Cassazione Penale, Sentenza n. 22958/2024 del 06/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la rimodulazione in peius delle prescrizioni dell'affidamento in prova (inasprimento dell'orario di permanenza domiciliare, incremento della frequenza dei contatti con l'U.E.P.E. e restrizione geografica da regione a provincia) senza adeguata motivazione e senza elementi di novita' riferibili al comportamento del condannato; si deduceva violazione di legge (art. 47 legge 354/1975) e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. b).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha rilevato che il magistrato di sorveglianza ha disposto un aggravamento delle prescrizioni non adeguatamente motivato e privo di elementi di novita' atti a giustificarlo, soprattutto alla luce del fatto che le presunte violazioni risultavano insussistenti e che l'U.E.P.E. aveva autorizzato gli spostamenti per lavoro. L'ordinanza impugnata e' stata annullata con rinvio al magistrato di sorveglianza di Lecce per un nuovo giudizio che corregga i vizi motivazionali, lasciando comunque integra la liberta' di valutazione di merito del giudice di sorveglianza.
Norme richiamate
art. 47 legge 354/1975 (Ordinamento penitenziario)
Le misure alternative alla detenzione sono frutto di valutazione discrezionale del giudice, ancorata ai presupposti di legge; il provvedimento con cui il beneficio viene concesso ha stabilita' relativa ed e' suscettibile di modifica o revoca solo se supportata da elementi di novita' che incidano sulla compatibilita' della misura con le finalita' di rieducazione e di prevenzione del pericolo di recidiva.
art. 606, lett. b), c.p.p.
E' la fattispecie di ricorso per cassazione invocata per violazione di legge e inosservanza della normativa applicabile; qui utilizzata per censurare il vizio di motivazione e la erronea applicazione delle prescrizioni dell'affidamento in prova.
Massime di principio
- Il magistrato di sorveglianza puo' modificare o revocare le prescrizioni dell'affidamento in prova, ma ogni aggravamento deve essere motivato con elementi di fatto nuovi e rilevanti rispetto alla situazione valutata al momento della concessione.
- Un inasprimento delle condizioni in assenza di violazioni effettive o di elementi di pericolosita' sopravvenuti e' illegittimo e puo' essere annullato in sede di impugnazione.
- Le autorizzazioni o informazioni fornite dall'U.E.P.E. e dagli organi di polizia (es. assenza di riscontro di violazioni) sono elementi che il giudice deve considerare e motivare nel disporre modifiche alle prescrizioni.
- Il provvedimento concesso ai sensi dell'art. 47 ha una stabilita' relativa: non e' immutabile come un giudicato, ma i mutamenti devono sempre collegarsi alle finalita' rieducative e di sicurezza pubblica.
- In caso di modifiche non adeguatamente motivate il rimedio efficace e' il ricorso in cassazione per vizio di motivazione e violazione di legge, che puo' portare all'annullamento con rinvio per nuovo esame.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22833/2024 del 06/06/2024
- Sentenza penale · 6 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22834/2024 del 06/06/2024
- Sentenza penale · 6 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22835/2024 del 06/06/2024
- Sentenza penale · 6 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22836/2024 del 06/06/2024
- Sentenza penale · 6 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22837/2024 del 06/06/2024
- Sentenza penale · 6 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22841/2024 del 06/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →