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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36594/2025 del 10/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Conflitto negativo di competenza tra i due Tribunali relativo a un procedimento per diffamazione mediante trasmissione televisiva a carico di Antonino Salvatore Monteleone. Il Tribunale di Monza, ritenendosi territorialmente incompetente, ha sollevato conflitto nei confronti del Tribunale di Palermo, che aveva a sua volta dichiarato la propria incompetenza. La questione centrale era se applicare il criterio ordinario (foro del luogo di prima emissione del segnale) o il foro speciale previsto dall'art. 30, comma 5, legge n. 223/1990 (foro della residenza della persona offesa) nella fattispecie in cui la diffamazione consista nell'attribuzione di un fatto determinato e pur non essendo chiamato a rispondere il concessionario della rete.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato ammissibile il conflitto e ha affermato la competenza territoriale del Tribunale di Palermo. Ha applicato il principio secondo cui, quando la diffamazione via trasmissione radiotelevisiva consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, il foro competente ai sensi dell'art. 30, comma 5, legge n. 223/1990 è quello della residenza della persona offesa, indipendentemente da chi sia chiamato a rispondere del reato. Nel caso di specie la persona offesa risiede nel circondario del Tribunale di Palermo e l'attribuzione di un fatto determinato risultava chiaramente enunciata nel capo di imputazione. La Corte ha quindi disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando la diffamazione tramite trasmissione radiotelevisiva consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, il foro speciale della residenza della persona offesa (art. 30, comma 5 L.223/1990) determina la competenza territoriale anche se l'imputato non è il concessionario o suo delegato.
  • La presenza dell'aggravante 'attribuzione di un fatto determinato' deve risultare chiaramente dal capo di imputazione; la contestazione in fatto dell'aggravante è legittima anche se non viene espressamente citato il relativo articolo di legge.
  • In caso di contrasto tra il criterio ordinario (luogo di prima emissione del segnale) e il foro speciale, prevale quest'ultimo se sono soddisfatti i presupposti (diffamazione con attribuzione di fatto determinato).
  • Se due giudici si rifiutano di procedere per divergenza di competenza territoriale, è possibile sollevare conflitto di competenza e la decisione finale spetta alla Corte di Cassazione.
  • Per valutare la competenza in casi analoghi occorre verificare: a) se la condotta consista in attribuzione di fatto determinato; b) la residenza della persona offesa; c) la formulazione del capo di imputazione (chiarezza degli elementi di fatto), indipendentemente dalla qualifica soggettiva dell'imputato.

Testo integrale

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