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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33331/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana. Nel corso del giudizio di legittimità il difensore della ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando che la lite sarebbe stata definita mediante procedura agevolata relativa ai carichi esattivi oggetto della controversia, ma senza produrre documentazione a supporto. La rinuncia non risulta notificata al difensore dell'Agenzia delle Entrate. La Corte ha tuttavia ritenuto che tale atto esprimesse una sopravvenuta carenza di interesse all'azione, con conseguente inammissibilità del ricorso. Il testo non consente di conoscere i motivi originari del ricorso avverso la decisione tributaria di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la rinuncia depositata dal difensore della contribuente, pur non notificata al patrono erariale e priva di documentazione sulla definizione agevolata, era sufficiente a far venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio. Ha inoltre posto a carico della ricorrente l'ulteriore importo del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso

    La declaratoria di inammissibilità comporta, se dovuto, l'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    La norma è richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, anche se non notificata alla controparte, può essere valorizzata come manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio e condurre alla declaratoria di inammissibilità.
  • Quando l'interesse ad agire o a impugnare viene meno nel corso del giudizio di legittimità, il ricorso diviene inammissibile senza necessità di esame del merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in presenza dei presupposti di legge, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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