Cassazione Penale, Sentenza n. 35918/2022 del 23/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale impugna la sentenza del G.i.p. del 29/07/2021 per omissione della pronuncia sulla confisca dei beni, sostenendo l'obbligatorietà della confisca dei beni costituenti il profitto o il prezzo del reato o del loro valore equivalente, sequestrati con decreto del G.i.p. di Nola dell'8/03/2021
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per tardività. La sentenza del G.i.p. è stata pronunciata e motivata il 29/07/2021; la comunicazione alla Procura generale è stata eseguita il 27/08/2021. Considerata la sospensione feriale (fino al 31/08/2021), il termine di 30 giorni per proporre il ricorso (art. 585, comma 1, lett. b, c.p.p.) sarebbe scaduto il 30/09/2021. Il ricorso è stato invece depositato il 7/12/2021, oltre il termine, per cui è stato dichiarato inammissibile senza esame del merito relativo alla confisca
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Disciplina dell'applicazione della pena su richiesta delle parti; contesto procedurale della sentenza impugnata
art. 606, primo comma, lett. b) c.p.p.
Motivazione di massima invocata nel ricorso per presunta violazione di norme penali rilevanti ai fini della cassazione
art. 585, comma 1, lett. b) c.p.p.
Stabilisce il termine di trenta giorni per l'impugnazione della sentenza ai sensi dell'art. 544, comma 2 (termine decorre dalla comunicazione dell'avviso di deposito con estratto alla Procura generale)
art. 544, comma 2 c.p.p.
Si riferisce alla situazione in cui la sentenza è pronunciata senza motivazione contestuale e la motivazione è depositata nello stesso giorno, richiamata per la determinazione del termine di impugnazione
art. 240-bis c.p.
Norma menzionata dal ricorrente nel quadro delle norme rilevanti ai fatti di reato; nessuna applicazione decisoria operata in ordine alla tardività
art. 322-ter c.p.
Norma richiamata dal ricorrente tra quelle costituenti oggetto di censura; la Corte non è entrata nel merito per via dell'inammissibilità
art. 648-bis c.p.
Norma sul riciclaggio citata tra i reati per i quali si contestava la necessità di confisca; non è stata esaminata nel merito
art. 416 c.p.
Norma sull'associazione per delinquere indicata tra i capi contestati nella sentenza impugnata; non valutata nel merito dalla Corte
art. 8 d.lgs. n. 74/2000
Norma fiscale richiamata tra i reati contestati (delitti fiscali), richiamata nel ricorso ma non esaminata per sopravvenuta inammissibilità
Massime di principio
- Verificare sempre la data di effettiva comunicazione dell'avviso di deposito: il termine di impugnazione decorre dalla comunicazione alla parte interessata (anche per la Procura generale) e non solo dalla data di deposito o pronuncia
- Nel caso di pronuncia senza motivazione contestuale con deposito della motivazione nello stesso giorno, si applica il termine speciale di 30 giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. b); rispettare rigorosamente tale termine è essenziale per evitare l'inammissibilità
- La sospensione feriale dei termini (vacanze giudiziarie) incide sul calcolo delle scadenze: va considerata per determinare la data ultima utile
- Se l'impugnazione è tardiva, il giudice dichiara l'inammissibilità senza entrare nel merito delle questioni sostanziali (es. obbligatorietà della confisca); dunque, anche questioni di forte rilievo sostanziale possono essere precluse da vizi formali di tempestività
- Per contestazioni su misure patrimoniali obbligatorie (confisca) è consigliabile agire tempestivamente e, se possibile, sollevare la questione già nel procedimento di primo grado o impugnare entro i termini previsti per evitare la perdita del diritto di sindacato
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