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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03979/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il giudizio di responsabilità deciso in appello è rimasto fermo, non essendo intervenuta alcuna rivalutazione nel merito.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la responsabilità per un fatto qualificato ai sensi dell'art. 474 c.p. e aveva respinto la richiesta di riqualificazione del fatto in una diversa fattispecie ex art. 628 c.p. Nel primo motivo ha censurato la motivazione del giudizio di responsabilità, contestando in particolare la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato; nel secondo motivo ha dedotto l'erroneo mancato inquadramento del fatto nella diversa fattispecie di cui all'art. 628 c.p. La Corte ha rilevato che entrambi i motivi riproducevano doglianze già proposte in appello e disattese, senza una critica specifica e argomentata della sentenza impugnata; il secondo motivo è stato inoltre ritenuto generico e indeterminato, poiché non indicava gli elementi di fatto o di diritto posti a fondamento della censura e non soddisfaceva i requisiti di specificità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p.

    È la fattispecie di reato oggetto della prima censura: la Corte non entra nel merito della configurabilità, ritenendo il motivo inammissibile perché meramente reiterativo e non specifico.

  • art. 628 c.p.

    È la diversa fattispecie invocata dal ricorrente per la riqualificazione del fatto; la Corte non la esamina nel merito perché la censura è generica e indeterminata.

  • art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

    La norma è richiamata per affermare che il motivo di ricorso deve contenere specifici elementi di critica; la mancata indicazione dei rilievi puntuali rende il motivo inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico e contenere una critica argomentata alla sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già disattese in appello non è sufficiente.
  • La censura che si limiti a reiterare questioni già esaminate dal giudice di merito, senza confrontarsi con la motivazione della decisione, è inammissibile perché soltanto apparente.
  • La richiesta di riqualificazione giuridica del fatto deve indicare con precisione gli elementi di fatto e di diritto che sorreggono la diversa qualificazione; in difetto, il motivo è generico e non consente il sindacato di legittimità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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