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Sentenza

Sentenza n. 5160/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento previa sospensione per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione dirigenziale protocollo CP/2279/2024 del 9.01.24 (n. repertorio CP/31/2024 del 9.01.24), in relazione alla determinazione dirigenziale n. 1029 prot. CP/78483 del 3.07.23 emessa da Roma Capitale, Municipio XI, Direzione Tecnica, Servizio Urbanistica/SUET - Ufficio Disciplina Edilizia, con la quale si ingiungeva al ricorrente la demolizione di opere abusive; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 4.6.2024: per l’annullamento della determinazione dirigenziale rettificata, protocollo CP/44414/2024 del 16.04.24 (n. repertorio CP/599/2024 del 16.04.24).

Giustizia amministrativa202403438

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione dirigenziale di demolizione d’ufficio di opere abusive e successiva determinazione rettificativa

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale che disponeva la demolizione d’ufficio di opere abusive nell’immobile di sua proprietà, lamentando, con il ricorso introduttivo, l’indeterminatezza dell’oggetto dell’atto, poiché nelle premesse era indicato un diverso immobile sito in altro indirizzo; la sopravvenuta rimozione delle dotazioni igieniche del sottotetto, asseritamente idonea a far venir meno l’abuso consistente nell’uso abitativo; la propria estraneità al mutamento di destinazione d’uso del locale cantina, attribuito a un occupante abusivo; nonché la mancata comunicazione di avvio del procedimento e l’omessa notifica dell’ingiunzione a demolire. Con motivi aggiunti ha impugnato la successiva determinazione rettificativa, che aveva sostituito l’indicazione dell’immobile errato con quella corretta, riproponendo le medesime censure. Roma Capitale ha eccepito la carenza di interesse per mancata tempestiva impugnazione dell’ingiunzione a demolire presupposta e ha sostenuto l’infondatezza delle doglianze.

La decisione

Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la successiva determinazione ha corretto l’errore materiale relativo all’individuazione dell’immobile, sostituendo il riferimento all’edificio di via di Malnome con quello corretto di via Murisengo, oggetto degli abusi e di proprietà del ricorrente. Le censure sono state trasferite nei motivi aggiunti. Questi ultimi sono stati dichiarati inammissibili per carenza di interesse e comunque infondati. Il giudice ha rilevato che il ricorrente aveva ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio e l’ingiunzione a demolire, rispettivamente notificate il 28 aprile 2023 e il 24 luglio 2023, sicché non poteva contestare successivamente tali profili procedimentali né la sostanza dell’abusività mediante l’impugnazione del solo atto di demolizione d’ufficio, essendo rimasta inoppugnata l’ingiunzione presupposta. Quanto alla dedotta rimozione dell’abuso relativo al sottotetto, la censura è stata ritenuta infondata, poiché la permanenza degli impianti idrici ed elettrici, non rimossi insieme ai sanitari e al mobilio, costituisce indice significativo della persistente destinazione abitativa incompatibile con quella assentita. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 3.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare improcedibile il ricorso quando sopravviene una carenza di interesse; la disposizione è stata applicata al ricorso introduttivo, superato dalla determinazione successiva che ha corretto l’errore materiale sull’individuazione dell’immobile.

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    È stato richiamato quale fondamento della declaratoria di inammissibilità dei motivi aggiunti per carenza di interesse.

  • art. 33 d.P.R. n. 380/2001

    È stato indicato, insieme alla normativa regionale, quale base del potere di rimozione d’ufficio degli abusi edilizi dopo l’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione.

  • art. 16 l.r. n. 15/2008

    È stato richiamato quale ulteriore fondamento normativo della rimozione d’ufficio delle opere abusive.

  • art. 139, comma 2, c.p.c.

    La notifica dell’ingiunzione a demolire alla coniuge del ricorrente è stata ritenuta rituale ai sensi di tale disposizione.

Massime di principio

  • La sopravvenuta rettifica di un errore materiale contenuto in un provvedimento di demolizione, quando identifica correttamente l’immobile interessato, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso proposto contro l’atto originario, se le doglianze possono essere trasferite sull’atto rettificativo mediante motivi aggiunti.
  • La mancata tempestiva impugnazione dell’ingiunzione di demolizione rende inammissibile l’impugnazione del successivo atto di demolizione d’ufficio quando quest’ultimo si limita a dare esecuzione a un ordine presupposto divenuto inoppugnabile; in tale giudizio non è più possibile contestare autonomamente l’abusività delle opere né i vizi propri dell’ingiunzione non impugnata.
  • La rituale conoscenza dell’avvio del procedimento sanzionatorio e dell’ingiunzione a demolire preclude al destinatario la successiva deduzione, contro il provvedimento esecutivo di demolizione d’ufficio, di violazioni procedimentali già consumatesi nella fase presupposta.
  • La mera rimozione di sanitari e mobilio non dimostra il superamento dell’abuso consistente nell’uso abitativo di un locale quando permangano impianti idrici ed elettrici funzionali a tale destinazione; la permanenza delle dotazioni tecnologiche può costituire elemento presuntivo della persistente destinazione d’uso incompatibile con quella assentita.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazionePartecipazione procedimentaleLegittimazione e interesse a ricorrereEccesso di potere

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