Cassazione Penale, Sentenza n. 32991/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello del 28/06/2022, denunciando in vari motivi sia vizi di merito (difetto di motivazione sull'esistenza e sul ruolo nell'associazione di stampo mafioso ex art. 416-bis c.p., applicazione di aggravanti quali associazione armata, diniego delle attenuanti generiche, commisurazione della pena, eventuale estinzione per prescrizione in relazione al capo D ex art. 512-bis c.p., e contestazioni sulla confisca) sia vizi di diritto/processuali: in particolare la violazione dell'art. 525 cod. proc. pen. per la disparità tra il collegio che ha ascoltato le discussioni e quello che ha poi deliberato (diversità dei giudici a latere: Di Landro presente nella fase delle conclusioni; Palumbo nella deliberazione), senza che la discussione fosse rinnovata davanti al nuovo collegio né che le parti avessero espresso un consenso espresso e deducibile alla mancata rinnovazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo alla violazione dell'art. 525 cod. proc. pen. (principio di immutabilità del giudice) e ha pronunciato l'annullamento della sentenza impugnata. Il vizio consiste nella deliberazione da parte di un collegio compositivamente diverso da quello avanti al quale era avvenuta la discussione, senza che il nuovo collegio avesse disposto la rinnovazione della discussione né avesse acquisito un consenso delle parti, consenso che, se presente, doveva essere manifestato prima della deliberazione. La nullità così accertata è di quelle non sanabili (art. 179, comma 2 c.p.p.) e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado. Conseguentemente è stato pronunciato annullamento, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Reggio Calabria perché proceda al nuovo giudizio di appello.
Norme richiamate
art. 525 cod. proc. pen.
Alla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento
Stabilisce il principio di immutabilità del giudice: i giudici che deliberano devono essere gli stessi che hanno partecipato al dibattimento; la sua violazione determina nullità assoluta e non sanabile.
art. 598 cod. proc. pen.
Rilevata la applicabilità della norma sull'immutabilità del giudice anche al giudizio di appello.
art. 602 cod. proc. pen.
Regola la 'relazione della causa' da parte del giudice; la presenza della relazione non sostituisce però l'obbligo che i medesimi giudici che hanno assistito al dibattimento partecipino alla deliberazione.
art. 179, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede che la nullità assoluta degli atti (quelle indicate dalla legge come insanabili) è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento; la nullità per violazione dell'art. 525 rientra in questa categoria.
art. 416-bis cod. pen.
Norma sostanziale richiamata in motivazione: contestata agli imputati l'associazione di tipo mafioso (contestualizzazione del capo A).
art. 512-bis cod. pen.
Norma sostanziale richiamata in motivazione: contestato agli imputati il reato di interposizione fittizia e operazioni volte ad eludere misure di prevenzione (capo D).
Massime di principio
- La deliberazione da parte di un collegio diverso da quello che ha seguito il dibattimento determina nullità assoluta se la discussione non è stata rinnovata davanti al nuovo collegio e non è stato acquisito prima della deliberazione un consenso espresso o inequivocabile delle parti alla mancata rinnovazione.
- Il consenso delle parti a evitare la rinnovazione della discussione può sanare la differenza di collegio solo se è manifestato prima della deliberazione e deve essere univocamente interpretabile (può essere espresso o implicito, ma il silenzio dopo la deliberazione non vale come consenso).
- La nullità per violazione dell'art. 525 c.p.p. è insanabile (art. 179, comma 2 c.p.p.) e può essere rilevata d'ufficio in qualsiasi stato e grado del procedimento, con conseguente annullamento della decisione impugnata.
- Se sussiste tale nullità la Corte di legittimità annulla la sentenza di merito e rimette gli atti alla corte competente per un nuovo giudizio di appello; pertanto, le questioni di merito sollevate possono essere nuovamente valutate dalla Corte di Appello nel nuovo giudizio.
- Difensori e parti devono vigilare tempestivamente sulla composizione del collegio: in caso di cambio dei giudici che hanno partecipato al dibattimento è opportuno chiedere formalmente la rinnovazione della discussione o manifestare espressamente il consenso a non rinnovarla prima che sia pronunciata la deliberazione.
- Per il giudice e l'ufficio del pubblico ministero è obbligo assicurare la regolarità della fase dibattimentale e della successiva deliberazione, curando che la composizione del collegio rimanga costante o che vi sia espressa e documentabile accettazione della diversa procedura da parte delle parti.
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