Sentenza n. 425/2026 - Genova, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 18.10.2024, n. 985, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lavoro, 18 ottobre 2024, n. 985, relativa al rilascio della carta del docente e all’accredito delle somme spettanti
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti precari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato con cui il Tribunale di Genova aveva accertato il loro diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico, condannando il Ministero al rilascio della carta e al pagamento degli importi complessivi spettanti, oltre rivalutazione monetaria o interessi legali. È stato dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione, nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. I ricorrenti hanno inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito senza contestare l’inadempimento né fornire la prova dell’avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione. Poiché il Ministero, pur costituito, non ha contestato l’inadempimento e non ha dimostrato l’avvenuto adempimento, il Collegio ha applicato il principio dell’art. 2697 c.c. e ha ritenuto fondata l’actio iudicati. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, mediante il rilascio della carta del docente e l’accredito di 1.500 euro a favore della prima ricorrente, 2.500 euro a favore della seconda, 2.000 euro a favore della terza e 2.500 euro a favore del quarto ricorrente, oltre ai relativi accessori. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale ministeriale, stabilendo un termine sostitutivo di 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Ha inoltre accolto la domanda di astreinte, fissando una penalità di 10 euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza e fino all’adempimento o, in mancanza, all’insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente, nel giudizio di ottemperanza, l’adozione di misure coercitive indirette, tra cui la penalità di mora, per assicurare l’esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni
Il giudizio di esecuzione nei confronti delle amministrazioni e degli enti pubblici può essere promosso dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 2697 c.c.
In presenza di contestazione dell’inadempimento, grava sull’Amministrazione debitrice l’onere di provare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo; nel caso concreto il Ministero non ha assolto tale onere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il creditore può agire per ottenere il compimento degli atti giuridici e materiali necessari all’integrale esecuzione del giudicato.
- Quando l’Amministrazione, costituitasi nel giudizio di ottemperanza, non contesta l’inadempimento e non dimostra l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo, l’actio iudicati deve essere accolta.
- La nomina del commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza di ottemperanza, con previsione dell’intervento sostitutivo in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione e fissazione del relativo termine.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata anche quando l’esecuzione comporti non soltanto il pagamento di somme di denaro, ma anche un’attività amministrativa ulteriore, quale l’emissione di titoli o strumenti elettronici intestati ai beneficiari.
- Quando l’esecuzione del giudicato richiede il rilascio di un titolo o documento amministrativo oltre al pagamento di somme, il termine di decorrenza dell’astreinte può essere fissato allo spirare del termine assegnato per il complessivo adempimento, fino all’effettiva esecuzione o all’insediamento del commissario ad acta.
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