Ordinanza n. 297/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza e/o per l'esecuzione per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della sentenza di ottemperanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sez. II, n 645 del 07.03.2024 resa su ricorso R.G. 2298/2023, passata in giudicato, in esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. II, 5.3.2020, n. 440, come confermata con sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI, 18.7.2022, n. 6096; - del giudicato nascente dalla Sentenza del TAR Lombardia, Sez. II, 5.3.2020, n. 440 come confermata dal Consiglio di Stato, Sezione VI n. 6096 del 19.7.2022 e dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 6096 del 18.7.2022; nonché per l'accertamento e la declaratoria della nullità e/o dell'annullamento, - della Deliberazione del 5 agosto 2025 400/2025/R/Gas adottata dall'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE - ARERA avente ad oggetto: “Chiusura del procedimento in materia di misure di economicità della tariffa di trasporto per i clienti a maggior consumo di gas naturale, riavviato con deliberazione dell'autorità 156/2024/r/gas, in ottemperanza alle sentenze del TAR Lombardia 7 marzo 2024, nn. 645, 646, 647, 648, 649, 650 e 23 marzo 2024, n. 878” con la quale la stessa Autorità ha deliberato di concludere il procedimento riavviato con la deliberazione 156/2024/R/GAS, senza l'adozione di alcuna misura di economicità della tariffa di trasporto del gas per i clienti finali altoconsumanti, confermando, per l'effetto, la regolazione tariffaria del servizio di trasporto del gas naturale di cui alle deliberazioni 575/2017/R/GAS per il periodo 2018-2019 e 114/2019/R/GAS per il periodo 2020-2023; - della Deliberazione del 23.04.2025 dell'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE ARERA 156/2024/R/gas di avvio del procedimento ivi compreso il relativo Allegato A della stessa avente ad oggetto: “Riavvio del procedimento per l'introduzione di misure di economicità della tariffa di trasporto per i clienti a maggior consumo di gas naturale, avviato con Deliberazione dell'Autorità 448/2022/R/Gas, in ottemperanza alle sentenze del Tar Lombardia 7 marzo 2024, nn. 645, 646, 647, 648, 649, 650 e 23 marzo 2024, n. 878”; - della notifica dell'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE - ARERA alla Commissione Europea ai sensi dell'art. 108, c. 3, TFUE; - della nota della Commissione Europea Direzione Generale della Concorrenza Mercati e casi I Energia e Ambiente Aiuti di Stato II del 22.08.2024 COMP.B.3/JP/VA/COMP (2024)6801116 avente ad oggetto: “SA.115439 - Ottemperanza sentenza giudice nazionale”; - della nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Dipartimento Energia - Direzione Generale Domanda ed Efficienza Energetica del 07.10.2024 prot. 0181517 avente ad oggetto: “SA.115439 - Ottemperanza sentenza giudice nazionale. Risposta alla richiesta di informazioni. Rif. Vs COMP.B.3/JP/VA/COMP (2024)6801116”; - della nota della Commissione Europea Direzione Generale della Concorrenza Mercati e casi I Energia e Ambiente Aiuti di Stato II del 23.01.2025 avente ad oggetto: “SA.115439 - Ottemperanza sentenza giudice nazionale”; - della nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Dipartimento Energia - Direzione Generale Domanda ed Efficienza Energetica del 04.03.2025 avente ad oggetto: “SA.115439 - Ottemperanza sentenza giudice nazionale. Risposta alla richiesta di informazioni. Rif. Vs COMP.B.3/JP/VA/COMP (2024)6801116”; - della nota della Commissione Europea Direzione Generale della Concorrenza Mercati e casi I Energia e Ambiente Aiuti di Stato II del 24.06.2025 COMP/B3/AZ/igr/comp(2025) 7218599 avente ad oggetto: “SA.115439 - Ottemperanza sentenza giudice nazionale” con cui la Commissione ha ritenuto che la misura inoltrata da ARERA possa costituire un Aiuto di Stato; - nonché, ove occorrer possa: - della Deliberazione del 19 settembre 2023 dell'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE “410/2023/R/Gas” rubricata: “Misure di economicità della tariffa di trasporto per il clienti a maggior consumo di gas naturale” adottata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente “ARERA”; - del documento per la consultazione dell'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE ARERA del 7 febbraio 2023 “41/2023/R/Gas” per la formazione di provvedimenti nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione di ARERA 27 settembre 2022, 448/2022/R/gas avente ad oggetto: “Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato n. 6096 e 6098 del 18 Luglio 2022 in materia di criteri di regolazione delle tariffe del servizio di trasporto di gas naturale. Orientamenti dell'Autorità in relazione a misure di economicità del sistema delle tariffe di trasporto per i soggetti a maggior consumo di gas naturale”; - della deliberazione dell'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE - ARERA 27 settembre 2022 - 448/2022/R/gas avente ad oggetto: “Avvio di procedimento per l'ottemperanza alle sentenze del consiglio di stato n. 6096 e 6098 del 18 luglio 2022 in materia di criteri di regolazione delle tariffe del servizio di trasporto di gas naturale”; delle deliberazioni dell'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE ARERA 575/2017/R/GAS per il periodo transitorio 2018-2019 e 114/2019/R/GAS per il periodo 2020-2023 (5PRT) confermate dalla delibera impugnata; - di ogni atto o provvedimento emanato da Arera in violazione o elusione del giudicato; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non cognito; nonché per l'accertamento della inottemperanza di Arera a quanto disposto dal Tar Lombardia con la sentenza n. 645/2024 e, quatenus opus, dal TAR Lombardia con sentenza n. 