Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20320/2024 del 22/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari per il reato di estorsione aggravata. Il difensore censurava: 1) errata qualificazione del ruolo come concorso (art. 110 c.p.), sostenendo che Loliva avrebbe agito nell'interesse della vittima per motivi di solidarietà umana e non per vantaggio personale; 2) carenza di motivazione e vizio nel riconoscimento dell'aggravante del "metodo mafioso", deducendo che si sarebbe trattato di una "minaccia silente" che escluderebbe la sovrapposizione con l'aggravante prevista dall'art. 416-bis; 3) insussistenza delle esigenze cautelari, considerato il decorso di tempo (il fatto sarebbe avvenuto circa 3 anni prima) e l'assenza di vantaggi personali per Loliva.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che: a) la verifica sui gravi indizi e sulle esigenze cautelari appartiene ai giudici del merito e la Cassazione può intervenire solo per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 co.1 lett. e) c.p.p.; b) il Tribunale del Riesame aveva motivato congruamente la sussistenza di gravi indizi, richiamando le intercettazioni da cui emergeva che Loliva aveva contattato la vittima, nominato Labrocca come autore e dato indicazioni su come nascondere l'attività estorsiva, configurando un'attività di agevolazione e non di tutela della vittima; c) l'aggravante del "metodo mafioso" era correttamente ritenuta sussistente poiché la vittima era stata indotta a rappresentarsi di trovarsi di fronte a esponente di clan; d) le due aggravanti (art. 416-bis e art. 628 comma 3 n.3) possono coesistere a seconda dei presupposti fattuali; e) le esigenze cautelari sono state adeguatamente motivate richiamando la presunzione di cui all'art. 275 c.p.p. Per la declaratoria di inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare alla Cassa delle ammende la somma di € 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Per l'integrazione del concorso nel reato è sufficiente la coscienza e la volontà di contribuire al raggiungimento dello scopo criminoso; l'intermediario risponde di concorso salvo che provi che l'intervento avesse la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e fosse dettato da solidarietà umana.

  • art. 628 comma 3 n.3 cod. pen.

    art. 628 comma 3 n. 3 cod. pen.

    Aggravante applicabile quando la violenza o la minaccia richiamano la forza intimidatrice tipicamente mafiosa; può coesistere con altre aggravanti fondate su diversa base fattuale.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Il "metodo mafioso" come modalità di esercizio della violenza o minaccia non richiede necessariamente la prova di appartenenza all'associazione mafiosa; rileva la percezione della vittima circa la forza intimidatrice.

  • art. 629 cod. pen.

    Richiamata in relazione all'art. 628 comma 3 n.3 per il quadro sanzionatorio e per la dinamica di concorso delle aggravanti.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    art. 275 comma 3 cod. proc. pen.

    Fornisce presunzioni a favore dell'applicazione della misura cautelare in presenza di determinati aggravanti; la presunzione può affievolirsi con il decorso del tempo ma non è stata ritenuta tale da escludere la misura nel caso concreto.

  • art. 606 co.1 lett. e) c.p.p.

    art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p.

    Limita il sindacato della Cassazione sui provvedimenti in materia cautelare: le doglianze sulla motivazione devono configurare la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione per essere esaminabili in sede di legittimità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e, quando ricorrano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento alla Cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente a € 3.000,00.

Massime di principio

  • In sede di ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari la Corte verifica soprattutto la correttezza e la logicà della motivazione; la valutazione dei fatti e delle intercettazioni è compito dei giudici di merito e difficilmente sindacabile se motivata.
  • L'intermediario che agevola l'incontro tra vittima ed estorsore può essere ritenuto concorrente nell'estorsione salvo che risulti con chiarezza che ha agito esclusivamente per proteggere la vittima per motivi umanitari.
  • L'aggravante del "metodo mafioso" può essere riconosciuta anche in assenza di prova formale di adesione a un sodalizio, quando la condotta e le circostanze inducano la vittima a percepire la pressione come riconducibile a un gruppo organizzato.
  • Le aggravanti fondate su presupposti diversi (ad es. modalità mafiose e appartenenza al clan) possono coesistere se i fatti consentono di ritenere sussistenti entrambi i presupposti fattuali.
  • La presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p. a favore della misura cautelare è importante ma non assoluta: il decorso del tempo e altri elementi possono attenuarla, tuttavia il giudice del merito decide sulla loro fondatezza.
  • Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese e, se ravvisata colpa, il pagamento di ammende alla Cassa delle ammende.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.