Cassazione Penale, Sentenza n. 7787/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge (artt. 420 bis, 420 quater e 604, comma 5-bis c.p.p.) con riferimento alla dichiarazione di assenza dell'imputato: il ricorrente deduce che non ha avuto conoscenza della fissazione dell'udienza preliminare perché l'avviso di fissazione, dopo il fallimento della notifica al domicilio eletto, è stato notificato allo studio del difensore nominato d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4 c.p.p.; tale modalità sarebbe irregolare poiché, nel periodo in cui è stata eseguita la notifica, l'imputato era detenuto e quindi non avrebbe potuto conoscere la vocatio in iudicium né richiedere eventualmente l'adozione di un rito alternativo. La difesa ha poi eccepito la nullità delle notifiche quando è stato nominato il difensore di fiducia.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza presso lo studio del difensore nominato d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4 c.p.p., dopo l'accertata inidoneità del domicilio eletto. Il fatto che la detenzione sia sopravvenuta dopo l'elezione del domicilio non rende la notifica irregolare; l'onere di segnalare lo stato di detenzione al giudice resta dell'imputato se non risulta dagli atti. Anche nell'ipotesi di mancata conoscenza incolpevole del processo, il rimedio previsto dall'art. 420 bis c.p.p. consente la revoca dell'ordinanza e la rimessione in termini per le richieste istruttorie e per la scelta dei riti alternativi, senza che si determini automaticamente la nullità degli atti già regolarmente compiuti. Nel caso concreto l'imputato si è presentato prima dell'apertura del dibattimento e ha potuto esercitare le proprie scelte difensive, per cui non è configurabile alcuna nullità. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 420 bis cod. proc. pen.
Regola i casi di assenza dell'imputato per mancata conoscenza del processo: prevede la revoca dell'ordinanza e rimessione in termini per l'imputato che prova l'incolpevole mancata conoscenza (comma 4) e prevede procedure specifiche in caso l'imputato non si presenti e risulti privo di conoscenza dell'udienza (comma 5), garantendo strumenti di ristoro senza invalidare automaticamente gli atti regolarmente compiuti
art. 420 quater cod. proc. pen.
Disciplina la conseguente rimessione e le modalità di ripetizione dell'atto processuale dopo la revoca dell'ordinanza che ha disposto la prosecuzione in assenza, previa notificazione personale
art. 161, comma 4 cod. proc. pen.
Consente la notifica presso il difensore nominato d'ufficio quando la notifica al domicilio eletto è risultata infruttuosa; la Corte ha ritenuto tale notifica corretta e idonea a trasferire la conoscenza del procedimento, salvo che l'imputato non abbia tempestivamente comunicato al giudice la sopravvenuta detenzione
art. 156 cod. proc. pen.
Richiamato in tema di notifica in caso di detenzione: la Corte ha osservato che la detenzione disposta nello stesso procedimento o risultante dagli atti impone modalità diverse di notifica; se la detenzione è sopravvenuta e non risultante negli atti, l'onere di segnalarla incombe sull'imputato
art. 489 cod. proc. pen.
Regola le conseguenze dell'udienza preliminare: richiamato per spiegare che, se l'imputato si presenta prima del dibattimento, può esercitare i diritti connessi, tra cui la richiesta di riti alternativi
art. 494 cod. proc. pen.
Richiami sulle dichiarazioni rese in udienza; la Corte indica che, ai fini della rimessione ex art.420 bis, comma 4, l'imputato può chiedere di rendere le dichiarazioni previste
art. 604, comma 5-bis cod. proc. pen.
Prevede la nullità e il regresso al primo grado solo se la mancata conoscenza del processo emerge in gradi successivi; la Corte distingue i rimedi possibili a seconda del grado in cui la vicenda viene rilevata
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato come ipotesi in cui il giudice, se non può notificare l'avviso personale, può dover pronunciare sentenza; contestualizzato nella disciplina delle notificazioni personali
art. 629 bis cod. proc. pen.
Richiama la disposizione che tratta della nullità e delle conseguenze dopo che la sentenza è divenuta irrevocabile; usata per distinguere i casi in cui è necessario ripristinare gradi del giudizio
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle somme a favore della cassa delle ammende per ricorsi manifestamente infondati o per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; applicata per imporre al ricorrente il versamento di euro 3.000
art. 648 cod. pen. e art. 55, comma 9, L. 231/07 (ora art. 493 bis cod. pen.)
Norme del codice penale sostanziale relative ai reati per cui l'imputato è stato condannato in primo e secondo grado; richiamate a titolo di fatto relativo alla natura dei reati oggetto del procedimento
Massime di principio
- La notifica dell'avviso di fissazione effettuata presso lo studio del difensore nominato d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4 c.p.p. è valida quando la notifica al domicilio eletto è risultata infruttuosa; la sopravvenuta detenzione dopo l'elezione del domicilio non annulla automaticamente la validità di tale notifica.
- Se l'imputato prova una incolpevole mancata conoscenza del processo, il rimedio previsto dall'art. 420 bis c.p.p. (revoca dell'ordinanza e rimessione in termini per richieste istruttorie e riti alternativi) tutela il diritto di difesa senza comportare automaticamente la nullità degli atti regolarmente compiuti.
- La nullità della sentenza e il regresso al primo grado sono eccezioni previste espressamente per i casi in cui la mancata conoscenza emerga in gradi successivi (art. 604, comma 5-bis) o dopo l'irrevocabilità della sentenza (art. 629 bis); pertanto, l'intervento correttivo più radicale non si applica automaticamente se la situazione viene rilevata tempestivamente nel primo grado.
- È onere dell'imputato segnalare tempestivamente al giudice lo stato di detenzione se questo non risulta dagli atti, perché la modalità di notifica da adottare può cambiare quando la detenzione è già conosciuta nel procedimento.
- La partecipazione effettiva dell'imputato prima dell'apertura del dibattimento (con possibilità di chiedere riti alternativi e attivare misure difensive) attenua le censure relative a presunte irregolarità di notifica e rende meno probabili le nullità radicali.
- Ricorsi manifestamente infondati o causati da negligenze possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e somme a titolo di ammenda ex art. 616 c.p.p.
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