Sentenza n. 939/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento previa adozione delle idonee misure cautelari: 1) della Delibera del Direttore Generale della ASL Salerno n. 1837 del 17.12.2025... nella parte in cui aggiudica il Lotto n. 1 (Importo base d'asta Euro 73.800,00) ... per la fornitura di “Soluzioni irrigazione ferite acute e croniche” (CIG B7C665B34A), alla BIOMEDICA Italia S.r.l.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera di aggiudicazione del lotto 1 della procedura negoziata per la fornitura di soluzioni per l'irrigazione di ferite acute e croniche
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione del lotto 1, deducendo che l'offerta dell'aggiudicataria fosse non conforme al capitolato perché relativa soltanto a flaconi da 250 ml, mentre la lex specialis richiedeva 1.640 confezioni da 50 ml e 1.640 confezioni da 250 ml. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 79 e dell'allegato II.5 al d.lgs. 36/2023, sostenendo che i due formati fossero specificamente e obbligatoriamente richiesti per esigenze terapeutiche e per evitare lo spreco del prodotto, e che non fosse applicabile il principio di equivalenza. Con il secondo motivo ha contestato la validità dell'offerta economica, rilevando che l'aggiudicataria non aveva formulato un'offerta effettiva per il formato da 50 ml e che il prezzo unitario così ricostruito avrebbe superato il prezzo a base d'asta. La stazione appaltante e l'aggiudicataria hanno eccepito l'irricevibilità del ricorso per tardività, sostenendo che il termine decorresse dalla pubblicazione della delibera e del verbale di gara.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni di tardività. Ai sensi dell'art. 120, comma 2, c.p.a., il termine per impugnare l'aggiudicazione decorre dalla disponibilità degli atti di gara secondo le modalità previste dall'art. 36 del d.lgs. 36/2023. La mera pubblicazione della delibera sul sito istituzionale non era sufficiente, poiché la stazione appaltante non aveva comunicato l'aggiudicazione tramite la piattaforma né reso tempestivamente disponibile l'offerta dell'aggiudicataria. La ricorrente aveva acquisito tale documentazione soltanto il 23 dicembre 2025, sicché la notifica del 21 gennaio 2026 era tempestiva. Nel merito, il primo motivo è stato ritenuto infondato: le schede tecniche e la verifica di conformità attestavano che i prodotti erano tecnicamente fungibili e utilizzabili per 60 giorni dall'apertura, sicché l'offerta del solo formato da 250 ml non integrava un'inidoneità tecnica rispetto alle esigenze sanitarie. La differenza riguardava il formato e la quantità, non la funzionalità del prodotto. Anche il secondo motivo è stato respinto. Pur dovendo il criterio del prezzo più basso riferirsi a forniture quantitativamente determinate e comparabili, il TAR ha ritenuto legittimo il confronto sul prezzo complessivo: la ricorrente aveva offerto 73.800 euro, mentre l'aggiudicataria aveva offerto 72.160 euro per 3.280 flaconi da 250 ml. Trattandosi di prodotti tecnicamente equivalenti, la stazione appaltante aveva quindi correttamente preferito l'offerta complessivamente più bassa. Il ricorso è stato definitivamente rigettato. Le spese sono state compensate integralmente, in ragione delle incertezze interpretative della stazione appaltante e dei chiarimenti sollecitati durante la procedura.
Norme richiamate
art. 50, comma 1, lettera e, d.lgs. 36/2023
La procedura è stata qualificata come procedura negoziata per l'affidamento della fornitura.
art. 79 d.lgs. 36/2023
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente in relazione alla conformità delle offerte alle specifiche tecniche; il TAR ha escluso che la differenza di formato integrasse una non conformità tecnica sostanziale.
Allegato II.5 d.lgs. 36/2023
È stato richiamato con riferimento alle specifiche tecniche della fornitura, ma il TAR ha ritenuto che la difformità del formato non rendesse il prodotto tecnicamente inidoneo.
art. 36, commi 1 e 2, d.lgs. 36/2023
La stazione appaltante deve rendere disponibili ai candidati e agli offerenti non definitivamente esclusi l'offerta dell'aggiudicatario, i verbali e gli altri atti e dati presupposti all'aggiudicazione tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale.
art. 90 d.lgs. 36/2023
Gli obblighi di comunicazione dell'aggiudicazione incidono sulla decorrenza del termine per l'impugnazione.
art. 120, comma 2, c.p.a.
Il termine di trenta giorni per impugnare l'aggiudicazione decorre dal momento in cui gli atti di gara sono effettivamente resi disponibili ai concorrenti secondo le modalità previste dal codice dei contratti pubblici; la mera pubblicazione della delibera sul sito istituzionale non è sufficiente quando la documentazione rilevante non sia stata contestualmente resa disponibile.
Massime di principio
- Nel rito appalti, il termine di trenta giorni per impugnare l'aggiudicazione decorre dal momento in cui la stazione appaltante rende effettivamente disponibili al concorrente, secondo le modalità previste dal codice dei contratti pubblici, l'aggiudicazione e la documentazione necessaria a conoscere compiutamente la lesività dell'atto; la mera pubblicazione della delibera sul sito istituzionale non è sufficiente se l'offerta dell'aggiudicatario e gli atti presupposti non sono stati messi a disposizione.
- La difformità dell'offerta rispetto al formato indicato nella lex specialis non determina automaticamente l'esclusione quando, sulla base delle schede tecniche e della verifica dell'amministrazione, il prodotto offerto conserva le caratteristiche funzionali richieste ed è tecnicamente fungibile rispetto al prodotto previsto.
- Nelle procedure aggiudicate con il criterio del prezzo più basso, la comparabilità delle offerte deve essere valutata in relazione alla fornitura concretamente utile e al prezzo complessivo, purché i prodotti siano tecnicamente equivalenti; una differenza quantitativa o di formato può assumere rilievo economico senza integrare, di per sé, un'inidoneità tecnica.
- Quando la lex specialis impone il confronto mediante il prezzo complessivo e i prodotti offerti risultano tecnicamente equivalenti, è legittima l'aggiudicazione all'offerta economicamente complessiva più bassa, anche se essa prevede un diverso mix di formati o quantità rispetto a quello indicato nel capitolato, salvo che la disciplina di gara renda quei formati quantitativamente inderogabili.
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