Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02210/2024 del 22/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La società ha impugnato una decisione della Corte d'appello che aveva confermato la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto contro un estratto di ruolo dal quale emergevano diversi avvisi di addebito e cartelle di pagamento, nonché un'ipoteca su un immobile. In appello e poi in cassazione la società ha dedotto, tra l'altro: l'utilizzo di documenti asseritamente tardivamente depositati; la tardiva costituzione dell'agente della riscossione; il mancato tempestivo disconoscimento della conformità delle copie alle relate originali; l'inesistenza delle notifiche via PEC perché provenienti da indirizzi non inseriti nei pubblici elenchi; l'erronea qualificazione della domanda e l'omessa pronuncia sull'opposizione all'esecuzione e sull'accertamento negativo del credito; l'erroneo diniego di interesse ad agire avverso l'estratto di ruolo; l'erronea applicazione dell'art. 2944 c.c. per avere ritenuto la richiesta di rateizzazione idonea a interrompere la prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto decisiva la disciplina sopravvenuta introdotta dall'art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, conv. in l. n. 215/2021, che ha modificato l'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973, stabilendo che l'estratto di ruolo non è impugnabile, salvo specifiche deroghe non ricorrenti nel caso di specie. Ha inoltre richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite e della successiva giurisprudenza sulla natura dell'estratto di ruolo e sull'applicabilità immediata della disciplina ai giudizi pendenti. In conseguenza dell'inammissibilità, ha compensato le spese, dando atto altresì della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È richiamato come norma sul vizio di violazione di legge dedotto in cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    È richiamato come norma sul vizio di nullità della sentenza o del procedimento dedotto in cassazione.

  • art. 416 c.p.c.

    È invocato dalla ricorrente per contestare l'ammissione di produzioni documentali dell'agente della riscossione in caso di costituzione tardiva.

  • artt. 214, 215 e 216 c.p.c.

    Sono richiamati per il disconoscimento della conformità delle copie prodotte agli originali.

  • art. 3-bis d.l. n. 146/2021

    Ha introdotto la nuova disciplina limitativa dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, rilevante anche nei giudizi pendenti.

  • art. 12 d.P.R. n. 602/1973

    La Corte afferma che l'estratto di ruolo non è impugnabile; il ruolo e la cartella asseritamente invalidamente notificata sono direttamente impugnabili solo in casi tassativi di specifico pregiudizio.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato nel ragionamento sulla impugnabilità degli atti della riscossione e sulla distinzione tra estratto di ruolo e atto impositivo/riscossivo.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016

    È indicato tra i casi in cui l'iscrizione a ruolo può arrecare un pregiudizio idoneo a fondare l'impugnazione diretta.

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973

    È richiamato quale ulteriore ipotesi tassativa di pregiudizio che consente la diretta impugnazione del ruolo/cartella.

  • art. 41 d.lgs. n. 14/2019

    È menzionato con riferimento all'apertura della liquidazione giudiziale della società ricorrente, senza effetti interruttivi del giudizio di cassazione.

  • art. 2944 c.c.

    È invocato nel motivo di ricorso per contestare l'efficacia interruttiva della richiesta di rateizzazione del debito.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato nei motivi di ricorso per dedotta omessa pronuncia e pretesa riqualificazione errata della domanda.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ne dà applicazione, attestando la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo, in sé considerato, non è autonomamente impugnabile, poiché ha natura di mero elaborato informatico riepilogativo e non contiene una pretesa impositiva autonoma.
  • La diretta impugnazione del ruolo o della cartella asseritamente invalidamente notificata è ammessa solo nei casi tassativi previsti dalla legge, quando il debitore dimostri uno specifico pregiudizio tipizzato.
  • La disciplina sopravvenuta che regola l'interesse ad agire e i limiti di impugnazione dell'estratto di ruolo si applica anche ai giudizi pendenti, incidendo sulla decisione ancora da adottare.
  • Se l'atto di riscossione risulta comunque conosciuto dal debitore, ad esempio per istanza di rateizzazione, la contestazione dell'omessa notifica e della prescrizione può risultare priva di fondamento nei limiti in cui la conoscenza dell'atto interrompa la prescrizione o escluda l'interesse all'azione.
  • In cassazione, la sopravvenuta apertura della liquidazione giudiziale di una parte non determina, di regola, l'interruzione del processo, che è dominato dall'impulso d'ufficio.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiTributiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.