Sentenza n. 477/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione in sostegno conseguito in Spagna (domanda 39321 inoltrata il : 07/06/2024) e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso; nonché per la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente interessata al riconoscimento del titolo)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., un ricorso avverso l'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno conseguito in Spagna, presentata il 7 giugno 2024. Ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, la condanna dell'Amministrazione all'adozione di un provvedimento espresso e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza adottare il provvedimento richiesto. Il termine massimo per provvedere, previsto dall'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, era decorso, essendo scaduto il 5 ottobre 2024, senza che l'Amministrazione si fosse pronunciata.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il Ministero non aveva concluso il procedimento entro il termine massimo di 120 giorni previsto dall'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007. Il Collegio ha considerato le ragioni organizzative e sostanziali rappresentate dall'Amministrazione, tra cui l'enorme numero di domande analoghe, superiore a 26.500, la complessità delle questioni giuridiche e la necessità di assicurare correttezza decisionale in una materia incidente su diritti costituzionalmente rilevanti; tuttavia, tali circostanze non giustificano il protrarsi indefinito dell'inerzia e non escludono l'obbligo di provvedere. Il Ministero è stato ordinato di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. È stato nominato, per il caso di persistente inerzia, il dirigente responsabile della struttura ministeriale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega, da insediarsi e provvedere entro ulteriori 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 250 euro oltre accessori, in applicazione del principio di soccombenza virtuale.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Consentono di agire contro il silenzio dell'amministrazione e di ottenere l'accertamento dell'obbligo di provvedere, con ordine giudiziale di conclusione del procedimento e previsione di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
art. 16 d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni; Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato.
La disposizione impone all'autorità competente di concludere il procedimento di riconoscimento della qualifica professionale entro il termine complessivo individuato dal giudice in 120 giorni; il decorso del termine senza provvedimento rende illegittimo il silenzio.
art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito in l. 29 luglio 2024, n. 106
La disposizione è richiamata quale intervento legislativo volto ad affrontare le criticità connesse al riconoscimento dei titoli di specializzazione conseguiti all'estero.
decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77
È richiamato quale atto di attuazione dell'intervento legislativo relativo alla gestione delle procedure di riconoscimento dei titoli.
Massime di principio
- L'elevato numero di istanze da evadere, la complessità delle questioni giuridiche e la rilevanza degli interessi coinvolti possono spiegare le difficoltà organizzative dell'amministrazione, ma non giustificano il mancato esercizio del potere oltre il termine massimo previsto dalla legge.
- In materia di riconoscimento di qualifiche professionali, il decorso del termine fissato dall'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007 senza l'adozione di un provvedimento espresso integra un'inerzia illegittima tutelabile mediante l'azione avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.
- Quando accerta l'illegittimità del silenzio, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di concludere il procedimento entro un termine determinato, tenendo conto anche della complessità e della serialità del contenzioso, senza sostituirsi all'amministrazione nella valutazione discrezionale spettantele.
- La nomina preventiva di un commissario ad acta è legittima quale garanzia dell'effettività della tutela contro il silenzio, subordinatamente al perdurare dell'inerzia dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 40/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 41/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 43/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 44/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 45/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 46/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →