Sentenza n. 2120/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis, n. -OMISSIS-resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di irrogazione della sospensione dall’impiego per dodici mesi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la sanzione disciplinare della sospensione dall’impiego per dodici mesi, irrogata a seguito di una condanna penale irrevocabile per truffa militare continuata e aggravata, relativa ad assenze ingiustificate dal servizio nonostante la registrazione della presenza ai fini retributivi. Ha dedotto: violazione dell’art. 3 l. 241/1990, difetto assoluto o insufficienza della motivazione, perché il provvedimento avrebbe riprodotto l’atto di contestazione senza autonoma valutazione dell’illecito disciplinare e senza spiegare il mancato recepimento delle osservazioni dell’ufficiale inquirente; difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e illogicità, per omessa considerazione delle memorie difensive, delle risultanze dell’inchiesta, degli eccellenti precedenti di servizio e della valutazione dell’ufficiale inquirente circa la natura non dolosa della condotta; violazione dei principi di imparzialità, ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, sostenendo che la sanzione fosse sproporzionata e non potesse costituire l’effetto automatico della condanna penale. Ha inoltre contestato la motivazione del TAR secondo cui la sospensione sarebbe stata la sanzione meno afflittiva astrattamente applicabile, osservando che l’organo monocratico non avrebbe potuto irrogare la rimozione dal grado.
La decisione
L’appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha applicato l’art. 653, comma 1-bis, c.p.p., secondo cui la sentenza penale irrevocabile di condanna vincola il procedimento disciplinare quanto all’esistenza del fatto, alla sua illiceità penale e alla sua riferibilità all’incolpato. L’amministrazione non poteva quindi rivalutare la ricostruzione storica dei fatti, la loro qualificazione penale o l’attribuzione al militare; poteva e doveva invece valutarne autonomamente la gravità e la rilevanza disciplinare. È stata pertanto legittimamente disattesa la ricostruzione alternativa prospettata dall’interessato, volta a rimettere in discussione il materiale probatorio già esaminato e respinto dal giudice penale. L’amministrazione ha qualificato i fatti come violazione degli artt. 712 e 713 d.P.R. 90/2010, valorizzando l’infedeltà alle istituzioni, la disonestà, la contrapposizione alla disciplina, la mancanza di senso di responsabilità e la lesione del prestigio istituzionale. La relazione dell’ufficiale inquirente, compresa per relationem nel provvedimento finale, non vincolava l’autorità disciplinare e la valutazione di superficialità anziché dolo era comunque incompatibile con il giudicato penale, che aveva accertato una truffa realizzata mediante artifici e raggiri. Non sono stati ravvisati difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento o illogicità manifesta. Quanto alla sanzione, la sua scelta rientra nell’ampia discrezionalità dell’autorità disciplinare ed è sindacabile solo ab externo, per manifesta illogicità, irragionevolezza, abnormità o sproporzione. La sospensione è stata ritenuta non manifestamente sproporzionata, anche perché costituisce la sanzione di stato meno afflittiva tra quelle astrattamente applicabili ai sensi dell’art. 1357 d.lgs. 66/2010 e dimostra una modulazione favorevole all’interessato. L’appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 2.000 oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 653, comma 1-bis, c.p.p.
La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso
La sentenza penale irrevocabile vincola l’amministrazione quanto al fatto storico, alla sua illiceità penale e alla riferibilità all’incolpato; resta autonoma la valutazione della gravità e rilevanza disciplinare del fatto.
art. 712 d.P.R. 90/2010
La condotta accertata penalmente è stata ritenuta integrante l’illecito disciplinare relativo ai doveri attinenti al giuramento, per l’infedeltà alle istituzioni, la disonestà, la contrapposizione alla disciplina e la mancanza di senso di responsabilità.
art. 713 d.P.R. 90/2010
La condotta è stata ritenuta lesiva dei doveri attinenti al grado e del prestigio delle istituzioni, in ragione del grado di colonnello e dell’incarico direttivo ricoperto.
art. 1355 d.lgs. 66/2010
I parametri normativi rilevano nella valutazione della sanzione disciplinare, ma il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell’autorità disciplinare in assenza di manifesta illogicità o irragionevolezza.
art. 1357 d.lgs. 66/2010
La sospensione dall’impiego è stata considerata la sanzione di stato meno afflittiva tra quelle astrattamente irrogabili, elemento valorizzato per escludere la manifesta sproporzione.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione può essere integrata per relationem mediante il richiamo agli atti dell’inchiesta formale, purché consentano di ricostruire le ragioni della decisione; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato disposto l’oscuramento delle generalità della parte per la tutela dei diritti e della dignità dell’interessato.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare instaurato nei confronti di un dipendente pubblico, la sentenza penale irrevocabile di condanna vincola l’amministrazione quanto all’esistenza del fatto, alla sua illiceità penale e alla riferibilità dello stesso all’incolpato; l’amministrazione conserva invece il potere-dovere di valutarne autonomamente la gravità e la rilevanza disciplinare.
- L’amministrazione non può trasformare il procedimento disciplinare in una rinnovazione del giudizio penale mediante il riesame delle prove o l’accoglimento di una ricostruzione alternativa incompatibile con il giudicato penale.
- La valutazione dell’ufficiale inquirente non vincola l’autorità titolare del potere disciplinare, che può discostarsene, purché il provvedimento finale esponga, anche per relationem, una motivazione coerente con il giudicato penale e con gli esiti dell’istruttoria.
- La scelta e la graduazione della sanzione disciplinare appartengono alla discrezionalità amministrativa e sono sindacabili dal giudice soltanto ab externo, per manifesta illogicità, irragionevolezza, abnormità o sproporzione, senza possibilità di sostituzione della valutazione giudiziale a quella dell’autorità disciplinare.
- La proporzionalità della sanzione disciplinare non consente di sindacare il merito della scelta amministrativa quando la misura non risulti manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti e sia stata modulata considerando gli elementi favorevoli all’incolpato.
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