Sentenza n. 360/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 17/2025 in data 16 gennaio 2025 del Tribunale di Piacenza - Sezione Civile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 114 c.p.a. chiedendo che fosse ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza n. 17/2025 del Tribunale di Piacenza, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a ottenere la carta elettronica del docente, o altro strumento equipollente, per tre anni scolastici, per l’importo di 500 euro annui. La ricorrente ha dedotto che la pronuncia era rimasta ineseguita nonostante la notificazione e il passaggio in giudicato. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha documentato di avere accreditato l’importo dovuto in data 11 dicembre 2025, prima della notificazione del ricorso. La ricorrente ha contestato genericamente tale ricostruzione, sostenendo che l’esecuzione sarebbe intervenuta soltanto nelle more del giudizio, e ha chiesto l’accertamento della soccombenza virtuale del Ministero.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, rilevando che la sentenza civile era stata tempestivamente eseguita dall’Amministrazione, come documentato agli atti, mediante accredito dell’importo liquidato. La contestazione della ricorrente è stata ritenuta generica e priva di supporto probatorio. Non residuava quindi alcuna statuizione da adottare in sede di ottemperanza rispetto a un giudicato già integralmente eseguito. La richiesta di accertamento della soccombenza virtuale non ha impedito la declaratoria di inammissibilità. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in 500 euro, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
per l’esecuzione del giudicato
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per chiedere l’esecuzione della sentenza civile passata in giudicato; tuttavia, quando il giudicato risulta già tempestivamente eseguito, viene meno l’interesse a una pronuncia di ottemperanza.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza è inammissibile per carenza di interesse quando, prima della proposizione del ricorso, l’amministrazione abbia integralmente e tempestivamente eseguito il giudicato, anche se il ricorrente contesta genericamente l’avvenuta esecuzione senza fornire prova contraria.
- Nel giudizio di ottemperanza grava sul ricorrente che contesti l’esecuzione documentata dall’amministrazione l’onere di fornire elementi probatori specifici idonei a dimostrare l’inesecuzione o l’esecuzione soltanto parziale del giudicato.
- La richiesta di accertamento della soccombenza virtuale non mantiene un interesse autonomo alla decisione quando l’azione di ottemperanza sia divenuta priva di oggetto per l’integrale esecuzione del giudicato prima dell’instaurazione del giudizio.
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