Cassazione Penale, Sentenza n. 13709/2022 del 11/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Treviso che aveva confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma di euro 77.128,00 disposta nei confronti di Zanatta per il reato di omessa dichiarazione. Il ricorrente deduceva: (i) carenza di fumus commissi delicti perché alcuni titoli computati nel reddito non sarebbero stati effettivamente presentati all'incasso e quindi avrebbero ridotto il reddito imponibile; (ii) carenza di motivazione circa il "periculum in mora" (esigenze preventive) nel provvedimento di riesame, in violazione del principio affermato dalle Sezioni Unite n. 36959/2021.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendolo infondato: il fumus era stato adeguatamente valutato dal Tribunale e le contestazioni difensive risultavano generiche e non documentate. Ha invece accolto il secondo motivo ritenendo che l'ordinanza impugnata non contenesse alcuna motivazione sulle esigenze preventive (periculum in mora) come richiesto dall'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n. 36959/2021. Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente alla valutazione delle esigenze cautelari e ha rinviato al Tribunale di Treviso per nuovo esame della sussistenza del periculum in mora.
Norme richiamate
art. 321, comma 1, cod. proc. pen.
Regola l'onere motivazionale del provvedimento di sequestro in relazione al fumus commissi delicti; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente valutato il fumus nel caso concreto.
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite richiede motivazione anche sul "periculum in mora" quando la confisca è condizionata alla sentenza, e tale motivazione deve spiegare perché non si possa attendere la definizione del giudizio.
art. 12-bis, d.lgs. n. 74/2000
Norma tributaria richiamata come fondamento del sequestro preventivo: disciplina i sequestri nei reati tributari; nel caso è stata la norma invocata dal giudice di prime cure per il vincolo cautelare.
Sezioni Unite, n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)
«Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege" »
Principio di diritto vincolante: il giudice deve motivare il periculum in mora in modo funzionale alla finalità ablativa della confisca, spiegando perché non si può attendere la decisione definitiva, salvo i casi di beni "ex lege" confiscabili.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio motivazionale); la Corte ha utilizzato queste disposizioni per valutare i motivi proposti dal ricorrente.
art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Indica la competenza per il nuovo giudizio dopo l'annullamento con rinvio; la Corte ha rinviato al Tribunale di Treviso, competente ai sensi di questa norma.
Massime di principio
- Per i sequestri preventivi finalizzati alla confisca (art. 321, comma 2) il giudice deve motivare non solo il fumus commissi delicti ma anche il periculum in mora quando la confisca dipende dalla sentenza: occorre spiegare perché non sia possibile attendere la definizione del giudizio.
- Contestazioni difensive generiche e prive di documentazione concreta (es. asserito mancato incasso di titoli senza prove) sono di scarsa efficacia in cassazione; chi impugna deve indicare e documentare i fatti che derogano la valutazione del giudice di merito.
- La Corte di Cassazione, in materia di misure cautelari reali, interviene principalmente per violazioni di legge o per vizi motivazionali tali da rendere il provvedimento incomprensibile o illogico; non sostituisce il giudizio di merito se la motivazione è coerente e sufficiente.
- Se la motivazione sulle esigenze preventive è del tutto assente, la soluzione corretta è l'annullamento limitato alla parte cautelare e il rinvio al giudice di merito per una nuova valutazione senza vincoli prefissati.
- Quando la confisca riguarda beni "ex lege" confiscabili per la loro natura illecita, il quadro motivazionale richiesto è più snello: è sufficiente motivare l'appartenenza del bene al novero dei beni confiscabili.
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