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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21300/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Franca, ristretto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, si era allontanato dall'abitazione un'ora e venti minuti prima dell'orario autorizzato per partecipare ai funerali della suocera. Era stato condannato per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.). In sede di appello la Corte aveva confermato la condanna e rigettato la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.), motivando sinteticamente che la condotta arrecava "rilevante allarme sociale" e dimostrava mancato rispetto delle prescrizioni. Il ricorso per cassazione contestava la mancata e insufficiente valutazione dei criteri richiesti dalla giurisprudenza e dall'art. 133 cod. pen. ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il motivo di ricorso relativo alla denegata applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto, ritenendo la motivazione della Corte d'appello apparente e manifestamente illogica perché basata su un giudizio apodittico che considera in via generale ostativa la violazione degli obblighi fiduciari. La Cassazione ha richiamato l'obbligo di valutare congiuntamente e motivare l'applicazione dei criteri dell'art. 133, primo comma (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo). Ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio soltanto su tale punto. La condanna di primo grado non è stata integralmente modificata dalla Cassazione: è stato disposto un nuovo esame specifico sulla rilevanza della tenuità.

Norme richiamate

  • art. 385 cod. pen.

    Rilevato come il titolo del reato (evasione) contestato all'imputato; la Cassazione precisa che il mero titolo dell'illecito non può automaticamente escludere l'applicabilità della causa di non punibilità per tenuità.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Si tratta della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che la sua applicazione richiede una valutazione motivata e complessiva dei criteri di cui all'art. 133 e non può essere esclusa in via aprioristica.

  • art. 133, primo comma, cod. pen.

    Fornisce i parametri (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo) che il giudice deve considerare e valorizzare esplicitamente quando valuta la sussistenza della causa di non punibilità per tenuità; la Corte ha richiamato l'obbligo di motivare quali di questi criteri siano stati ritenuti rilevanti e come siano stati valutati.

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. U., n. 13681/2016 e altre)

    La Cassazione ha richiamato precedenti secondo cui il giudice deve effettuare una valutazione complessa e motivata delle peculiarità della fattispecie concreta ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis; la giurisprudenza conferma che anche il reato di evasione può, in astratto, rientrare nella tenuità se gli accertamenti fattuali lo giustificano.

Massime di principio

  • La sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) non può essere esclusa automaticamente dal mero titolo del reato: il giudice deve valutare caso per caso.
  • Il giudice chiamato a decidere sulla tenuità deve motivare esplicitamente la valutazione alla luce dei criteri di cui all'art. 133, primo comma: modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo.
  • Nei casi di evasione da misure restrittive (arresti domiciliari, braccialetto elettronico) non sussiste una presunzione assoluta di incompatibilità con la tenuità; rilevano durata dell'allontanamento, finalità (es. partecipazione a un funerale), contesto concreto e potenziale pericolo o danno causato.
  • Una motivazione generica che invoca mero "allarme sociale" o il disprezzo delle prescrizioni non è sufficiente: occorre spiegare in che modo le circostanze specifiche concretamente superino i parametri di cui all'art. 133.
  • Se la motivazione è carente o formalmente insufficiente, la Corte di cassazione può annullare la decisione in punto di non punibilità e rinviare per nuovo giudizio affinché la corte di merito esamini compiutamente gli elementi rilevanti.
  • Per difendere efficacemente una richiesta di applicazione della causa di non punibilità occorre che la difesa fornisca elementi fattuali e valutazioni concrete (es. brevità dell'allontanamento, assenza di pericolo, scarsa colpevolezza, finalità lecite) che il giudice possa esplicitamente considerare.

Testo integrale

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