Sentenza del 27/02/2015 n. 535 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamento - Processo Verbale di Constatazione - Mancata sottoscrizione - Irrillevanza.Indagini finanziarie - Mancata allegazione dell'autorizzazione - Irrilevanza.Prova delle movimentazioni - Oggetto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato la legittimità dell'avviso di accertamento deducendo, in particolare, la mancata sottoscrizione del processo verbale di constatazione, la mancata allegazione all'avviso dell'autorizzazione alle indagini finanziarie e l'errata valutazione delle movimentazioni bancarie. Ha inoltre sostenuto la rilevanza delle dichiarazioni di terzi per dimostrare la natura delle singole operazioni di versamento e prelievo.
La decisione
La sentenza ha ritenuto irrilevante la mancata sottoscrizione del processo verbale di constatazione, poiché tale omissione non incide sulla validità dell'avviso di accertamento. Ha inoltre escluso che la mancata allegazione dell'autorizzazione alle indagini finanziarie determini, di per sé, l'illegittimità dell'accertamento, trattandosi di un atto endoprocedimentale, salvo che il contribuente dimostri un concreto pregiudizio. Quanto alla prova delle movimentazioni bancarie, il contribuente può utilizzare anche dichiarazioni di terzi: esse non costituiscono prova decisiva autonoma, ma devono essere considerate dal giudice quali elementi indiziari insieme agli altri dati disponibili. Nel complesso, il principio affermato è favorevole alla legittimità dell'operato dell'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Disciplina delle indagini finanziarie e degli accertamenti bancari in materia di imposte sui redditi
Le movimentazioni bancarie possono essere utilizzate per fondare l'accertamento, ma il contribuente deve poter dimostrare, anche mediante elementi indiziari e dichiarazioni di terzi, la natura non reddituale delle singole operazioni.
Principio di invalidità dell'atto per concreta lesione del diritto di difesa
La mancata allegazione di un atto endoprocedimentale, come l'autorizzazione alle indagini finanziarie, non comporta automaticamente l'illegittimità dell'accertamento; occorre dimostrare un pregiudizio concreto ed effettivo.
Regole sul processo verbale di constatazione
La mancata sottoscrizione del processo verbale da parte del contribuente non compromette, di per sé, la validità dell'avviso di accertamento successivo.
Massime di principio
- La mancata firma del contribuente sul processo verbale di constatazione non rende automaticamente nullo o illegittimo l'accertamento: occorre dimostrare una concreta lesione del diritto di difesa.
- L'omessa allegazione dell'autorizzazione alle indagini finanziarie non determina da sola l'invalidità dell'avviso, poiché l'autorizzazione ha natura endoprocedimentale; è necessario provare uno specifico pregiudizio.
- In presenza di presunzioni derivanti da versamenti e prelievi bancari, il contribuente deve fornire una spiegazione analitica delle singole movimentazioni, supportata da documenti o altri elementi attendibili.
- Le dichiarazioni di terzi possono essere utilizzate dal contribuente per contrastare l'accertamento, ma normalmente hanno valore indiziario e devono essere valutate insieme al complesso delle prove.
- Per ottenere l'annullamento dell'accertamento non è sufficiente rilevare irregolarità formali: è generalmente necessario dimostrare che l'irregolarità abbia inciso concretamente sulla conoscenza dell'atto o sull'esercizio del diritto di difesa.
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