Cassazione Penale, Sentenza n. 29731/2025 del 26/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Nella notte tra il 25 e il 26/08/2021 l'imputato fu trovato solo alla guida di un'autovettura di proprietà della madre; nella tasca portaoggetti retrostante il sedile di guida fu rinvenuto l'oggetto contestato (presunto tirapugni). In primo grado e in appello i giudici ritennero inattendibile la versione dell'imputato che invocava la presenza di altre persone e attribuivano a lui la disponibilità dell'arnese. Il ricorso in cassazione articolava due motivi: (1) vizio di motivazione e violazione dell'art.192, comma 2, c.p.p., lamentando che la condanna si fondava su meri indizi ricavati dalla perquisizione di un'auto non di proprietà del Biondo e senza accertare la titolarità dell'oggetto; (2) violazione dell'art.699, comma 2, c.p., per aver qualificato l'oggetto come arma propria limitandosi a visionare fotografie e senza accertarne la reale natura di tirapugni metallico.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la censura generica e non confrontata con la motivazione di merito: i giudici avevano indicato elementi di fatto (auto di proprietà della madre usata occasionalmente dal figlio, madre che non aveva mai visto l'oggetto, presenza dell'imputato da solo in orario notturno, versione difensiva senza riscontri) che, unitamente all'indizio dell'effettivo rinvenimento dell'arma nell'auto dove si trovava l'imputato, giustificavano la decisione. Sul secondo motivo ha affermato che dalla descrizione e dalle foto risultava che l'arnese fosse metallico e che, secondo consolidata giurisprudenza, il tirapugni metallico integra la fattispecie di arma propria punita dall'art.699, comma 2, c.p.; l'apprezzamento di merito non è sindacabile in Cassazione in assenza di specifici vizi e il ricorrente non ne ha indicati. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Riferimento alla regola probatoria: il ricorso contestava l'uso di indizi per l'accertamento della responsabilità; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano fornito motivazione idonea a integrare gli indizi con elementi fattuali, e ha dichiarato la censura generica e non idonea a ribaltare la valutazione di merito
art. 699, comma 2, cod. pen.
Norma che incrimina il porto ingiustificato di armi proprie: la Corte ha confermato l'inquadramento dell'arnese come arma propria (tirapugni metallico) coerente con la giurisprudenza applicabile
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Riferimento alle ragioni di cassazione relative a motivazione e vizio di diritto: il ricorrente ha invocato tali lett. per far valere vizio di motivazione e insufficiente accertamento ma la Corte ha ritenuto le censure inammissibili per genericità e mancato confronto con le argomentazioni di merito
legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, comma 3
Citata in confronto dottrinale/giurisprudenziale: la Corte ricorda che il tirapugni metallico, avendo funzione esclusiva offensiva, rientra nella categoria delle armi proprie anziché nella fattispecie di cui alla legge armi (art.4 comma 3) quando l'oggetto non ha altra funzione che aumentare la potenzialità lesiva
Sentenza Corte Costituzionale n.186 del 07/06/2000
Richiamata in relazione alla esclusione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità: la Corte osserva che non ricorrono ipotesi che giustifichino l'esclusione della condanna alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- In Cassazione le censure di merito devono confrontarsi puntualmente con l'apparato motivazionale della decisione impugnata; affermazioni generiche che chiedono una mera rivalutazione degli elementi di fatto sono inammissibili
- Il ritrovamento di un'arma o di un oggetto pericoloso nel veicolo in uso all'imputato e il riscontro che l'imputato fosse solo e senza giustificazioni in quel veicolo costituiscono indizi rilevanti che, integrati da elementi fattuali circostanziati, possono suffragare l'accertamento della disponibilità
- La qualificazione di un oggetto come "arma propria" (es. tirapugni metallico) può fondarsi anche su descrizioni, fotografie e accertamenti investigativi dettagliati; la Cassazione non rientra nel merito valutativo a meno che non siano denunciati specifici vizi di valutazione o omessa considerazione di elementi contrari
- Chi impugna in Cassazione deve indicare elementi precisi e motivati dai quali emergano errori di diritto o mancanze probatorie concrete; la mera asserzione che sono mancati accertamenti (es. prove tecnico-scientifiche) non è sufficiente se la motivazione di merito ha già fornito elementi concreti
- In caso di inammissibilità del ricorso il giudice di legittimità può condannare il ricorrente alle spese e, ove applicabile, al pagamento di somme in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi che giustifichino l'esclusione
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