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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24595/2024 del 13/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore impugnava la sanzione disciplinare di otto giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione irrogatagli dalla datrice di lavoro per avere, durante la prestazione lavorativa del 12 marzo 2014, portato sul petto e sulla schiena due fogli formato A3 riproducenti un volantino sindacale del sindacato USB, nella forma del cd. "uomo sandwich". In primo e secondo motivo deduceva violazione della l. n. 300/1970, in particolare degli artt. 1, 7, 14, 25 e 26, nonché degli artt. 2104, 2105 e 2106 c.c., sostenendo che l’attività rientrasse nella libertà sindacale esercitabile da tutti i lavoratori e che non fosse corretta la valutazione di pregiudizio per l’attività aziendale, oltre a contestare la proporzionalità della sanzione. Con il terzo motivo deduceva violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 15 l. n. 300/1970, prospettando la natura discriminatoria del provvedimento disciplinare perché volto a reprimere l’esercizio dell’attività sindacale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d’appello avesse correttamente applicato i principi in tema di proselitismo sindacale nei luoghi di lavoro, valorizzando il limite del non pregiudizio al normale svolgimento dell’attività aziendale di cui all’art. 26 l. n. 300/1970. Ha ritenuto non sindacabile in cassazione il giudizio di merito secondo cui la modalità prescelta, consistente nell’esposizione continuativa di volantini sul corpo del lavoratore durante l’orario di lavoro, fosse fonte di costante distrazione e quindi idonea a interferire con l’attività lavorativa. Ha inoltre giudicato infondate le censure sulla sanzione, poiché la corte territoriale aveva considerato anche ulteriori condotte del lavoratore, tra cui l’inottemperanza all’ordine di rimozione dei volantini e la violazione di doveri di diligenza e decoro. Quanto alla discriminazione, ha escluso ogni profilo vessatorio, osservando che il ricorrente non aveva allegato specifiche finalità discriminatorie o persecutorie e che la condotta sanzionata era estranea ai limiti dell’attività sindacale lecita. Ha posto le spese a carico del ricorrente e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 1

    richiamato dal ricorrente a sostegno della libertà sindacale del lavoratore; la Corte non lo ritiene decisivo ai fini dell’illegittimità della sanzione, perché l’attività svolta esulava dai limiti dell’art. 26.

  • L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7

    richiamato in tema di sanzione disciplinare; la Corte non ravvisa vizi nel procedimento o nella qualificazione della condotta.

  • L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 14

    invocato come fondamento della libertà sindacale nei luoghi di lavoro, ma ritenuto non sufficiente a rendere lecita la modalità concreta del proselitismo.

  • L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 15

    richiamato in tema di divieto di atti discriminatori; la Corte esclude la natura discriminatoria del provvedimento disciplinare.

  • L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 25

    richiamato per la libertà sindacale e le affissioni; la Corte ribadisce che la disciplina delle affissioni individua forme e spazi di esercizio dell’attività sindacale.

  • L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 26

    norma centrale: il proselitismo sindacale nei luoghi di lavoro è consentito solo se svolto senza pregiudizio per il normale svolgimento dell’attività aziendale e nel rispetto degli spazi/modalità predisposti.

  • art. 2104 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione ai doveri del lavoratore; la Corte valorizza la violazione di diligenza e l’incidenza sull’attività lavorativa.

  • art. 2105 c.c.

    richiamato dal ricorrente; non è oggetto di autonoma statuizione, restando assorbito nella valutazione complessiva della condotta.

  • art. 2106 c.c.

    richiamato in tema di proporzionalità della sanzione; la Corte ritiene non censurabile il giudizio di merito sulla proporzione rispetto ai fatti accertati.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell’onere probatorio sia in tema di legittimità della sanzione sia di discriminazione; la Corte esclude la prova di elementi idonei a fondare la pretesa del ricorrente.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato dal ricorrente; la Corte precisa che nei giudizi antidiscriminatori operano regole speciali e non i criteri ordinari di presunzione semplici.

  • D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216, art. 4

    richiamato come disciplina speciale ratione temporis nei giudizi antidiscriminatori; la Corte precisa che non comporta inversione dell’onere della prova ma agevolazione probatoria per il ricorrente.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per i presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L’attività di proselitismo sindacale nei luoghi di lavoro è lecita solo se svolta nel rispetto degli spazi e delle modalità consentite dalla disciplina legale o pattizia e, soprattutto, senza pregiudicare il normale svolgimento dell’attività aziendale.
  • La valutazione circa il concreto pregiudizio all’organizzazione aziendale derivante dalle modalità del proselitismo sindacale è apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e non è normalmente sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione coerente.
  • La tutela della libertà sindacale non rende automaticamente lecita qualunque modalità espressiva: se il comportamento esorbita dai limiti dell’art. 26 Statuto dei lavoratori, esso può essere legittimamente sanzionato disciplinarmente.
  • In tema di proporzionalità della sanzione, il giudice può valorizzare l’intera condotta del lavoratore, anche plurima e non limitata al singolo gesto contestato, ove essa integri violazioni dei doveri di diligenza e decoro.
  • Nei giudizi antidiscriminatori il regime probatorio è agevolato, ma il lavoratore deve comunque allegare e provare il fattore di rischio e il trattamento deteriore; in mancanza di elementi specifici sulla finalità discriminatoria, la censura non può essere accolta.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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