Sentenza n. 3730/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il diniego di riammissione alla procedura di scelta delle sedi e disposto la rimessione in termini del candidato
Esito
Favorevole al resistente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il candidato, risultato idoneo ma non incluso tra i primi assunti nel concorso per il reclutamento a tempo determinato di 8171 unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale terza, fascia F1, con profilo di addetto all’Ufficio per il processo, non aveva aderito alla successiva richiesta di scelta delle sedi ed era stato qualificato come rinunciatario. Egli aveva impugnato il diniego di riammissione, deducendo di non aver potuto conoscere tempestivamente l’avviso di scorrimento perché l’Amministrazione lo aveva pubblicato soltanto sul sito del Ministero della Giustizia e non anche sul sistema «Step-One 2019», in violazione dell’art. 10 del bando, che prevedeva la pubblicazione degli avvisi su entrambe le piattaforme. Il TAR aveva accolto il ricorso, ritenendo necessaria la doppia pubblicazione e ravvisando un nesso causale tra l’omissione e la mancata partecipazione del candidato alla scelta della sede. Il Ministero ha appellato la sentenza sostenendo che l’art. 10 imponesse una pubblicazione alternativa su almeno uno dei due siti, poiché ciascuna pubblicazione avrebbe autonomamente valore di notifica; ha inoltre dedotto che la diversa interpretazione fosse eccessivamente gravosa e sproporzionata e che il candidato avesse l’onere di monitorare il sito ministeriale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato integralmente la sentenza del TAR. Il Collegio ha ritenuto che l’art. 10 del bando imponesse espressamente la contestuale pubblicazione degli avvisi sia sul sistema «Step-One 2019» sia sul sito del Ministero della Giustizia, come emerge dal tenore letterale dell’espressione «e» e dalla previsione secondo cui ogni comunicazione ai candidati doveva essere effettuata mediante pubblicazione su entrambe le piattaforme. La pubblicazione su un solo sito ha quindi violato la lex specialis e ha impedito al candidato di conoscere tempestivamente lo scorrimento della graduatoria e di esprimere la preferenza per la sede entro il termine previsto. Il giudice ha richiamato i criteri letterale e sistematico di interpretazione della lex specialis, nonché i principi di favor partecipationis, clare loqui, buona fede e affidamento, ritenendo prevalente la tutela dell’effettiva conoscibilità delle comunicazioni concorsuali rispetto all’interpretazione prospettata dall’Amministrazione. È stata confermata la rimessione in termini del candidato ai fini della manifestazione della preferenza per la sede. Le spese del grado d’appello sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10 del bando di concorso
Ogni comunicazione ai candidati e’ in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sistema «Step-One 2019» e sul sito del Ministero della giustizia. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
La disposizione impone una contestuale doppia pubblicazione degli avvisi, non una pubblicazione alternativa su uno soltanto dei due siti; l’omissione di una delle due forme viola la lex specialis.
artt. 1362 e 1363 cod. civ.
Le clausole della lex specialis devono essere interpretate secondo il criterio letterale e sistematico, attribuendo rilievo al significato immediatamente evincibile dalle parole utilizzate e dalla loro connessione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Le clausole di un bando di concorso devono essere interpretate, secondo i criteri letterale e sistematico, in base al significato immediatamente desumibile dalle parole utilizzate e dalla loro connessione, senza introdurre significati impliciti o correttivi non espressi.
- Quando la lex specialis prescrive che le comunicazioni ai candidati siano pubblicate su più piattaforme mediante una formulazione coordinata che impone la pubblicazione su ciascuna di esse, l’Amministrazione deve rispettare cumulativamente tutte le modalità di pubblicità previste; la pubblicazione su una sola piattaforma non è sufficiente.
- La violazione della modalità di pubblicità stabilita dal bando è rilevante quando impedisce al candidato di acquisire tempestiva conoscenza dell’avviso e di esercitare entro il termine una facoltà partecipativa, quale la scelta della sede.
- In presenza di disposizioni del bando non immediatamente intelligibili o suscettibili di letture divergenti, devono essere privilegiate, alla luce dei principi di favor partecipationis, clare loqui, buona fede e affidamento, le interpretazioni che assicurano la più ampia e consapevole partecipazione dei candidati.
- L’Amministrazione non può qualificare come rinunciatario il candidato che non abbia effettuato una scelta entro il termine quando la mancata scelta dipenda dall’inosservanza delle modalità di pubblicità prescritte dalla lex specialis; in tale situazione può essere disposta la rimessione in termini per l’esercizio della facoltà partecipativa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 mag 2026Sentenza n. 1073/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mag 2026Sentenza n. 1074/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mag 2026Sentenza n. 1075/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mag 2026Sentenza n. 1076/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mag 2026Sentenza n. 1077/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mag 2026Sentenza n. 1078/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →