione quinquennale per le sanzioni.
Le sanzioni mantengono il termine speciale quinquennale; il consolidamento della cartella non le rende automaticamente soggette al termine decennale.
Massime di principio
- La mancata impugnazione di una cartella rende definitiva la pretesa, ma non elimina le regole sulla prescrizione del credito.
- In una verifica di prescrizione occorre distinguere sempre tra imposta o contributo, interessi e sanzioni, perché possono avere termini diversi.
- Per tributi e interessi il termine ordinario è generalmente decennale, mentre per le sanzioni amministrative tributarie è generalmente quinquennale.
- Gli atti interruttivi della prescrizione devono essere verificati separatamente per ciascuna componente del debito e devono intervenire entro il relativo termine.
- Un preavviso di fermo può risultare solo parzialmente legittimo: può essere conservato per le somme non prescritte e rimosso per quelle prescritte.
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