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Ordinanza

Ordinanza n. 42/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta) n. 595/2025, resa tra le parti, pubblicata il 23 ottobre 2025, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 832/2025, integrato da motivi aggiunti;

Giustizia amministrativa202600018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Sicilia, Sez. IV, di reiezione della domanda cautelare nel giudizio relativo al riconoscimento di 7 punti per attività svolta durante l'emergenza Covid presso una clinica privata convenzionata

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (professionista sanitario)

Prevale il privato

La controversia

L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare con cui il TAR aveva respinto la domanda di sospensione dei provvedimenti contestati. La controversia riguarda il mancato riconoscimento di 7 punti per l'attività svolta nel periodo dell'emergenza Covid nell'ambito di una clinica privata convenzionata. In sede cautelare è stata prospettata la non corretta interpretazione della disciplina applicabile, con particolare riferimento all'art. 5, comma 10, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, anche in relazione alla sentenza della Corte costituzionale richiamata dalla medesima disposizione. L'appellante ha inoltre dedotto la sussistenza di un pregiudizio grave e imminente.

La decisione

Il CGARS ha ritenuto, nei limiti della cognizione sommaria propria della fase cautelare, che sussistesse il fumus boni iuris, poiché la tesi interpretativa più restrittiva seguita dall'amministrazione e recepita dal TAR necessita di un approfondimento nel giudizio di merito, anche alla luce dell'art. 5, comma 10, della legge regionale n. 9/2020 e della pronuncia della Corte costituzionale ivi richiamata. Ha inoltre ritenuto sussistente il periculum in mora. L'appello cautelare è stato pertanto accolto ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ma esclusivamente per sollecitare il TAR a fissare celermente l'udienza di merito: non è stata disposta la sospensione interinale dell'efficacia dei provvedimenti impugnati. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del TAR.

  • art. 5, comma 10, legge regionale 12 maggio 2020, n. 9

    La disposizione è individuata come parametro rilevante per verificare, nel merito, la corretta interpretazione della disciplina relativa al riconoscimento dei 7 punti per l'attività svolta durante l'emergenza Covid presso una clinica privata convenzionata.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, quando le questioni controverse richiedono approfondimento nel merito, di tutelare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza necessariamente sospendere interinalmente l'efficacia degli atti impugnati.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando la questione interpretativa prospettata presenta un fumus non manifestamente infondato ma richiede un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può rinviare l'approfondimento al merito, purché ricorrano anche esigenze cautelari attuali e concrete.
  • Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., la tutela cautelare può essere accordata mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza sospensione interinale dell'efficacia del provvedimento impugnato, quando tale misura sia adeguata a proteggere temporaneamente la posizione dedotta.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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