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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-389/18

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 19 dicembre 2019. — Brussels Securities SA contro État belge. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance francophone de Bruxelles. — Rinvio pregiudiziale – Regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi – Direttiva 90/435/CEE – Prevenzione della doppia imposizione – Articolo 4, paragrafo 1, primo trattino – Divieto di assoggettare a imposta taluni utili percepiti – Inclusione del dividendo distribuito dalla società figlia nella base imponibile della società madre – Deduzione del dividendo distribuito dalla base imponibile della società madre e riporto dell’eccedenza agli esercizi fiscali successivi senza limiti nel tempo – Ordine di imputazione delle deduzioni fiscali sugli utili – Perdita di un vantaggio fiscale. — Causa C-389/18

Giurisprudenza europea62018CJ0389

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato il regime belga degli RDT applicato ai dividendi percepiti da una società madre e la sua interazione con la deduzione per capitale di rischio. Ha ritenuto che, quando l'ordine di imputazione delle deduzioni e la limitazione temporale di un'altra deduzione fanno perdere un vantaggio fiscale, la percezione dei dividendi non è neutra e produce un'imposizione indiretta incompatibile con la direttiva madre-figlia. Ne consegue che la normativa belga, per come applicata, è contraria all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 90/435.

Rinvio pregiudiziale sull'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva madre-figlia: compatibilità con una normativa belga che fa entrare i dividendi nella base imponibile e attribuisce priorità alla deduzione degli RDT rispetto alla DCR, con possibile perdita del vantaggio fiscale.

La questione giuridica

Se l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 90/435/CEE osti a una normativa nazionale che, pur prevedendo un regime di esenzione per i dividendi infragruppo, li include inizialmente nella base imponibile della società madre, consente la deduzione del 95% come RDT e il riporto illimitato dell'eccedenza, ma impone che tale deduzione sia effettuata con priorità rispetto ad altre deduzioni fiscali, in particolare la deduzione per capitale di rischio (DCR), il cui riporto è limitato nel tempo, con possibile perdita del relativo vantaggio fiscale.

Principio di diritto

L'articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 90/435/CEE osta a una normativa nazionale che, per effetto dell'inclusione iniziale dei dividendi nella base imponibile della società madre e dell'ordine di priorità delle deduzioni fiscali, possa determinare la perdita, totale o parziale, di un altro vantaggio fiscale nazionale con riporto limitato nel tempo, come la DCR, facendo sì che la percezione dei dividendi non sia fiscalmente neutra e si traduca in un'imposizione indiretta vietata dalla direttiva.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 90/435/CEE
  • Direttiva 2003/123/CE
  • Direttiva 2011/96/UE
  • Code des impôts sur les revenus 1992 (articoli 202, 204, 205, 205 ter, 205 quinquies, 206, 207)
  • Arrêté royal d'exécution du CIR 1992 (articoli 77, 77/1, 77 bis, 78, 79)

Rinvio pregiudiziale su regime madre-figlia e ordine di imputazione delle deduzioni

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del tribunal de première instance francophone de Bruxelles in materia di imposizione delle società madri e figlie e di compatibilità del diritto belga con la direttiva 90/435/CEE. Il contenzioso oppone Brussels Securities SA allo Stato belga e verte sull'ordine con cui devono essere imputate diverse deduzioni fiscali, in particolare gli RDT e la deduzione per capitale di rischio (DCR).

Fatti e procedimento principale

Brussels Securities SA, società residente in Belgio, aveva dichiarato per l'esercizio 2011 di applicare, in primo luogo, la DCR e, in secondo luogo, la deduzione per redditi definitivamente tassati (RDT). Aveva inoltre riportato agli esercizi successivi eccedenze RDT, eccedenze DCR e perdite fiscali. L'amministrazione fiscale belga, applicando l'ordine previsto dagli articoli 77 e seguenti dell'AR/CIR 1992, ha sostenuto che gli RDT dovevano essere dedotti per primi, poi la DCR e infine le perdite riportate; ciò ha comportato la rideterminazione degli importi riportabili. La società ha contestato tale impostazione dinanzi al giudice nazionale, deducendo una violazione dell'articolo 4 della direttiva 90/435.

