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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39902/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p., rilevando che non vi era assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La sentenza d'appello è quindi rimasta ferma, con conferma della responsabilità per guida senza patente in presenza di recidiva nel biennio.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per guida senza patente, deducendo: (1) vizi di motivazione sulla prova della colpevolezza, sostenendo che il riconoscimento come conducente fosse basato solo su sospetti; (2) violazione di legge sulla ritenuta recidiva nel biennio, necessaria per integrare il reato; (3) vizio motivazionale sul diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati e generici, rilevando che la censura sul riconoscimento mirava a una rivalutazione del merito e che la Corte territoriale aveva invece valorizzato la deposizione di un operante di polizia giudiziaria, il quale aveva riconosciuto l'imputato come persona nota alle forze dell'ordine e lo aveva visto alla guida del veicolo contestato. Quanto alla recidiva nel biennio, è stato ritenuto sufficiente il precedente verbale di contestazione per guida senza patente redatto circa un anno prima, in difetto di allegazioni difensive contrarie circa la mancata definitività di quel precedente accertamento. Infine, il diniego dell'art. 131-bis è stato confermato perché il reato di guida senza patente, punibile solo in caso di reiterazione nel biennio, è incompatibile con la particolare tenuità del fatto per difetto del requisito della non abitualità.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 15, cod. strada

    La condotta di guida senza patente assume rilevanza penale solo se commessa nel biennio successivo a un precedente accertamento della medesima violazione amministrativa; la recidiva nel biennio è elemento costitutivo della fattispecie e può essere provata anche mediante il verbale di contestazione, in assenza di deduzioni contrarie dell'interessato.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile al reato di guida senza patente, poiché difetta il requisito della non abitualità del comportamento, essendo la punibilità ancorata alla reiterazione nel biennio.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile e in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria.

  • art. 192 c.p.p.

    La motivazione richiama il principio della valutazione della prova e la necessità che le censure di legittimità indichino specifici travisamenti, non potendo la cassazione procedere a una rivalutazione del compendio probatorio.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera richiesta di rivalutazione del merito o delle fonti probatorie; il ricorso deve indicare specifici travisamenti o vizi effettivi della motivazione.
  • Per la contestazione della recidiva nel biennio prevista dall'art. 116, comma 15, cod. strada non è indispensabile la produzione della prova documentale della definitività del precedente accertamento, essendo sufficiente un minimo di prova, come il verbale di contestazione, se la difesa non allega elementi contrari concreti.
  • Nel processo penale, il principio di vicinanza della prova non comporta inversione dell'onere probatorio: una volta assolto l'onere dell'accusa, spetta alla difesa allegare circostanze fattuali specifiche idonee a scardinare il dato probatorio acquisito.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è configurabile per reati strutturati sulla reiterazione della condotta, quando la fattispecie incriminatrice richiede, per la sua stessa punibilità, una recidiva o abitualità incompatibile con il requisito della non abitualità.
  • La genericità del ricorso, privo di contestazioni circostanziate e di confronto con la motivazione della sentenza impugnata, integra motivo di inammissibilità in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFuga e omissione di soccorsoPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiProcesso penaleReati stradaliParte generale
IstitutiOnere della provaParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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