Sentenza n. 126/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento n. 9511 del 28 giugno 2021 comunicato in pari data con oggetto “Richiesta di riconoscimento della Parità scolastica A.S. 2021/2022 Legge 10 marzo 2000, n. 62 D.M. 10.10.2008 n. 83 – Istituti Pitagora Via Tosti 38 – Francavilla al Mare (CH)”, attraverso il quale il Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, Direzione Generale ha rigettato la richiesta di riconoscimento della parità scolastica avanzata dall'Istituto ricorrente per l'a.s. 2021/2022; - di ogni atto e provvedimento di data e di estremi ignoti presupposto, connesso o consequenziale, o collegato anteriore e successivo, comunque denominato, al predetto e al mancato riconoscimento della parità scolastica di cui sopra. E per il risarcimento del danno ex art. 30 c.p.a. per 1.000.000,00 di euro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento della parità scolastica per l'anno scolastico 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (istituto scolastico)
Prevale il privato
La controversia
L'istituto scolastico ha impugnato il diniego dell'Ufficio Scolastico Regionale, fondato sugli esiti di due visite ispettive e sulla ritenuta mancanza o irregolarità di documentazione e requisiti relativi alla disponibilità dei locali, agibilità, idoneità statica e vulnerabilità sismica, sicurezza antincendio, impianti, DVR, accessibilità, attrezzature, laboratori, palestra, servizi igienici e adeguatezza del progetto educativo e dell'offerta formativa. Il primo motivo ha sostenuto che la sospensione cautelare della precedente sentenza relativa alla revoca della parità avrebbe determinato la reviviscenza della parità già riconosciuta. Il secondo motivo ha contestato la pretesa necessità di produrre già al 31 marzo tutta la documentazione comprovante i requisiti, ritenendo sufficiente l'autocertificazione e deducendo l'impossibilità di completare in quella fase tutti gli adempimenti organizzativi e contrattuali. Il terzo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 e dell'art. 4 D.M. 83/2008 per omesso preavviso di rigetto e mancata concessione del termine per presentare osservazioni. Il quarto motivo ha censurato la composizione e lo svolgimento delle ispezioni, nonché una disparità di trattamento rispetto ad altri istituti scolastici. Il quinto motivo ha contestato nel merito le singole carenze riscontrate dall'amministrazione, sostenendo la sussistenza di tutti i requisiti di legge.
La decisione
Il ricorso è stato accolto limitatamente alla domanda di annullamento, in forza del terzo motivo, ritenuto assorbente. Il TAR ha affermato che, quando l'amministrazione esercita un potere discrezionale, l'omissione del preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990 rende illegittimo il provvedimento per violazione delle garanzie partecipative. La formulazione vigente della norma, applicabile ratione temporis dopo le modifiche del D.L. 76/2020, non consente di estendere all'omissione del preavviso di rigetto il meccanismo di sanatoria processuale previsto per la sola mancata comunicazione di avvio del procedimento. Nel caso concreto, inoltre, le amministrazioni non hanno dimostrato che il contenuto dell'atto fosse sostanzialmente non modificabile: alcune contestazioni apparivano marginali o formulate in termini dubitativi, mentre anche le criticità più gravi avrebbero potuto essere oggetto di interlocuzione procedimentale. Il corretto contraddittorio avrebbe consentito all'istituto di rappresentare le proprie ragioni e, eventualmente, di intervenire sulle carenze rilevate. L'atto è stato quindi annullato, con obbligo dell'amministrazione di rideterminarsi. La domanda risarcitoria di un milione di euro è stata respinta perché generica e perché l'annullamento per vizi procedimentali non accerta la spettanza del bene della vita, ossia il riconoscimento della parità scolastica. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
L'omissione del preavviso di rigetto, in presenza dell'esercizio di un potere discrezionale, determina l'illegittimità del provvedimento per violazione delle garanzie partecipative; il vizio non è assorbito dal meccanismo di sanatoria processuale previsto per la mancata comunicazione di avvio del procedimento.
art. 4 D.M. 83/2008
Attribuisce all'Ufficio Scolastico Regionale il compito di verificare la completezza e regolarità delle dichiarazioni e dei documenti prodotti per il riconoscimento della parità scolastica, anche mediante verifiche ispettive.
art. 30 c.p.a.
La domanda di risarcimento è stata respinta per genericità e per mancato accertamento della spettanza del bene della vita, non essendo sufficiente l'annullamento dell'atto per vizi formali o procedimentali.
art. 2-bis l. 241/1990
Il corretto dialogo procedimentale deve essere improntato a trasparenza e buona fede; nel caso concreto avrebbe potuto consentire al privato di rappresentare la propria posizione e di intervenire sulle criticità rilevate.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento quale disposizione processuale relativa alla trattazione della causa.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione esercita un potere discrezionale e intende adottare un provvedimento negativo, l'omesso invio del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 comporta l'illegittimità del provvedimento, salvo che la legge disponga diversamente.
- Il meccanismo di sanatoria processuale previsto dall'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990 per la mancata comunicazione di avvio del procedimento non si estende automaticamente all'omissione del preavviso di rigetto, soprattutto quando il privato avrebbe potuto incidere sul contenuto dell'atto mediante le proprie osservazioni.
- La concreta non modificabilità del provvedimento negativo non può essere presunta dall'amministrazione: ove il vizio dedotto riguardi l'omesso preavviso di rigetto, spetta all'amministrazione dedurre e dimostrare che il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.
- L'annullamento di un provvedimento per vizi formali o procedimentali non accerta, di per sé, la spettanza del bene della vita e non fonda automaticamente il diritto al risarcimento del danno; la domanda risarcitoria deve inoltre essere specifica quanto a danno, causalità e spettanza del risultato sostanziale.
- L'annullamento del diniego adottato senza preavviso di rigetto comporta l'obbligo dell'amministrazione di rieditare il potere nel rispetto delle garanzie partecipative, senza implicare il riconoscimento automatico della pretesa sostanziale del privato.
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