Cassazione Penale, Sentenza n. 27895/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un sequestro preventivo disposto dal GIP di Milano su una somma di euro 445.953,00 ritenuta pertinente al reato di circonvenzione di incapace. Il Tribunale del riesame aveva rigettato l’impugnazione contro il sequestro. La difesa della destinataria del vincolo ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione quanto al fumus del reato: secondo la ricorrente il Tribunale avrebbe fondato la sussistenza della condotta su un ragionamento congetturale basato sulla mera quantità di liberalità effettuate dalla persona offesa in favore della badante, senza indicare specifici comportamenti induttivi né elementi concreti dello stato di incapacità dell’anziana; inoltre sarebbe stata trascurata la restituzione spontanea di euro 100.000, ritenuta incompatibile con un intento predatorio. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione sul periculum in mora: la difesa ha sostenuto che non vi fossero atti distrattivi o condotte concrete di dispersione, che la sproporzione tra redditi e disponibilità fosse un dato statico e quindi non dimostrativo del pericolo, che il richiamo alla nazionalità extracomunitaria fosse uno stereotipo privo di base fattuale e che fosse illogico desumere il pericolo futuro dal fatto che la quasi totalità delle somme sarebbe già stata trasferita, rendendo il sequestro privo di oggetto e di scopo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente prospettati come violazione di legge e motivazione apparente, in realtà mirassero a una rivalutazione del fatto e del compendio indiziario, operazione preclusa in sede di legittimità ex art. 325 c.p.p. La motivazione del Tribunale è stata considerata completa e coerente: il fumus del reato di circonvenzione di incapace è stato desunto dall’esposto dell’amministratore di sostegno, dalla documentazione acquisita e dalla consulenza tecnica sulle condizioni della vittima, elementi ritenuti idonei a dimostrare vulnerabilità della persona offesa, condotte manipolative e atti dispositivi pregiudizievoli. Anche il periculum in mora è stato ritenuto adeguatamente motivato, valorizzandosi l’avvenuto occultamento della gran parte del profitto, la sproporzione tra redditi e somme detenute e la possibilità di trasferire all’estero le disponibilità. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 643 c.p.
Norma incriminatrice del reato di circonvenzione di incapace; il fumus è stato ritenuto sussistente sulla base di elementi indiziari relativi alla vulnerabilità della vittima, alle condotte manipolative e agli atti dispositivi pregiudizievoli.
art. 321 c.p.p.
Disciplina del sequestro preventivo; il Tribunale e la Corte hanno ritenuto sussistente il fumus del reato e il periculum in mora a sostegno del vincolo cautelare reale.
art. 325 c.p.p.
Delimita il sindacato di legittimità sulle misure reali; in cassazione non è consentita una rivalutazione del compendio indiziario o del fatto quando la motivazione del giudice di merito sia coerente e non manifestamente illogica.
art. 125 c.p.p.
Richiamato dalla difesa per denunciare carenza o apparenza della motivazione.
art. 616 c.p.p.
Base per la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 52 d.lgs. 196/03
Richiamato nel dispositivo finale in tema di omissis dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- In sede di legittimità contro i provvedimenti in materia di sequestro preventivo non è consentito trasformare censure formalmente qualificate come violazione di legge in richieste di nuova valutazione del fatto o del materiale indiziario.
- La sussistenza del fumus commissi delicti può essere desunta da un quadro indiziario complessivo, purché il giudice di merito espliciti in modo coerente gli elementi da cui ricava la plausibile configurabilità del reato.
- Nel reato di circonvenzione di incapace, ai fini cautelari reali, rilevano gli elementi sintomatici della vulnerabilità della persona offesa, le condotte manipolative dell’agente e gli atti dispositivi patrimoniali pregiudizievoli compiuti dalla vittima.
- Il periculum in mora nel sequestro preventivo può essere motivato anche sulla base della già avvenuta dispersione o occultamento del profitto, della sproporzione tra disponibilità patrimoniali e redditi leciti e della concreta agevolità di trasferimento delle somme, quando tali dati rendano attuale il rischio di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato.
- Una motivazione del riesame che si fondi su elementi fattuali specifici e su un ragionamento non manifestamente illogico non è censurabile in cassazione solo perché la difesa offre una diversa lettura dei medesimi dati.
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