Ordinanza n. 60/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di rigetto dell’istanza di iscrizione nella c.d. “white list” provinciale, costituente informazione antimafia interdittiva ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011, adottato dalla Prefettura di -OMISSIS- – Ufficio Territoriale del Governo, Area 1° - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale – Ufficio Antimafia, prot. n. -OMISSIS-, del 11.12.2025, notificato alla ricorrente a mezzo pec in data 12.12.2025; - ove e per quanto lesivo, della nota della Prefettura di -OMISSIS- – Ufficio Territoriale del Governo, Area 1° - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale – Ufficio Antimafia, prot. n. -OMISSIS-, del 12.12.2025, notificata al ricorrente via pec in data 12.12.2025 unitamente al provvedimento di diniego; - del provvedimento di diniego dell’iscrizione nella “Anagrafe antimafia degli esecutori” - relativa all’istanza presentata in data 04.08.2025 dalla ricorrente -, adottato dal Ministero dell’Interno – Struttura per la prevenzione antimafia, prot. n. -OMISSIS-, del 18.12.2025, notificato alla ricorrente a mezzo pec in data 18.12.2025 - ove e per quanto lesiva, della comunicazione integrativa prot. n. -OMISSIS- del 01.10.2025, della Prefettura di -OMISSIS- – Ufficio Territoriale del Governo, Area 1° - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale – Ufficio Antimafia; - ove e per quanto lesivo, della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 92, comma 2-bis, D.Lgs. n. 159/2011, prot. n. -OMISSIS- del 23.05.2025, della Prefettura di -OMISSIS- – Ufficio Territoriale del Governo, Area 1° - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale – Ufficio Antimafia; - ove e per quanto lesivo, del verbale della riunione del Gruppo Interforze del 13.11.2025, di protocollo e numero sconosciuto in quanto mai comunicato/notificato alla ricorrente e dalla stessa conosciuto in quanto richiamato nell’informativa antimafia; - nonché, per quanto occorrer possa, del provvedimento del Comune di -OMISSIS- prot. -OMISSIS- del 12.01.2026 che, in diretta e immediata conseguenza dell’interdittiva, ha negato l’autorizzazione al subappalto alla società ricorrente; - nonché di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso, collegato e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, a quelli sopra impugnati, ivi inclusi le note e le informative delle Forze dell’Ordine richiamate nel provvedimento impugnato, i pareri, le proposte e valutazioni adottate medio tempore dalla Prefettura di -OMISSIS-, dal Ministero dell’Interno in relazione alla procedura di interdittiva antimafia di cui qui si controverte.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio di iscrizione nella white list, costituente informazione antimafia interdittiva, diniego ministeriale di iscrizione nell’Anagrafe antimafia degli esecutori e conseguente diniego comunale di autorizzazione al subappalto
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni antimafia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il diniego prefettizio di iscrizione nella white list provinciale, la relativa informazione antimafia interdittiva, il diniego ministeriale di iscrizione nell’Anagrafe antimafia degli esecutori, gli atti procedimentali presupposti, il verbale del Gruppo Interforze e il conseguente diniego comunale dell’autorizzazione al subappalto. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma indica come oggetto della controversia la legittimità dell’istruttoria, della motivazione e del giudizio prognostico di permeabilità dell’impresa alle logiche della criminalità organizzata, nonché la mancata applicazione delle misure di prevenzione collaborativa.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ritenendo, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, non prima facie ravvisabili i presupposti per la sospensione. Il provvedimento prefettizio è apparso sorretto da adeguata istruttoria e da motivazione esauriente, anche con riferimento agli accertamenti e alle risultanze della Prefettura e del Gruppo Interforze. Gli elementi valorizzati — riguardanti il profilo personale dell’amministratore unico e di alcuni dipendenti, nonché le cointeressenze economiche con società caratterizzate da criticità antimafia — devono essere valutati unitariamente e non atomisticamente. Il giudice ha inoltre ribadito che l’interdittiva non richiede né la prova dell’avvenuta occupazione mafiosa dell’azienda né l’accertamento di responsabilità penali dei titolari, essendo sufficiente un quadro indiziario sintomatico del pericolo di condizionamento criminale. È stata ritenuta non irragionevole anche la valutazione prefettizia circa l’assenza dei presupposti per le misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. 159/2011. Nel bilanciamento cautelare è stata ritenuta prevalente l’esigenza statale di tutela della legalità economica rispetto agli interessi dell’impresa. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 84 e 91 d.lgs. 159/2011
Le disposizioni costituiscono la base normativa dell’informazione antimafia interdittiva e del diniego di iscrizione nella white list.
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011
Richiamato quale fondamento della comunicazione di avvio del procedimento relativo all’interdittiva antimafia.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
Le misure amministrative di prevenzione collaborativa sono applicabili in presenza di situazioni di agevolazione occasionale dei tentativi di infiltrazione mafiosa; il TAR ha ritenuto non irragionevole la valutazione negativa sulla loro ricorrenza.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare; nel caso concreto il TAR ha escluso, all’esito della sommaria delibazione, i presupposti per la sospensione degli atti impugnati.
Massime di principio
- L’interdittiva antimafia non richiede la prova dell’effettiva occupazione mafiosa dell’impresa né l’accertamento di responsabilità penali a carico dei suoi titolari; è sufficiente un quadro indiziario sintomatico del pericolo di condizionamento dell’attività d’impresa da parte della criminalità organizzata.
- Gli elementi indiziari posti a fondamento dell’informazione antimafia devono essere valutati in modo unitario e complessivo, senza procedere alla loro considerazione atomistica; possono assumere rilievo congiunto il profilo personale degli amministratori o dei dipendenti e le cointeressenze economiche con imprese caratterizzate da criticità antimafia.
- Nella fase cautelare, il giudice può negare la sospensione dell’interdittiva quando, a una sommaria delibazione, l’atto risulti sostenuto da adeguata istruttoria e da motivazione esauriente circa gli accertamenti compiuti e il giudizio prognostico di permeabilità mafiosa.
- Le misure di prevenzione collaborativa presuppongono una situazione di agevolazione occasionale dei tentativi di infiltrazione mafiosa; è legittimo, in assenza di tale presupposto, il diniego della loro applicazione, se la valutazione amministrativa non risulta irragionevole.
- Nel bilanciamento cautelare relativo a un’informazione antimafia, l’esigenza pubblica di tutela della legalità e di prevenzione dell’infiltrazione della criminalità organizzata nella vita economica può prevalere sull’interesse dell’impresa alla sospensione degli effetti interdittivi.
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