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Sentenza

Sentenza n. 533/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - in parte qua del provvedimento M_INF-SVCA prot.0012869 – 18.05.2022, comunicato in data 18 maggio 2022, del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali di trasporto a rete, informativi e statistici – Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali, con il quale è stata approvata la perizia di variante tecnica n.1 e n. 2 relativa ai lavori “Autostrada A1 Milano - Napoli - Tratto Barberino – Firenze nord. Lotto 0 - Ampliamento alla terza corsia Barberino di Mugello – Incisa Valdarno”; - in parte qua della relazione della U.T. Bologna prot. n. 6582 del 12 marzo 2019 e prot. n. 26004 del 30 ottobre 2019 della Relazione Istruttoria della Divisione 10 della DGVCA prot. n. 12707 del 16 maggio 2022- non conosciute dal Ricorrente; - ove occorrer possa e per quanto di ragione, dell'art 11, comma 6, della Convenzione Unica, stipulata in data 12 ottobre 2007 e approvata per legge ex art. 8 duodecies, comma 2, l. 6 giugno 2008, n. 101; - di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso o coordinato rispetto a quello impugnato, anche non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Autostrade per L'Italia S.p.A. il 21/12/2022: - in parte qua del provvedimento M_INF-SVCA prot.0012869 – 18.05.2022, comunicato in data 18 maggio 2022, del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali di trasporto a rete, informativi e statistici – Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali, con il quale è stata approvata la perizia di variante tecnica n.1 e n. 2 relativa ai lavori “Autostrada A1 Milano - Napoli - Ampliamento alla terza corsia Barberino di Mugello – Incisa Valdarno. Tratto Barberino – Firenze nord. Lotto 0 ”; in parte qua della relazione della U.T. Bologna prot. n. 6582 del 12 marzo 2019 e prot. n. 26004 del 30 ottobre 2019, nonché della Relazione Istruttoria della Divisione 10 della DGVCA prot. n. 12707 del 16 maggio 2022- non conosciute dal Ricorrente; ove occorrer possa e per quanto di ragione, dell'art 11, comma 6, della Convenzione Unica, stipulata in data 12 ottobre 2007 e approvata per legge ex art. 8 duodecies, comma 2, l. 6 giugno 2008, n. 101; di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso o coordinato rispetto a quello impugnato, anche non conosciuto; -nonché per l'annullamento con i presenti motivi aggiunti in parte qua e ove occorrer possa della Relazione Istruttoria della Divisione 10 della DGVCA prot. n. 12707 del 16 maggio 2022, del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali di trasporto a rete, informativi e statistici – Direzione Generale per le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali concernente la perizia di variante tecnica n. 1 e 2 “Ampliamento alla terza corsia Barberino di Mugello – Incisa Valdarno. Tratto Barberino – Firenze nord. Lotto 0”; in parte qua e ove occorrer possa della relazione della U.T. Bologna del 12 marzo 2019, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici - Dipartimento Generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali - Ufficio Ispettivo territoriale Bologna concernente la perizia di variazione tecnica e suppletiva n. 1 “Ampliamento alla terza corsia Barberino di Mugello – Incisa Valdarno. Tratto Barberino – Firenze nord. Lotto 0”; in parte qua e ove occorrer possa della relazione della U.T. Bologna prot. N. 26004 del 30 ottobre 2019, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici -. Direzione Generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali – Ufficio Ispettivo territoriale Bologna concernente la perizia di variante tecnica e suppletiva (per le sole somme a disposizione ed extra – riserve e accordi bonari) “Ampliamento alla terza corsia Barberino di Mugello – Incisa Valdarno. Tratto Barberino – Firenze nord. Lotto 0”; di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso o coordinato rispetto a quello impugnato, anche non conosciuto.

