Cassazione Civile, Ordinanza n. 09867/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento con cui l’amministrazione contestava l’evasione, per l’anno d’imposta 2008, dell’imposta unica sulla raccolta delle scommesse sportive. L’accertamento era stato emesso a seguito di un controllo presso il centro trasmissione dati gestito dalla contribuente, relativo alle giocate raccolte per conto del bookmaker SKS365 Group Gmbh, e l’imposta era stata determinata in via induttiva assumendo come parametro la raccolta media della provincia di Lecce. In appello la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che fosse soggetto passivo autonomo dell’imposta non solo il bookmaker, ma anche la ricevitoria. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) applicazione dello ius superveniens derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2018, che ha dichiarato parzialmente illegittime le norme che assoggettavano all’imposta anche le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione per annualità anteriori al 2011; 2) violazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 504/1998, come interpretato dall’art. 1, comma 6, della l. n. 220/2010, per carenza di legittimazione passiva della contribuente; 3) violazione della disciplina sulla territorialità dell’imposta, per difetto del relativo requisito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendoli fondati alla luce del precedente di legittimità che, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2018, esclude per i periodi d’imposta anteriori al 2011 la soggettività passiva delle ricevitorie, individuando come unici soggetti passivi i bookmaker, con o senza concessione. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con accoglimento dell’originario ricorso introduttivo della contribuente. Le spese di ogni fase e grado sono state integralmente compensate, in considerazione del sopravvenuto intervento della Corte costituzionale rispetto alla decisione impugnata.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge nei motivi di ricorso per cassazione.
Norma richiamata come base impositiva dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse; la Corte ne esclude l’applicazione nei confronti della ricevitoria per i periodi anteriori al 2011 secondo l’interpretazione consolidata successiva alla pronuncia costituzionale.
art. 3 del d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504
La disposizione è richiamata nel contesto dello ius superveniens derivante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale parziale per le annualità precedenti al 2011.
art. 1, comma 66, lettera b), della legge 13 dicembre 2010, n. 220
La Corte ne considera la natura interpretativa e, mancando una disciplina transitoria, ne ammette l’applicazione ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore; per i periodi d’imposta antecedenti al 2011 i soggetti passivi non sono le ricevitorie ma i soli bookmaker.
art. 1, comma 6, della l. n. 220 del 2010
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla pretesa carenza di legittimazione passiva; la Corte, accogliendo i primi due motivi, ritiene che la soggettività passiva della ricevitoria non sussista per il periodo considerato.
art. 1, comma 2, lett. b) della l. n. 288 del 1998
Norma invocata sul requisito della territorialità dell’imposta; il motivo è rimasto assorbito.
Richiamato per il deposito della memoria in prossimità dell’adunanza camerale.
Massime di principio
- In materia di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, per le annualità anteriori al 2011 la soggettività passiva non può essere estesa alla ricevitoria che operi per conto di un bookmaker privo di concessione, dovendo ritenersi soggetto passivo il solo bookmaker, con o senza concessione.
- Una norma dichiarata incostituzionale solo in parte e qualificata come interpretativa può operare anche per i rapporti anteriori alla sua entrata in vigore, in assenza di una disciplina transitoria incompatibile.
- Se l’accertamento presuppone una soggettività passiva non più riconosciuta per il periodo d’imposta controverso, devono essere accolti i motivi di ricorso che contestano la legittimazione passiva e la violazione della disciplina impositiva, restando assorbite le ulteriori censure non più necessarie ai fini della decisione.
- Quando la questione è stata risolta in un momento successivo dalla Corte costituzionale rispetto alla sentenza impugnata, è possibile compensare integralmente le spese di lite anche in cassazione, ove la soccombenza derivi da un mutamento giurisprudenziale sopravvenuto.
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