Cassazione Penale, Sentenza n. 26122/2025 del 16/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa è rinviata al Tribunale di Bari in diversa composizione per un nuovo esame dell'istanza. Nel nuovo esame il Tribunale dovrà applicare i principi relativi alla disciplina della continuazione tenendo conto della più completa ricostruzione fattuale desumibile dalle sentenze irrevocabili di condanna.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva escluso la sussistenza della continuazione tra reati. Il gravame sostiene che il giudice ha fondato il rigetto su una rappresentazione fattuale parziale e imprecisa: l'ordinanza sembra considerare solo due delitti posti a distanza di sei mesi e mezzo, mentre dagli atti risulta che Soragni era stato condannato con sentenze irrevocabili per cinque furti commessi tra giugno e agosto 2020 (quattro dei quali già riconosciuti in continuazione dal giudice della cognizione). Il giudice dell'esecuzione non ha confrontato il suo ragionamento con il contenuto delle pronunce precedenti né ha esaminato natura, tipologia, modalità e omogeneità del bene giuridico leso, rendendo la motivazione carente sotto un profilo rilevante.
Norme richiamate
disciplina della continuazione (diritto penale)
La valutazione della continuazione richiede un esame motivato della pluralità delle condotte, della loro omogeneità rispetto al bene giuridico protetto, della temporalità e dei fattori sintomatici che possono far emergere un medesimo disegno criminoso; se in sede di cognizione è già stato riconosciuto il vincolo della continuazione tra più reati, il giudice dell'esecuzione deve confrontarsi esplicitamente con tale dato e spiegare perché escluda la continuazione con altri reati
principio del requisito motivazionale e del confronto con le prove e pronunce anteriori
Il giudice è tenuto a motivare in modo completo e coerente, confrontandosi con le pronunce irrevocabili e con l'intero materiale probatorio rilevante; la mancata considerazione di dati probatori o di precedenti sentenze che incidono sul profilo valutativo può determinare l'annullamento dell'atto impugnato
Massime di principio
- Se in sede di cognizione è già stato riconosciuto un vincolo di continuazione tra reati, il giudice dell'esecuzione deve esplicitamente confrontarsi con quel riconoscimento prima di escludere la continuazione con altri reati.
- La valutazione della continuazione non può basarsi su una rappresentazione fattuale parziale o inaccurata: numero di reati, distanza temporale e omogeneità del bene giuridico sono elementi decisivi e vanno considerati nella loro completezza.
- L'omessa considerazione della natura, della tipologia e delle modalità di commissione dei reati, nonché della loro tempestuale vicinanza, può rendere la motivazione insufficiente e comportare l'annullamento con rinvio.
- Quando la motivazione è carente per omissione di confronto con pronunce irrevocabili, il rimedio è il rinvio per nuovo esame, possibilmente in diversa composizione, affinché sia svolta una valutazione pienamente motivata.
- In casi simili la difesa deve sollevare e documentare la discrepanza fattuale (es. numero di reati e date) affinché il giudice sia obbligato a considerare quel quadro probatorio complessivo.
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