Giustizia amministrativa202200898

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: approvazione ministeriale delle perizie di variante tecnica n. 1 e n. 2 relative ai lavori di ampliamento alla terza corsia dell'autostrada A1, nonché le relazioni istruttorie presupposte

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ministero concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società concessionaria ha impugnato il provvedimento ministeriale che aveva approvato le perizie di variante, contestando il mancato recepimento della disciplina sopravvenuta e l'erronea quantificazione del quadro economico. Ha inoltre censurato la determinazione degli importi relativi a riserve e accordi bonari, ritenendo che l'amministrazione avesse posto a suo carico costi ulteriori, compresi il rischio di costruzione e altri maggiori costi, sulla base di un quadro regolatorio e convenzionale non più applicabile. Sono stati dedotti anche il difetto di motivazione, per il richiamo meramente dispositivo all'art. 11, comma 6, della Convenzione unica, e la violazione delle disposizioni sulla partecipazione procedimentale. Con motivi aggiunti sono state impugnate le relazioni istruttorie conosciute a seguito della loro produzione in giudizio. La società aveva inoltre proposto un ricorso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. per ottenere l'accesso alla documentazione istruttoria; tale domanda è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata la documentazione esibita dall'amministrazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario sull'intera controversia, senza esaminare nel merito le censure relative alla quantificazione dei costi, alle riserve, agli accordi bonari, alla motivazione e alla partecipazione procedimentale. La controversia riguarda infatti la fase esecutiva del rapporto concessorio, successiva alla scelta del concessionario e alla stipula della convenzione, e ha ad oggetto pretese patrimoniali inerenti alla delimitazione e all'adempimento delle obbligazioni contrattuali. L'approvazione delle perizie di variante, nel caso esaminato, non è stata ritenuta espressione di un potere autoritativo, ma attività inerente al rapporto paritetico tra concedente e concessionario, vincolata alle previsioni convenzionali, alla corretta esecuzione delle opere e alla disciplina dei contratti pubblici. Il giudice amministrativo ha rilevato che non risultavano esercitati poteri autoritativi di annullamento d'ufficio dell'affidamento o altri poteri pubblicistici incidenti direttamente sulla procedura o sulla fase esecutiva. Sono stati fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali del ricorso, ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., se il giudizio sarà riproposto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Le spese, comprese quelle relative al giudizio sull'accesso già definito con ordinanza, sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza

    In caso di declinatoria della giurisdizione, sono conservati gli effetti sostanziali e processuali della domanda se il processo è riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine previsto.

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il rito per la tutela del diritto di accesso; nel caso concreto, la relativa controversia era già stata definita con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere a seguito dell'esibizione dei documenti.

  • art. 11, comma 6, della Convenzione Unica del 12 ottobre 2007

    Costituiva la base convenzionale richiamata dal provvedimento ministeriale per la determinazione degli importi contestati, ma la sentenza non ne esamina nel merito l'interpretazione.

  • art. 8-duodecies, comma 2, l. 6 giugno 2008, n. 101

    Ha approvato per legge la Convenzione unica regolatrice del rapporto concessorio, richiamata quale fonte del rapporto tra concedente e concessionario.

Massime di principio

  • Quando, esaurita la fase pubblicistica di scelta del concessionario e stipulata la convenzione, la controversia riguarda la delimitazione del contenuto del rapporto, l'adempimento delle obbligazioni contrattuali o i relativi effetti patrimoniali, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, salvo l'esercizio di specifici poteri autoritativi previsti dalla legge.
  • L'approvazione di perizie di variante relative all'esecuzione di una concessione, se si limita alla verifica della loro inerenza alle previsioni convenzionali, alla corretta esecuzione delle opere e alla disciplina contrattuale, non costituisce esercizio di potere autoritativo e non radica la giurisdizione amministrativa.
  • La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sui rapporti concessori non si estende alle controversie aventi petitum sostanziale esclusivamente patrimoniale, relative all'attuazione del rapporto contrattuale, quando il riconoscimento della pretesa non richieda il previo esercizio di poteri pubblicistici.
  • La presenza, nella fase esecutiva della concessione, di poteri pubblici riferibili a specifici aspetti del rapporto non sposta la giurisdizione quando la domanda riguarda soltanto l'accertamento dell'adempimento o dell'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.
  • In caso di declinatoria della giurisdizione, il ricorso può essere riproposto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoGiurisdizione e ripartoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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