Quadro normativo dell'Unione

La Corte richiama anzitutto l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 90/435, che prevede due alternative: lo Stato membro della società madre può astenersi dal tassare gli utili distribuiti dalla società figlia oppure assoggettarli a imposta consentendo una deduzione dell'imposta societaria sottostante. Richiama inoltre il terzo considerando della direttiva, che enuncia l'obiettivo di eliminare la penalizzazione della cooperazione transfrontaliera rispetto a quella interna e di assicurare la neutralità fiscale della distribuzione degli utili tra società di Stati membri diversi.

Disciplina belga rilevante

Nel diritto belga, i dividendi rientranti nel regime RDT sono dapprima inclusi nella base imponibile della società madre e poi dedotti nella misura del 95% se ricorrono i requisiti previsti dal CIR 1992. L'eccedenza non dedotta può essere riportata senza limiti temporali agli esercizi successivi. Tuttavia, l'AR/CIR 1992 stabilisce un ordine di imputazione: gli RDT riportati sono dedotti prima della DCR, e solo successivamente delle eventuali perdite riportate. La DCR, diversamente dagli RDT, è riportabile solo per i sette esercizi fiscali successivi.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda la propria giurisprudenza, in particolare la sentenza Cobelfret, secondo cui l'articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, vieta non solo l'imposizione diretta dei dividendi presso la società madre, ma anche qualsiasi imposizione indiretta che comprometta la neutralità fiscale della distribuzione.

Nel caso di specie, benché il Belgio abbia modificato il regime RDT consentendo il riporto illimitato nel tempo dell'eccedenza non dedotta, la combinazione tra:

  • inclusione iniziale dei dividendi nella base imponibile;
  • priorità di deduzione degli RDT riportati;
  • limitazione temporale del riporto della DCR; può comportare la perdita, totale o parziale, della DCR per scadenza del termine quinquennale/septennale previsto dalla normativa nazionale.

Per la Corte, ciò significa che la percezione dei dividendi può determinare un aggravio d'imposta rispetto allo scenario in cui i dividendi fossero stati esclusi sin dall'origine dalla base imponibile. Un simile effetto è incompatibile con la neutralità fiscale voluta dalla direttiva e integra una forma di imposizione indiretta vietata dall'articolo 4, paragrafo 1.

Risposta agli argomenti del governo belga

La Corte respinge l'argomento secondo cui gli effetti sfavorevoli deriverebbero esclusivamente da elementi interni non coperti dalla direttiva, come l'ordine di imputazione delle deduzioni o la disciplina temporale della DCR. Anche se tali aspetti rientrano nell'autonomia fiscale nazionale, questa deve essere esercitata nel rispetto del diritto dell'Unione. Poiché il Belgio ha scelto di attuare il regime di esenzione tramite inclusione iniziale e successiva deduzione, gli effetti dell'interazione con altre deduzioni nazionali devono essere conformi alla direttiva.

Decisione e principio affermato

La Corte dichiara che l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 90/435/CEE osta a una normativa nazionale come quella belga, nella parte in cui la priorità attribuita alla deduzione degli RDT può ridurre o azzerare una DCR riportata, facendo perdere alla società madre un vantaggio fiscale e determinando così un'imposizione indiretta sui dividendi percepiti.

Indicazioni operative per il professionista

La pronuncia conferma che, nei regimi madre-figlia, la neutralità fiscale non deve essere valutata solo rispetto alla tassazione diretta del dividendo, ma anche considerando gli effetti sistemici della sua inclusione nella base imponibile e dell'ordine di utilizzo delle deduzioni. In presenza di altre agevolazioni con termine di utilizzo limitato, la normativa nazionale non può, attraverso il meccanismo di priorità, trasformare il dividendo esente in un fattore di perdita di benefici fiscali ulteriori.

Come è indicizzato

Materiesocietà madri e figlieimposizione direttadividendi infragruppodeduzioni fiscalidoppia imposizione economica

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