Sentenza n. 2373/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rifiuto sull’istanza di predisposizione del progetto individuale di vita e assistenza per un minore con disabilità ai sensi dell’art. 14 l. 328/2000
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di minore disabile)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto al Comune di Palermo e all’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo la predisposizione di un progetto individuale per il figlio minorenne con disabilità, contenente la ricognizione delle esigenze di salute, integrazione sociale e scolastica, cura e riabilitazione, nonché l’individuazione delle prestazioni sanitarie e dei servizi alla persona spettanti, rispettivamente, al Servizio sanitario nazionale e al Comune. Il silenzio formatosi sull’istanza del 15 ottobre 2019 aveva inizialmente costituito oggetto dell’azione avverso il silenzio. Con sentenza n. 842 del 29 aprile 2020, il TAR aveva dichiarato cessata la materia del contendere relativamente a tale domanda, poiché l’amministrazione aveva adottato il progetto individuale il 10 marzo 2020, ponendo le spese a carico dell’ente locale secondo il principio della soccombenza virtuale. Con la successiva riassunzione, il ricorrente ha chiesto la decisione sulla domanda risarcitoria per il danno non patrimoniale derivante dal ritardo nell’elaborazione del progetto. Il danno dedotto consisteva nella compromissione della qualità della vita e delle dimensioni relazionali e sociali del minore disabile. Il giudizio risarcitorio è stato proposto nei confronti sia del Comune sia dell’ASP.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondata la domanda risarcitoria, richiamando il precedente secondo cui è risarcibile in via equitativa il danno esistenziale derivante dal ritardo nell’elaborazione del progetto di vita previsto dall’art. 14 l. 328/2000, quando l’inerzia amministrativa determina un depauperamento della vita della persona con disabilità, incidendo sulle sue dimensioni relazionali e sociali, senza necessità di una prova tecnico-scientifica del mancato recupero funzionale. In assenza di una domanda di danno patrimoniale e di elementi per una specifica personalizzazione del danno non patrimoniale, il Collegio ha liquidato equitativamente euro 200 per ogni mese, calcolato in trenta giorni, di ritardo. Dal 15 ottobre 2019 al 10 marzo 2020 sono decorsi 147 giorni, sicché il danno è stato quantificato in euro 980,00. La responsabilità è stata imputata esclusivamente all’ASP di Palermo, ritenuta amministrazione responsabile della violazione dei termini per la predisposizione del piano personalizzato. L’ASP è stata quindi condannata al pagamento di euro 980,00, oltre agli interessi legali dal 10 marzo 2020 al saldo, senza rivalutazione monetaria, non essendo stata espressamente domandata. La domanda è stata rigettata nei confronti del Comune di Palermo. Le spese sono state poste a carico dell’ASP, liquidate in euro 750,00 oltre accessori; sono state invece compensate nei rapporti con il Comune, anche per la mancanza di difesa tecnica dello stesso sulla specifica domanda risarcitoria.
Norme richiamate
art. 14 l. 328/2000
La disposizione fonda il dovere delle amministrazioni competenti di predisporre un progetto individuale di vita e assistenza per la persona con disabilità; il ritardo nella sua elaborazione può integrare un illecito risarcibile quando incide concretamente sulla vita relazionale e sociale della persona.
art. 91 l.r. Sicilia 11/2010
articolo 91 della l.r. n.11 del 12 maggio 2010
È richiamato quale ulteriore fondamento regionale della richiesta di predisposizione del progetto individuale.
art. 30 c.p.a.
La domanda è stata esaminata come domanda risarcitoria nei confronti delle amministrazioni per il danno non patrimoniale derivante dal ritardo nell’esercizio della funzione amministrativa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il fondamento dell’ordine di oscuramento delle generalità del ricorrente nella diffusione della sentenza.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, per disporre l’oscuramento delle generalità del ricorrente.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È stato richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Il ritardo nell’elaborazione del progetto individuale di vita e assistenza previsto dall’art. 14 l. 328/2000 può generare responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione quando l’inerzia incide concretamente sulle dimensioni relazionali e sociali della persona con disabilità e determina un depauperamento della sua vita.
- Il danno non patrimoniale derivante dal ritardo nella predisposizione del progetto individuale può essere liquidato equitativamente anche senza una prova tecnico-scientifica del mancato recupero funzionale, quando sia accertata l’incidenza dell’inerzia amministrativa sulla vita della persona disabile.
- In assenza di una domanda di danno patrimoniale e di elementi idonei a personalizzare il danno non patrimoniale, il giudice può procedere a una liquidazione equitativa parametrata alla durata del ritardo.
- La responsabilità risarcitoria per il ritardo nella predisposizione del progetto personalizzato deve essere imputata all’amministrazione concretamente competente alla sua elaborazione e responsabile della violazione dei relativi termini, non automaticamente a tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento.
- La rivalutazione monetaria non può essere riconosciuta in mancanza di una specifica domanda della parte, mentre gli interessi possono decorrere dalla data di adozione del progetto fino all’effettivo soddisfacimento.
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