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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36619/2022 del 14/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Il lavoratore aveva proposto opposizione allo stato passivo del fallimento della datrice di lavoro chiedendo l'ammissione, in via privilegiata, di crediti fondati su un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per retribuzioni non corrisposte e spese monitorie, su somme asseritamente dovute a titolo di trattamento di fine rapporto e su ulteriori retribuzioni per un periodo lavorativo indicato come novembre 2015-gennaio 2017; in corso di opposizione il credito per TFR era stato ridotto. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione ritenendo non provati quantum, periodi e causali delle retribuzioni pretese, escludendo anche il credito retributivo relativo al periodo in cui l'attività risultava sospesa in esecuzione di accordi sindacali e negando il TFR perché la società aveva versato la propria quota al Fondo di Tesoreria INPS. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) nullità e vizi motivazionali per avere il Tribunale negato efficacia di prova piena, quale ricognizione di debito, a una autocertificazione proveniente dalla società in bonis, con violazione anche delle norme sulla confessione/ricognizione e sulla data certa; 2) nullità e violazione di legge per aver escluso il diritto alle retribuzioni nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa nonostante la sospensione fosse stata disposta con accordi sindacali ai quali il lavoratore aveva aderito; 3) omessa pronuncia sul credito per TFR.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la dichiarazione del legale rappresentante della società in bonis, munita di data certa, avesse valore di ricognizione di debito e facesse presumere l'esistenza del rapporto fondamentale, con onere del curatore di provarne l'inesistenza o l'invalidità. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto, in realtà, a sollecitare una rivalutazione del merito e perché i vizi motivazionali dedotti non integravano il vizio di motivazione nei limiti attuali dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Ha rigettato il terzo motivo perché il Tribunale aveva comunque esaminato la domanda sul TFR, escludendola nel merito. Il decreto del Tribunale di Palermo è stato cassato limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata al medesimo Tribunale in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    viene richiamato come parametro del "minimo costituzionale" della motivazione, violato solo in caso di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per i vizi di nullità della sentenza in relazione all'obbligo di motivazione

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dal ricorrente, ma la Corte non accoglie la censura

  • art. 116 c.p.c.

    invocato dal ricorrente, ma la Corte non accoglie la censura

  • art. 360 c.p.c.

    delimita i motivi di ricorso; il n. 5, dopo la riforma del 2012, non consente più la censura di semplice contraddittorietà della motivazione

  • art. 1988 c.c.

    la ricognizione di debito fa presumere l'esistenza del rapporto fondamentale, salva prova contraria dell'inesistenza, invalidità o estinzione del rapporto

  • art. 2730 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla natura confessoria/ricognitiva del documento

  • art. 2795 c.c.

    richiamato dal ricorrente, ma non rileva nella motivazione decisoria

  • art. 2704 c.c.

    richiamato per il tema della data certa del documento, ritenuta presente

  • art. 2094 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione al rapporto di lavoro subordinato e al diritto alle retribuzioni

  • art. 112 c.p.c.

    il motivo è rigettato perché il Tribunale non ha omesso di pronunciare sulla domanda di TFR, avendola esaminata e disattesa

  • art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134

    la riforma è richiamata per affermare che il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale

Massime di principio

  • La ricognizione di debito, se munita di data certa, non è inopponibile al curatore fallimentare: essa fa presumere l'esistenza del rapporto fondamentale e sposta sul curatore l'onere di provare che il rapporto non sia mai sorto, sia invalido o si sia estinto.
  • La ricognizione di debito non costituisce fonte autonoma dell'obbligazione, ma esplica efficacia probatoria confermativa del rapporto sottostante fino a prova contraria.
  • Nel giudizio di cassazione non è più ammissibile censurare la semplice contraddittorietà della motivazione: il vizio rilevante è solo quello che supera la soglia del minimo costituzionale e rende la motivazione mancante, apparente o incomprensibile.
  • Non è consentito trasformare in vizio di violazione di legge una critica che in realtà mira a ottenere una nuova valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito abbia esaminato la domanda o il motivo di opposizione e lo abbia respinto nel merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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