Sentenza n. 2251/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare di corpo di quattro giorni di consegna semplice, confermata in sede gerarchica, e relativa annotazione nella scheda di servizio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare irrogata al termine di un procedimento rinnovato, nonché il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico e l’annotazione della sanzione nella scheda di servizio. L’addebito riguardava la mancata organizzazione adeguata della turnazione del personale durante un servizio notturno di piantonato, con conseguente mancata garanzia di un’equa distribuzione dei turni e del riposo. Il primo motivo deduceva difetto di istruttoria e di motivazione, per mancata indicazione degli elementi di fatto e delle ragioni della riconducibilità della condotta all’art. 717 d.P.R. 90/2010. Il secondo denunciava l’errata applicazione degli artt. 1361 d.lgs. 66/2010 e 717 d.P.R. 90/2010, assumendo che la condotta fosse stata ricondotta a disposizioni generiche senza adeguata motivazione. Il terzo lamentava il mancato esame delle memorie difensive. Il quarto deduceva sviamento di potere, sostenendo che la sanzione fosse stata irrogata a ridosso del congedo per incidere negativamente sulla scheda di servizio e sulle future possibilità di arruolamento. Il ricorrente contestava inoltre la rinnovazione del procedimento sotto il profilo del ne bis in idem. Quanto alla scheda di servizio, ne censurava l’annotazione della sanzione.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Quanto al difetto di istruttoria e motivazione, il TAR ha rilevato che l’atto indicava con sufficiente precisione il periodo del servizio, il ruolo del ricorrente, la condotta contestata e la norma disciplinare applicata. L’art. 717 d.P.R. 90/2010, pur configurando una clausola generale sul senso di responsabilità del militare, può fungere da parametro disciplinare quando la condotta riguardi l’organizzazione di un servizio e le condizioni di impiego del personale. La motivazione consentiva di ricostruire l’iter logico dell’Amministrazione e rispettava il requisito di concisione e chiarezza previsto dall’art. 1398 del Codice dell’ordinamento militare. Il secondo motivo è stato respinto poiché la condotta del responsabile del servizio, consistente nell’aver lasciato che solo alcuni militari coprissero l’intero arco notturno, è stata ritenuta riconducibile al difetto di senso di responsabilità; la qualificazione non è apparsa arbitraria o manifestamente illogica e la sanzione di quattro giorni di consegna semplice non è stata giudicata sproporzionata. Il giudice ha ricordato che, in materia disciplinare militare, l’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità e il sindacato giurisdizionale è limitato ai casi di manifesta illogicità, travisamento, contraddittorietà o palese sproporzione. Il terzo motivo è stato respinto perché le memorie erano state inviate il 2 febbraio 2025, oltre il termine di dieci giorni decorrente dalla contestazione notificata il 21 gennaio 2025; l’Amministrazione non era quindi tenuta a esaminarle. L’indicazione secondo cui non erano state presentate memorie è stata interpretata come riferita alle sole memorie tempestive. Non è stata ravvisata neppure violazione del ne bis in idem, poiché il primo provvedimento era stato annullato in autotutela per errata qualificazione normativa e il successivo procedimento costituiva riedizione del potere, non una seconda sanzione autonoma. Il motivo di sviamento è stato respinto per assenza di elementi concreti, univoci e concordanti: la sola prossimità temporale tra sanzione e congedo non dimostra una finalità deviata. L’impugnazione della scheda di servizio è stata ritenuta inammissibile, trattandosi di atto ricognitivo o riepilogativo, privo di autonoma lesività immediata e diretta. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 2.500 euro oltre accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
art. 717 d.P.R. 90/2010
Il senso di responsabilità consiste nella convinzione della necessità di adempiere integralmente ai doveri derivanti dalla condizione di militare per la realizzazione dei fini istituzionali delle Forze armate.
La disposizione, pur avendo natura di clausola generale, può costituire parametro di valutazione disciplinare quando la condotta incida sull’organizzazione del servizio e sulle condizioni di impiego del personale.
art. 1361 d.lgs. 66/2010
più gravi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio
La disposizione individua una categoria ampia di condotte, la cui concreta riconducibilità alla sanzione della consegna è rimessa all’Amministrazione, nei limiti della ragionevolezza e della proporzionalità.
art. 1398 d.lgs. 66/2010
La motivazione del provvedimento disciplinare deve configurare esattamente l’infrazione e rendere comprensibili la disposizione violata e le circostanze di tempo e di luogo del fatto addebitato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In materia di sanzioni disciplinari militari, l’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nell’accertamento dei fatti e nella valutazione della loro rilevanza disciplinare; il sindacato del giudice amministrativo è limitato ai casi di manifesta illogicità, travisamento dei fatti, contraddittorietà o palese sproporzione.
- La clausola generale relativa al senso di responsabilità del militare può costituire valido parametro disciplinare quando la condotta contestata riguardi l’organizzazione di un servizio e produca effetti sulle condizioni di impiego o sul riposo del personale, purché l’atto individui con sufficiente precisione fatti, ruolo, tempo, luogo e disposizione violata.
- La motivazione della sanzione disciplinare militare deve essere concisa e chiara, ma deve consentire di individuare esattamente l’infrazione, la norma violata e le circostanze essenziali dell’addebito; non è necessaria una motivazione più ampia quando l’iter logico dell’Amministrazione sia ricostruibile dall’atto.
- Le memorie difensive presentate oltre il termine assegnato per le deduzioni non impongono all’Amministrazione uno specifico obbligo di esame e il loro mancato esame non determina, di per sé, violazione delle garanzie partecipative.
- L’annullamento in autotutela di una sanzione disciplinare per errata qualificazione normativa, accompagnato dalla rinnovazione del procedimento, non viola il principio del ne bis in idem, poiché il nuovo provvedimento costituisce riedizione del potere e non autonoma duplicazione sanzionatoria.
- La mera prossimità temporale tra l’irrogazione di una sanzione disciplinare e il congedo del militare non dimostra lo sviamento di potere, che deve essere provato mediante elementi concreti, univoci e concordanti idonei a evidenziare il perseguimento di un fine diverso da quello tipico.
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