Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10552/2023 del 19/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia anticipata maturato da un assicurato ai sensi dell'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503/1992, con decorrenza indicata dal 1 gennaio 2014. L'ente previdenziale aveva sostenuto in appello che tale decorrenza dovesse essere posticipata sia per effetto del regime delle cosiddette "finestre" di cui all'art. 12 del d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010, sia per l'adeguamento alla speranza di vita previsto dalla normativa pensionistica. La Corte d'appello aveva invece escluso l'applicabilità dell'art. 12 del d.l. n. 78/2010 alla pensione di vecchiaia anticipata. Nel ricorso per cassazione l'INPS articola tre motivi: (1) violazione dell'art. 12 del d.l. n. 78/2010, assumendo che lo slittamento annuale si applichi anche alla pensione di vecchiaia anticipata, in forza del tenore generale della norma; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa considerazione del motivo d'appello relativo all'adeguamento della speranza di vita; (3) violazione degli artt. 22-ter del d.l. n. 78/2009 e 12, commi 12-bis e 12-quater, del d.l. n. 78/2010, deducendo che anche alla pensione anticipata di vecchiaia debbano applicarsi i tre mesi di adeguamento alla speranza di vita.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo, ritenendo che il regime delle finestre introdotto dall'art. 12 del d.l. n. 78/2010 si applichi anche alla pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, e che parimenti si applichi a tale regime l'adeguamento dei requisiti alla speranza di vita. Il secondo motivo è stato invece dichiarato manifestamente infondato, perché la questione era stata comunque implicitamente decisa dalla Corte territoriale confermando la decorrenza del diritto alla pensione senza considerare il termine trimestrale di adeguamento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, affinché provveda nuovamente alla decorrenza del trattamento secondo i principi affermati.

Norme richiamate

  • art. 12 d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 122/2010

    comma 1; commi 4 e 5; commi 12-bis e 12-quater

    La disciplina delle finestre mobili e dell'adeguamento dei requisiti si applica in via generale anche alla pensione di vecchiaia anticipata; la norma non limita l'ambito applicativo alle sole ipotesi espressamente indicate come ordinarie, ma ricomprende anche i regimi con requisiti diversi dall'assicurazione generale obbligatoria.

  • art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992

    La pensione di vecchiaia anticipata prevista dalla disposizione conserva natura di prestazione pensionistica di vecchiaia e non di prestazione di invalidità.

  • art. 112 c.p.c.

    Il motivo è infondato quando la questione sia stata implicitamente decisa dal giudice di merito con la pronuncia sulla decorrenza del diritto, anche senza specifica confutazione espressa del motivo di appello.

  • art. 22-ter d.l. n. 78/2009

    Richiamato come base dell'adeguamento alla speranza di vita dell'età anagrafica necessaria all'accesso al sistema pensionistico.

  • art. 2, commi 22 e 23, l. n. 335/1995

    Serve a individuare i regimi pensionistici armonizzati ai quali l'adeguamento dei requisiti opera secondo i criteri del comma 12-quater.

  • art. 78, comma 23, l. n. 388/2000

    Citato tra i regimi e le gestioni pensionistiche cui si applica l'adeguamento dei requisiti.

  • d.lgs. 12 maggio 1995, n. 195

    Citato tra i regimi e le gestioni pensionistiche cui si applica l'adeguamento dei requisiti.

  • l. 27 dicembre 1941, n. 1570

    Citata tra i regimi e le gestioni pensionistiche cui si applica l'adeguamento dei requisiti.

Massime di principio

  • Il regime delle "finestre" introdotto dalla normativa previdenziale di contenimento della spesa si applica anche alla pensione di vecchiaia anticipata quando la disposizione utilizza un ambito soggettivo ampio, comprensivo anche dei soggetti che maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a età previste da specifici ordinamenti.
  • L'adeguamento dei requisiti alla speranza di vita opera non solo per i regimi pensionistici armonizzati, ma anche per gli altri regimi e gestioni con requisiti diversi dall'assicurazione generale obbligatoria, ove la disciplina lo preveda in termini generali.
  • La pensione di vecchiaia anticipata deve essere qualificata come prestazione pensionistica di vecchiaia e non come prestazione di invalidità; da tale qualificazione discende l'applicabilità delle regole generali sul posticipo della decorrenza e sull'adeguamento alla speranza di vita.
  • Il motivo di appello o di ricorso è infondato per violazione dell'art. 112 c.p.c. quando la questione dedotta risulti comunque implicitamente decisa dal giudice di merito attraverso la conferma della decorrenza del diritto come già stabilita in primo grado.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.