Sentenza n. 61/2026 - Torino, Sezione 3
quanto al ricorso n. 2583 del 2025: ordinare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n. 108/2024 pubblicata il 19/01/2024, notificata in forma esecutiva in data 01/02/2024, passata in giudicato, con il conseguente obbligo per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di STRADA ANGELO LUCA dell'importo di €. 1.500,00 corrispondente al beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente, con riferimento agli aa. ss. 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo effettivo. quanto al ricorso n. 2586 del 2025: ordinare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n.442/2024 pubblicata il 21/02/2024, notificata in forma esecutiva in data 11/03/2024, passata in giudicato, con il conseguente obbligo per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di BOVE FRANCESCA dell'importo di €. 2.000,00 corrispondente al beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente, con riferimento per gli aa.ss. 2019-2020 / 2020-2021 / 2021-2022 / 2022-2023 oltre interessi legali dalla maturazione al saldo effettivo. quanto al ricorso n. 2625 del 2025: ordinare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Asti, Sezione Lavoro, n. 2/2025 pubblicata il 10/01/2025, notificata in forma esecutiva in data 22/01/2025, passata in giudicato, con il conseguente obbligo per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di DI VITA FILIPPO dell'importo di €. 2.000,00 corrispondente al beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente, con riferimento per gli aa.ss. 2019-2020 / 2020-2021 / 2021-2022 / 2022-2023, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo effettivo. quanto al ricorso n. 2713 del 2025: ordinare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n.2206/2024 pubblicata il 18/11/2024, notificata in forma esecutiva in data 20/11/2024, passata in giudicato, con il conseguente obbligo per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di DURANTE PIERO dell'importo di €. 1.500,00 corrispondente al beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente, con riferimento per gli aa.ss. 2018-2019 / 2019-2020 / 2020-2021, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo effettivo. quanto al ricorso n. 2716 del 2025: ordinare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n. 450/2024 pubblicata il 21/02/2024, notificata in forma esecutiva in data 05/03/2024, con il conseguente obbligo del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di: Menardo Valentina dell'importo di €. 1.500,00, Muscianisi Liliana dell'importo di €. 1.500,00 e Nanna Alessandra dell'importo di €. 500,00. quanto al ricorso n. 2769 del 2025: ordinare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulle sentenze del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro n. 1888/2024 e della Corte d'Appello di Torino Sezione Lavoro n. 4/2025 con il conseguente obbligo per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di corrispondere alla ricorrente CHIMIRRI FABIANA la somma di €. 500,00 annui, tramite attivazione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 (per un totale di €. 3.000,00); quanto al ricorso n. 2792 del 2025: ordinare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Biella, Sezione Lavoro, n.200/2024 pubblicata il 30/09/2024, notificata in forma esecutiva in data 02/10/2024, passata in giudicato, con il conseguente obbligo per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di PALMIERI PAOLO dell'importo di €. 1.000,00 corrispondente al beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente, con riferimento per gli aa.ss. 2021-2022 e 2022-2023, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo effettivo. quanto al ricorso n. 2807 del 2025: ordinare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n.3433/2024 pubblicata il 19/12/2024, notificata in forma esecutiva in data 14/01/2025, passata in giudicato, con il conseguente obbligo per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di CAPIZZI ORNELLA dell'importo di €. 1.000,00 corrispondente al beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente, con riferimento agli aa.ss. 2019-2020 / 2020/2021, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo effettivo. quanto al ricorso n. 2820 del 2025: ordinare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Novara, Sezione Lavoro, n.9/2025 pubblicata il 16/01/2025, notificata in forma esecutiva in data 03/02/2025, con il conseguente obbligo del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di: Magnone Barbara dell'importo di €. 1.500,00 e Audisio Marco dell'importo di €. 1.000,00. quanto al ricorso n. 2831 del 2025: ordinare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n. 1549/2023 pubblicata il 12/09/2023, notificata in forma esecutiva in data 29/09/2023, con il conseguente obbligo del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di: Gilli Claudia dell'importo di €. 2.500,00, Giglio Roberta dell'importo di €. 1.000,00, Gibilisco Paolo dell'importo di €. 2.000,00 e Franzò Silvia dell'importo di €. 1.500,00. quanto al ricorso n. 2854 del 2025: ordinare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Vercelli, Sezione Lavoro, n.575/2024 pubblicata il 21/11/2024, notificata in forma esecutiva in data 25/11/2024, passata in giudicato, con il conseguente obbligo per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di COSCARELLA ROSARIO dell'importo di €. 500,00 corrispondente al beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente, con riferimento per l'a.s. 2023-2024, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo effettivo. quanto al ricorso n. 2919 del 2025: ordinare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n.202/2025 pubblicata il 23/01/2025, notificata in forma esecutiva in data 25/03/2025, passata in giudicato, con il conseguente obbligo per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di DI SALVO MARIA dell'importo di €. 1.500,00 corrispondente al beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente, con riferimento per gli aa.ss. 2021-2022 / 2022-2023 / 2024-2025, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo effettivo. quanto al ricorso n. 2922 del 2025: ordinare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Ivrea, Sezione Lavoro, n. 318/2023 pubblicata il 05/09/2023, notificata in forma esecutiva in data 19/01/2024, con il conseguente obbligo del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di: Guido Chiara dell'importo di €. 1.500,00 e Gaudino Patrizia dell'importo di €. 