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Sentenza

Sentenza n. 740/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 10.1.2025, n. 17, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202600246

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lavoro, 10 gennaio 2025, n. 17, relativa alla carta elettronica del docente e alla Retribuzione Professionale Docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato con cui il Tribunale di Genova aveva accertato: il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, del valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, per complessivi € 1.000,00 oltre accessori; e il diritto alla Retribuzione Professionale Docenti prevista dall’art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 per le supplenze svolte nell’anno scolastico 2019/20, per € 532,87 oltre accessori. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, era decorso dalla notificazione della sentenza al Ministero il 13 gennaio 2025. Benché costituito, il Ministero non ha contestato il mancato adempimento né fornito la prova dell’esecuzione del titolo, in violazione dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza: deve rilasciare al ricorrente la carta del docente con accredito di € 1.000,00, oltre ai relativi accessori, e corrispondere € 532,87 a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, oltre accessori. Per il caso di ulteriore inadempimento, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente del Ministero, chiamato a provvedere in via sostitutiva entro trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, predisponendo anche misure sostitutive in caso di persistente inadempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione delle pronunce nei confronti delle amministrazioni è stato ritenuto decorso prima della proposizione del giudizio.

  • art. 2697 c.c.

    In assenza di contestazioni del Ministero, grava sull’amministrazione l’onere di provare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo azionato.

  • art. 7 CCNL 15 marzo 2001

    È la disposizione contrattuale posta a fondamento del diritto alla Retribuzione Professionale Docenti riconosciuto dal giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle pronunce contro le amministrazioni, il giudice può ordinare all’amministrazione soccombente il compimento degli atti giuridici e materiali necessari a dare integrale attuazione al giudicato, fissando un termine per adempiere.
  • L’amministrazione che si costituisce nel giudizio di ottemperanza senza contestare l’inadempimento deve fornire la prova dell’avvenuta esecuzione delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo; in mancanza, l’actio iudicati è fondata.
  • In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione dopo l’ordine giudiziale, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta appartenente alla struttura amministrativa, attribuendogli il compito di provvedere in via sostitutiva entro un termine prestabilito.
  • Il giudizio di ottemperanza, per la liquidazione delle spese, può essere assimilato alle procedure esecutive, con conseguente applicazione di un criterio coerente con la natura e il carattere seriale della controversia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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