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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-641/16

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 novembre 2017. — Tünkers France e Tünkers Maschinenbau GmbH contro Expert France. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia). — Rinvio pregiudiziale – Procedure di insolvenza – Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Giudice competente – Azione giudiziaria per atti di concorrenza sleale proposta nell’ambito di una procedura di insolvenza – Azione promossa da una società con sede in un altro Stato membro, contro il cessionario di un ramo di attività della società sottoposta alla procedura di insolvenza – Azione estranea alla procedura di insolvenza o azione scaturente direttamente da tale procedura e ad essa strettamente connessa. — Causa C-641/16

Giurisprudenza europea62016CJ0641

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce i confini tra il regolamento sulle insolvenze e quello sulla competenza civile e commerciale. Un’azione di concorrenza sleale contro il cessionario di un ramo d’azienda ceduto nell’ambito di una procedura di insolvenza non è, di per sé, un’azione che scaturisce direttamente dalla procedura né ad essa strettamente connessa. Di conseguenza, non spetta al giudice dell’insolvenza conoscere della domanda.

Competenza giurisdizionale nelle insolvenze: un’azione di concorrenza sleale contro il cessionario di un ramo d’azienda acquistato in procedura fallimentare non rientra nella competenza del giudice che ha aperto la procedura.

La questione giuridica

Se l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 attribuisca in via esclusiva al giudice che ha aperto la procedura di insolvenza la competenza a conoscere di un’azione di responsabilità per concorrenza sleale proposta contro il cessionario di un ramo di attività acquisito nell’ambito di tale procedura, per il fatto che il cessionario si sarebbe presentato indebitamente come distributore esclusivo dei prodotti del debitore.

Principio di diritto

L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 deve essere interpretato restrittivamente: il giudice che ha aperto la procedura di insolvenza non è competente a conoscere di un’azione di responsabilità per concorrenza sleale promossa contro il cessionario di un ramo di attività acquisito nella procedura, quando l’azione si fonda su norme comuni di diritto civile e commerciale, riguarda il comportamento del solo cessionario e non presenta un nesso sufficientemente diretto e stretto con la procedura di insolvenza. Tale controversia rientra quindi nel regolamento n. 44/2001 e non nell’eccezione concorsuale del regolamento n. 1346/2000.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1346/2000, articolo 3, paragrafo 1
  • Regolamento (CE) n. 1346/2000, considerando 4, 6 e 7
  • Regolamento (CE) n. 44/2001, articolo 1, paragrafi 1 e 2, lettera b)
  • Regolamento (CE) n. 44/2001, considerando 7 e 19

Competenza del giudice dell’insolvenza e azione di concorrenza sleale

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale della Cour de cassation (Francia) sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza. Il problema è stabilire se una domanda di responsabilità per concorrenza sleale proposta contro il cessionario di un ramo di attività, acquisito nel contesto di una procedura di insolvenza, debba essere decisa dal giudice che ha aperto tale procedura.

Fatti e procedimento principale

La Expert Maschinenbau, società tedesca in insolvenza, aveva affidato in esclusiva la distribuzione in Francia alla Expert France. Dopo l’apertura della procedura di insolvenza in Germania, l’amministratore giudiziario concluse un accordo di cessione di un ramo d’attività con la TM, poi trasferito a una società controllata. Successivamente la TM contattò i clienti della Expert France invitandoli a rivolgersi direttamente ad essa per gli ordini, presentandosi come cessionaria autorizzata alla distribuzione esclusiva.

Ritenendo tale condotta un atto di concorrenza sleale, Expert France convenne TM e Tünkers France davanti al Tribunal de commerce de Paris. Le convenute eccepirono l’incompetenza del giudice francese sostenendo che la controversia spettasse al giudice tedesco che aveva aperto l’insolvenza.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama:

  • il regolamento (CE) n. 1346/2000, in particolare l’articolo 3, paragrafo 1, e i considerando 4, 6 e 7;
  • il regolamento (CE) n. 44/2001, in particolare l’articolo 1, paragrafi 1 e 2, lettera b), e i considerando 7 e 19.

Il punto centrale è il coordinamento tra i due strumenti: le azioni escluse dal regolamento n. 44/2001 perché rientranti nei "fallimenti, concordati e procedure affini" ricadono nel regolamento n. 1346/2000; viceversa, le azioni che non soddisfano i criteri dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 restano nel campo del regolamento n. 44/2001.

Ragionamento della Corte

La Corte ribadisce che il regolamento n. 1346/2000 ha un ambito di applicazione limitato e non può essere interpretato estensivamente. Per stabilire se un’azione "scaturisca direttamente" da una procedura di insolvenza, il criterio decisivo non è il contesto nel quale l’azione si colloca, ma il suo fondamento giuridico: occorre verificare se il diritto fatto valere derivi da norme comuni di diritto civile e commerciale oppure da norme specifiche della procedura concorsuale.

Nel caso concreto:

  • la domanda di Expert France mira a far valere la responsabilità della TM e della TF per concorrenza sleale;
  • non è contestata la validità della cessione del ramo d’azienda nell’insolvenza;
  • la condotta imputata riguarda solo il comportamento del cessionario, che si sarebbe presentato ai clienti come distributore esclusivo;
  • l’attrice agisce per la tutela dei propri interessi, non di quelli della massa dei creditori.

La Corte osserva inoltre che, pur esistendo un collegamento con la procedura di insolvenza, tale collegamento non è sufficientemente diretto né sufficientemente stretto. Il diritto acquisito dal cessionario, una volta entrato nel suo patrimonio, non conserva in ogni caso un nesso diretto con l’insolvenza del debitore.

La Corte richiama anche la sentenza SCT Industri, precisando però che in quel caso la controversia riguardava la contestazione di una cessione effettuata nell’ambito dell’insolvenza e il comportamento del curatore, mentre qui il litisconsorzio investe soltanto il cessionario e la sua condotta sul mercato.

Decisione e principio affermato

La Corte conclude che l’azione di responsabilità per atti di concorrenza sleale non rientra nella competenza del tribunale che ha aperto la procedura di insolvenza. Essa non scaturisce direttamente dalla procedura né è strettamente connessa ad essa, sicché non opera l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori, la decisione conferma che le controversie di concorrenza sleale successive a una cessione in ambito concorsuale non sono automaticamente attratte dal foro dell’insolvenza. Occorre verificare con attenzione il fondamento dell’azione: se si tratta di una domanda basata su regole generali di responsabilità e concorrenza, la competenza segue le ordinarie regole del regolamento n. 44/2001, non quelle speciali della procedura concorsuale.

Come è indicizzato

Materieprocedure di insolvenzacompetenza giurisdizionale internazionaleconcorrenza slealecessione di ramo d’aziendacoordinamento tra regolamenti ue

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