Sentenza n. 5152/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento - dell'ordinanza commissariale prot. -OMISSIS- del 30 settembre 2024 adottata dal Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, prof. -OMISSIS-, recante la revoca dell'ordinanza commissariale -OMISSIS-dell'8 febbraio 2023 (doc. 1); - della nota prot. RM -OMISSIS-del 1° ottobre 2024 con la quale è stata trasmessa alla -OMISSIS- la citata ordinanza (doc. 2); - per quanto occorra, della comunicazione di avvio del procedimento di revoca, prot. RM -OMISSIS-del 18 giugno 2024 (doc. 3); - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o collegato a quelli impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza commissariale del 30 settembre 2024 di revoca dell’ordinanza dell’8 febbraio 2023, relativa alla delocalizzazione di un parcheggio interrato da via della Giuliana a piazza del Risorgimento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, titolare di una convenzione per la realizzazione di un parcheggio interrato, contestava la revoca dell’ordinanza commissariale che aveva previsto la delocalizzazione dell’intervento in piazza del Risorgimento nell’ambito del programma per il Giubileo 2025. Deduceva: violazione degli artt. 3 e 21-quinquies l. 241/1990, difetto dei presupposti, difetto di motivazione, illogicità e contraddittorietà, sostenendo che l’esigenza di concludere i lavori prima dell’inizio del Giubileo non fosse idonea a giustificare la revoca; mancato riconoscimento dell’indennizzo per le spese relative alle progettazioni elaborate; violazione degli artt. 10, comma 1, lett. b), e 3 l. 241/1990, per omessa considerazione delle osservazioni presentate nel procedimento partecipativo; vizi derivati dal d.P.C.M. dell’8 marzo 2024, con cui era stato stralciato il parcheggio interrato dal programma giubilare, per manifesta illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria, violazione dei principi di buon andamento, economicità, efficienza ed efficacia, nonché per revoca implicita della precedente programmazione senza il rispetto delle garanzie procedimentali. La ricorrente sosteneva inoltre che fossero state trascurate proposte progettuali alternative idonee a rispettare i tempi dell’evento e che la revoca avesse leso il legittimo affidamento.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente qualificato il rito come ordinario, ritenendo non applicabile il rito abbreviato, poiché la controversia riguardava atti di programmazione e revoca, non più atti di gara né poteri riconducibili al Golden Power; ha quindi riconosciuto il diritto alla restituzione dell’eventuale contributo unificato integrativo indebitamente versato. Nel merito ha respinto il ricorso. La revoca è stata ritenuta legittima ai sensi dell’art. 21-quinquies l. 241/1990, in quanto fondata su una sopravvenienza fattuale e programmatoria: l’imminente avvio del Giubileo e il d.P.C.M. dell’8 marzo 2024, che aveva ridefinito le priorità dell’intervento escludendo il parcheggio interrato. I tempi tecnici per scavi, indagini archeologiche e realizzazione della struttura rendevano oggettivamente incompatibile l’opera con l’esigenza di mantenere piazza del Risorgimento libera da cantieri entro il 24 dicembre 2024. Il giudice ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n. 9596/2025, che aveva riconosciuto l’ampia discrezionalità amministrativa nello stralcio dell’opera e la prevalenza dell’interesse pubblico alla fruibilità della piazza, escludendo la manifesta illogicità. La revoca non ha impedito in assoluto la realizzazione futura del parcheggio, ma ha sottratto l’intervento ai poteri commissariali straordinari, restituendolo alla programmazione ordinaria di Roma Capitale. Le proposte alternative della società non imponevano ulteriori trattative o approfondimenti, poiché l’incompatibilità temporale e il rischio archeologico erano stati ritenuti oggettivi. Le osservazioni partecipative sono state considerate, ma legittimamente giudicate inidonee a modificare una decisione imposta dal cronoprogramma. È stato escluso anche il diritto all’indennizzo: la società aveva dichiarato di non avere nulla a pretendere qualora il progetto non fosse stato approvato per motivazioni insuperabili, clausola applicabile alla scadenza oggettiva e non prorogabile del Giubileo. Tale accettazione escludeva inoltre la lesione del legittimo affidamento. Le spese sono state compensate per la complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 21-quinquies l. 241/1990
se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere al loro indennizzo
La revoca è legittima quando è giustificata da sopravvenienze fattuali e da una nuova valutazione dell’interesse pubblico; l’indennizzo può essere escluso quando il destinatario abbia previamente assunto il rischio dell’omessa approvazione dell’intervento per motivazioni insuperabili.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione della revoca è sufficiente quando espone la sopravvenienza, l’incompatibilità dei tempi tecnici con l’evento e la prevalenza dell’interesse pubblico alla fruibilità della piazza.
art. 10 l. 241/1990
Le osservazioni del privato devono essere esaminate, ma non devono necessariamente essere accolte quando non sono idonee a superare un’incompatibilità tecnica e temporale oggettiva.
art. 119 c.p.a.
Il rito abbreviato non si applica a una controversia riguardante atti di programmazione e revoca, una volta venuta meno l’impugnazione di atti di gara.
art. 97 Cost.
Il principio di buon andamento impone di privilegiare, nella programmazione di un evento pubblico con scadenza non prorogabile, la soluzione ragionevole e proporzionata idonea a garantire il rispetto del cronoprogramma e la fruibilità dell’area.
Massime di principio
- La revoca di un provvedimento favorevole è legittima quando una sopravvenienza fattuale oggettiva e non prorogabile rende l’intervento incompatibile con una nuova e prevalente esigenza di interesse pubblico, purché tale sopravvenienza sia adeguatamente esplicitata nella motivazione.
- Nella valutazione della legittimità della revoca di un intervento programmato, l’amministrazione può privilegiare il rispetto di un cronoprogramma vincolante e la fruibilità di un’area pubblica rispetto alla realizzazione di un’infrastruttura, quando i tempi tecnici e i rischi esecutivi rendano oggettivamente incompatibili le due esigenze.
- La revoca di un atto commissariale non impedisce necessariamente la realizzazione futura dell’opera, qualora si limiti a sottrarre l’intervento al regime straordinario e a restituirne la valutazione alla competenza e alla programmazione ordinaria dell’ente territoriale.
- L’amministrazione non è tenuta a negoziare varianti progettuali o a svolgere ulteriori approfondimenti sulle proposte del privato quando l’incompatibilità temporale e tecnica dell’intervento risulti oggettiva e sia fondata su elementi quali la complessità degli scavi e il rischio archeologico.
- L’obbligo di esaminare le osservazioni partecipative non comporta l’obbligo di conformarsi alle proposte del privato, quando esse non siano idonee a superare i presupposti oggettivi posti a fondamento della revoca.
- L’indennizzo previsto per la revoca può essere escluso quando il destinatario abbia espressamente assunto il rischio economico della mancata approvazione dell’intervento in presenza di motivazioni insuperabili, con conseguente limitazione del legittimo affidamento.
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