Sentenza n. 1913/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato pagamento delle spese di lite liquidate in favore del procuratore antistatario dalle sentenze del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, 26 maggio 2025, n. 357, e 15 maggio 2025, n. 314
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza, limitatamente ai capi delle due sentenze del Tribunale di Verona che condannavano l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite liquidate in suo favore quale procuratore antistatario. Ha dedotto l’inadempimento dell’obbligo di pagamento risultante dai giudicati. Dopo la proposizione del ricorso, ha riferito che il Ministero aveva pagato le somme dovute e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per le spese perché il pagamento era avvenuto soltanto durante il giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, avendo accertato che la pretesa creditoria era stata integralmente soddisfatta in corso di causa. Applicando il criterio della soccombenza virtuale, ha condannato il Ministero a rifondere metà delle spese del giudizio, liquidata in euro 750,00 oltre agli accessori di legge, se dovuti, e al rimborso del contributo unificato; ha compensato la restante metà in ragione della definizione della vertenza in via amministrativa.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il presente giudizio di ottemperanza può essere definito con una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Il soddisfacimento, nelle more del giudizio, della pretesa azionata in ottemperanza giustifica la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Il presente giudizio di ottemperanza può essere definito con una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La sopravvenuta soddisfazione della pretesa consente di definire il giudizio dichiarando cessata la materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, se la pretesa creditoria oggetto del ricorso viene integralmente soddisfatta dall’Amministrazione durante il processo, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- Quando il pagamento dovuto avviene soltanto dopo la proposizione del ricorso, le spese possono essere regolate secondo la soccombenza virtuale; la definizione della vertenza in via amministrativa può giustificare una condanna parziale alle spese e la compensazione della parte residua.
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