2.000,00. quanto al ricorso n. 2928 del 2025: per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Ordinario di Ivrea, Sezione Lavoro, n. 99/2024 pubblicata il 13/02/2024, notificata in forma esecutiva in data 20/02/2024 al MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO, con la quale il Tribunale Ordinario di Ivrea, Sezione Lavoro accertava e dichiarava il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente. quanto al ricorso n. 2929 del 2025: ordinare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Ivrea, Sezione Lavoro, n. 110/2024 pubblicata il 19/02/2024, notificata in forma esecutiva in data 11/03/2024, con il conseguente obbligo del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di: Cavera Francesca dell'importo di €. 2.000,00, Chiaverina Giulia dell'importo di €. 1.500,00 e Corradin Nadia dell'importo di €. 2.500,00. quanto al ricorso n. 2950 del 2025: ottemperanza della sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n. 1293/2024 pubblicata il 16/05/2024, munita di formula esecutiva in data 18/06/2024 e notificata il 19/06/2024 al MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - USR PIEMONTE - AT TORINO in persona del suo legale rappresentante pro tempore, all'indirizzi PEC uspto@postacert.istruzione.it, pec dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it e uspto.contenzioso@postacert.istruzione.it con la quale il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro condannava il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, al pagamento in favore del ricorrente dell'importo complessivo di € 2.000,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, della L. 107/2015. quanto al ricorso n. 2958 del 2025: ordinare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n. 381/2024 pubblicata il 14/02/2024, notificata in forma esecutiva in data 20/02/2024, passata in giudicato, con il conseguente obbligo per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di TRIPODI FRANCESCA dell'importo di €. 2.500,00 corrispondente al beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente, con riferimento per gli aa.ss. 2018-2019 / 2019-2020 / 2020-2021 / 2021-2022 / 2022-2023, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo effettivo. quanto al ricorso n. 2960 del 2025: ordinare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n.982/2024 pubblicata il 15/04/2024, notificata in forma esecutiva in data 30/04/2024, con il conseguente obbligo del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di: Manganiello Rita dell'importo di €. 2.500,00, Primerano Teresa dell'importo di €. 2.500,00 e Pasqualotto Eloisa Chiara dell'importo di €. 1.500,00.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza a sentenze del giudice ordinario che avevano riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Con diciotto ricorsi riuniti, i ricorrenti hanno chiesto l'esecuzione di sentenze, prevalentemente dei Tribunali ordinari del lavoro di Torino, Asti, Biella, Novara, Vercelli e Ivrea, nonché, per una ricorrente, della Corte d'Appello di Torino, passate in giudicato o comunque azionate come titoli esecutivi. Le pronunce avevano riconosciuto il diritto al beneficio di 500 euro annui mediante la Carta elettronica del docente, per annualità scolastiche diverse, liquidando somme complessive variabili per ciascun ricorrente o gruppo di ricorrenti. Il Ministero, pur costituitosi formalmente, non ha contestato l'omessa esecuzione dei giudicati. I ricorrenti hanno quindi domandato l'ordine di pagamento delle somme dovute, oltre interessi, nonché l'adozione di misure esecutive in caso di ulteriore inadempimento.
La decisione
Il TAR ha riunito i ricorsi esclusivamente per ragioni organizzative e di omogeneità decisoria, precisando che la riunione non incide sull'autonomia delle singole decisioni. Ha accolto tutte le domande di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti di rito e di merito: i titoli erano prodotti in copia conforme ai fini dell'art. 475 c.p.c., erano stati notificati via PEC al Ministero presso il domicilio reale, era decorso infruttuosamente il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e risultava non contestata l'omessa esecuzione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione ai giudicati e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Ragioniere Generale dello Stato quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Ha imposto ai ricorrenti di comunicare al commissario il codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Ha applicato una penalità di mora, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla notificazione della sentenza e fino all'adempimento spontaneo oppure, in caso di persistente inerzia, fino alla decorrenza dell'efficacia della nomina del commissario. Il Ministero è stato condannato, per ciascun ricorso, al pagamento di 800 euro per compensi professionali, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per i profili di eventuale danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
art. 114, comma 4, lettera e)
Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare, su richiesta, una somma dovuta dall'amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie dell'amministrazione costituisce, insieme agli altri presupposti, condizione per l'azione di ottemperanza.
art. 475 c.p.c.
La produzione della sentenza in copia attestata conforme all'originale è stata ritenuta idonea ai fini dell'azionabilità esecutiva del titolo.
art. 93 c.p.c.
Ha consentito la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
art. 4, co. 1 del predetto DM
È stato applicato per la dimidiazione dei parametri di liquidazione dei compensi professionali.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato di condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, la produzione del titolo in copia conforme, la sua notificazione all'amministrazione presso il domicilio reale e il decorso infruttuoso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 consentono di ordinare l'esecuzione quando l'inadempimento non sia contestato.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a operare dopo l'inutile decorso di tale termine, con decorrenza di un ulteriore termine dalla comunicazione dell'inottemperanza.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata, per l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria risultante dal giudicato, nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all'adempimento o all'effettiva operatività del commissario ad acta.
- La riunione di ricorsi seriali e omogenei può essere disposta per esigenze organizzative e di sollecita definizione senza alterare l'autonomia dei singoli giudizi né imporre una liquidazione unitaria delle spese; queste possono essere determinate separatamente per ciascun ricorso.
- Il commissario ad acta individuato in un dipendente pubblico, quando l'incarico sia connesso ai compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza, non ha diritto a un compenso ulteriore rispetto al trattamento economico già percepito.
Come è indicizzato
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