440/2020 e dal Consiglio di Stato Sez. VI, con sentenza n. 6096/2022 e quindi per la condanna all'emanazione immediata del provvedimento di determinazione delle misure di economicità della tariffa di trasporto per i clienti a maggior consumo di gas naturale e per la nomina del Commissario ad acta qualora, decorso il termine stabilito per legge, Arera non dovesse provvedere all'ottemperanza della pronuncia nel termine che questo Ecc.mo Tar Lombardia riterrà opportuno assegnare ex art. 114, comma 4 lett. d) c.p.a., nonché, in via subordinata, per la condanna dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione, ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a.; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da A2A S.P.A. il 29\12\2025: per l’annullamento, nei limiti dell’interesse della ricorrente - della Deliberazione ARERA n. 400/2025/R/Gas del 5 agosto 2025 (doc. 1), avente ad oggetto “Chiusura del procedimento per l’introduzione di misure di economicità della tariffa di trasporto per i clienti a maggior consumo di gas naturale, riavviato con deliberazione dell’Autorità 156/2024/R/Gas, in ottemperanza alle sentenze del Tar Lombardia 7 marzo 2024, nn. 645, 646, 647, 648, 649, 650 e 23 marzo 2024, n. 878”; - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, inclusa, ove occorrer possa, la Deliberazione ARERA n. 156/2024/R/Gas.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione ARERA n. 400/2025/R/Gas del 5 agosto 2025, relativa alla chiusura del procedimento sulle misure di economicità della tariffa di trasporto del gas per i clienti a maggior consumo
Esito
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze del TAR Lombardia n. 440/2020 e n. 645/2024, confermate dal Consiglio di Stato n. 6096/2022, sostenendo che ARERA avrebbe violato o eluso tali pronunce con la deliberazione n. 400/2025/R/Gas, con la quale ha chiuso il procedimento senza introdurre misure di economicità della tariffa di trasporto per i clienti finali altoconsumanti e ha confermato la regolazione tariffaria precedente. Sono state inoltre dedotte censure autonome di annullamento, fondate sul contrasto diretto della deliberazione con la normativa applicabile, tra cui quelle concernenti la qualificazione della misura sottoposta alla Commissione europea come possibile aiuto di Stato. La ricorrente ha domandato anche, ove necessario, la condanna di ARERA all'adozione delle misure tariffarie, la nomina di un commissario ad acta e, in via subordinata, il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione del giudicato. A2A S.p.A. ha proposto ricorso incidentale per l'annullamento della medesima deliberazione, deducendo esclusivamente vizi di contrasto diretto con la normativa di riferimento.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito né il ricorso principale né quello incidentale. Ha rilevato che il giudizio cumula l'azione di ottemperanza, soggetta al rito speciale, con ordinarie azioni di annullamento della deliberazione ARERA n. 400/2025/R/Gas, aventi ad oggetto censure autonome rispetto al giudicato. Ai sensi dell'art. 32, comma 1, c.p.a., in caso di cumulo di azioni soggette a riti diversi deve applicarsi il rito ordinario; il Collegio ha quindi disposto la conversione del rito. Considerata inoltre l'istanza della Commissione europea e l'identità delle questioni con altri giudizi, il TAR ha disposto l'acquisizione delle osservazioni scritte della Commissione ai sensi dell'art. 29, paragrafo 1, del regolamento UE 2015/1589, autorizzandola anche a partecipare all'udienza pubblica per eventuali osservazioni orali. È stato assegnato alla Commissione un termine di 30 giorni dal ricevimento della documentazione processuale ed è stata fissata per il prosieguo l'udienza pubblica del 21 maggio 2026. Le spese sono state riservate al definitivo.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, c.p.a.
In caso di cumulo nello stesso giudizio di azioni soggette a riti diversi, si applica il rito ordinario.
La presenza congiunta dell'azione di ottemperanza e di autonome azioni di annullamento comporta la conversione dal rito speciale al rito ordinario.
art. 29, paragrafo 1, regolamento UE 2015/1589
Consente al giudice nazionale di richiedere alla Commissione europea di formulare osservazioni scritte nell'ambito di un giudizio concernente l'applicazione della disciplina sugli aiuti di Stato, con facoltà di partecipazione alla discussione orale.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
È richiamato dalla domanda della ricorrente quale base per l'eventuale fissazione di un termine di adempimento e nomina del commissario ad acta; l'ordinanza non decide tali richieste.
art. 112, comma 3, c.p.a.
È richiamato dalla domanda subordinata di risarcimento dei danni connessi alla mancata, impossibile o inesatta esecuzione del giudicato; l'ordinanza non si pronuncia nel merito.
Massime di principio
- Quando nello stesso giudizio sono cumulativamente proposte l'azione di ottemperanza e autonome azioni di annullamento fondate su vizi di legittimità direttamente riferiti all'atto amministrativo, il cumulo di riti impone l'applicazione del rito ordinario ai sensi dell'art. 32, comma 1, c.p.a.
- La contestazione della conformità di un atto al giudicato non assorbe le autonome censure con cui si deduce il contrasto diretto dell'atto con la normativa applicabile; queste ultime integrano un'ordinaria azione di annullamento.
- In un giudizio nazionale riguardante una misura potenzialmente qualificabile come aiuto di Stato, il giudice può acquisire le osservazioni scritte della Commissione europea e autorizzarne la partecipazione alla successiva udienza, secondo il regolamento UE 2015/1589.
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