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Sentenza

Sentenza n. 12822/2026 - Roma, Sezione 3T

Giustizia amministrativa202515927

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III-terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro, che aveva ordinato l’emissione della Carta del docente e l’accredito di 500 euro annui per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre agli accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’attuazione della sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, n. 6172/2025, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a erogare la prestazione prevista dall’art. 1 della legge n. 107/2015, previa emissione della Carta del docente e accredito di 500 euro annui per ciascuno degli anni scolastici indicati, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. La ricorrente ha allegato la persistente inerzia dell’Amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di stile e non ha fornito chiarimenti, indicazioni o prova dell’avvenuta esecuzione del giudicato. È stata inoltre richiesta l’adozione delle misure necessarie alla conformazione dell’Amministrazione al titolo giudiziale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha precisato che, quando l’ottemperanza riguarda una pronuncia del giudice ordinario resa in funzione di giudice del lavoro, il giudizio ha natura meramente esecutiva e si limita all’accertamento del comportamento omissivo o elusivo dell’Amministrazione, senza consentire integrazioni o accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Nel caso concreto, l’inerzia dedotta dalla ricorrente non è stata smentita né chiarita dal Ministero, sicché è stata accertata l’inottemperanza. Il Ministero è stato condannato a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. È stato nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, affinché provveda entro i successivi 90 giorni in caso di perdurante inadempimento, anche sostituendosi o superando il dissenso di altre amministrazioni. Non sono state applicate penalità di mora, ritenute non ancora giustificate, salva la possibilità di richiederle in caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali, liquidate in 800 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato

    La disposizione fonda l’azione di ottemperanza anche nei confronti delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, quando occorra ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al titolo giudiziale.

  • art. 114 c.p.a.

    È la base normativa del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.

  • art. 1 legge n. 107/2015

    Costituisce la fonte della prestazione della Carta del docente riconosciuta dal titolo giudiziale posto in esecuzione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, resa in funzione di giudice del lavoro, ha natura meramente esecutiva: il giudice amministrativo deve accertare l’eventuale comportamento omissivo o elusivo dell’Amministrazione e non può introdurre integrazioni o accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
  • Quando il privato allega l’inottemperanza dell’Amministrazione a un giudicato e l’Amministrazione non fornisce chiarimenti né prova dell’avvenuta esecuzione, tale inerzia può fondare l’accertamento dell’inadempimento secondo i principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
  • Accertata l’inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a operare alla scadenza del termine in caso di perdurante inadempimento.
  • La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente con la sentenza di ottemperanza quando non risultino ancora integrati i relativi presupposti; essa può essere richiesta e valutata successivamente in caso di ulteriore inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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