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Ordinanza

Ordinanza n. 14760/2026 - Roma, Sezione 3B

Giustizia amministrativa202608571

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva e successivi atti di rettifica della procedura concorsuale per la classe di concorso AS2B in Lazio, nonché atti connessi alle immissioni in ruolo

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva, il successivo decreto rettificativo, gli allegati relativi ai vincitori e agli idonei, le schede di valutazione dei titoli e gli atti successivi di avvio delle immissioni in ruolo per la classe di concorso AS2B in Lazio. Ha contestato l’attribuzione di 12,50 punti previsti dal punto B.4.1 dell’Allegato B al d.m. 26 ottobre 2023, n. 205 a candidati che avevano dichiarato il superamento di precedenti concorsi ordinari relativi a classi di concorso e/o gradi di istruzione diversi da quello oggetto della procedura PNRR 3. Secondo la ricorrente, il requisito del “medesimo specifico posto” richiederebbe la coincidenza sia della classe di concorso sia del grado di istruzione, con conseguente illegittimo avvantaggiamento dei candidati privi di tale requisito. Il giudizio è stato ritenuto soggetto al rito previsto per le controversie relative a procedure amministrative concernenti interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito la legittimità dell’attribuzione del punteggio e della graduatoria. Ha ritenuto applicabile il rito previsto dall’art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022, disponendo la conversione del rito e fissando una nuova camera di consiglio compatibile con i termini del PNRR. Ha rilevato che sono parti necessarie anche la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR, ordinando alla ricorrente di notificare loro il ricorso entro quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e di depositare la prova della notifica nei successivi cinque giorni. In ragione dell’elevato numero degli interessati, ha autorizzato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami sul sito web dell’amministrazione, con gli stessi termini. Ha precisato che entrambi i termini sono perentori e che il loro mancato rispetto comporta l’improcedibilità del ricorso. La prosecuzione della fase cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio dell’11 novembre 2026, con riserva di eventuale definizione mediante sentenza in forma semplificata.

Norme richiamate

  • art. 12-bis d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022

    interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR

    La disposizione determina l’applicazione del rito speciale PNRR e individua, al comma 4, ulteriori parti necessarie nei giudizi rientranti nel suo ambito.

  • art. 49 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per ordinare l’integrazione del contraddittorio.

  • d.m. 26 ottobre 2023, n. 205, Allegato B, punto B.4.1

    12,50 punti; “medesimo specifico posto”

    È la disposizione sulla cui interpretazione e applicazione la ricorrente fonda la contestazione dell’attribuzione del punteggio nella graduatoria; l’ordinanza non ne decide il significato.

Massime di principio

  • Quando una controversia amministrativa riguarda una procedura relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, il giudice deve applicare il rito speciale previsto dall’art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, disponendo la conversione del rito ove necessario.
  • Nei giudizi soggetti all’art. 12-bis del d.l. n. 68/2022 sono parti necessarie anche la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministro competente per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR.
  • Quando il numero dei controinteressati è elevato, il giudice può autorizzare l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami sul sito web dell’amministrazione, fissando termini specifici per la notifica e per il deposito della relativa prova.
  • I termini fissati per l’integrazione del contraddittorio nei giudizi soggetti al rito PNRR possono essere qualificati come perentori, con conseguente improcedibilità del ricorso in caso di mancato rispetto.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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