Cassazione Penale, Sentenza n. 22589/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina che confermava la condanna del ricorrente per il reato di ricettazione di un'imbarcazione provento di furto. Tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione nella qualificazione della condotta come ricettazione e dedotta inutilizzabilità della testimonianza resa dal maresciallo Grillone circa dichiarazioni rese dal ricorrente (presunta violazione art. 62 c.p.p.); 2) mancata applicazione dell'ipotesi attenuata prevista dall'art. 648 c.p. (lieve entità), sostenendo che il giudice avrebbe dovuto considerare tutte le componenti del fatto; 3) carenza di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, con richiesta di tener conto della condotta post-reato e della giovane età dell'imputato al momento dei fatti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto ammissibile la testimonianza del maresciallo Grillone perché le dichiarazioni del ricorrente erano state rese al di fuori di un contesto procedimentale e quindi non soggette al divieto dell'art. 62 c.p.p.; il motivo relativo all'attenuante di lieve entità è stato giudicato generico e non ha contrastato la valutazione del giudice di merito circa il valore non esiguo del bene; la censura sulle attenuanti generiche è stata ritenuta generica e la Corte d'appello ha correttamente valorizzato l'esistenza di numerosi precedenti dell'imputato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 (conv. L. 176/2020)
Predisposizione del rito con contraddittorio scritto ai sensi della norma (contesto procedurale del trattamento del procedimento).
art. 62 c.p.p.
Il divieto di utilizzare come testimonianza le dichiarazioni rese dall'imputato o dall'indagato opera solo con riferimento alle dichiarazioni rese nel corso del procedimento; non si estende alle dichiarazioni rese al di fuori del contesto procedimentale, le quali possono essere riferite da testimoni e valutate come fatto storico.
art. 63 c.p.p.
Norma collegata al divieto di utilizzare alcune dichiarazioni rese nell'ambito probatorio; insieme ad art. 62 e 195 delimita le dichiarazioni protette nell'ambito processuale.
art. 195 c.p.p.
Regole sul divieto di utilizzare come prova certe dichiarazioni rese in particolari contesti procedurali; invocata per spiegare i limiti di utilizzabilità delle dichiarazioni dell'imputato.
art. 350 c.p.p.
Richiamato come esempio di norme che regolano le dichiarazioni rese ai sensi del codice; le dichiarazioni rese in sede formale sono soggette ai divieti di utilizzazione.
art. 351 c.p.p.
Analogamente ad art. 350, disciplina modalità di acquisizione di dichiarazioni; se le dichiarazioni non sono rese ai sensi di tali articoli non trovano applicazione i divieti citati.
art. 648 c.p.
Norma che disciplina il reato di ricettazione. In sede di merito la Corte ha escluso l'applicabilità della causa attenuante della lieve entità in ragione del valore non esiguo del bene e degli elementi concreti del caso.
art. 133 c.p.
Parametri legali per la determinazione delle circostanze attenuanti. La Corte d'appello ha valutato i parametri (personalità, precedenti, gravità) e ha negato le attenuanti generiche in presenza di precedenti penali.
art. 62-bis c.p.
Riforma richiamata per precisare che, dopo la modifica normativa, non è più sufficiente lo stato di incensuratezza per ottenere la diminuente: occorrono elementi positivi di valutazione.
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese dall'imputato fuori dal contesto formale del procedimento (ad es. prima dell'inizio delle indagini o in contatto informale) possono essere riferite da testimoni e liberamente valutate dal giudice; il divieto dell'art. 62 c.p.p. non le rende automaticamente inutilizzabili.
- Per ottenere l'applicazione dell'attenuante della 'lieve entità' è necessario confrontarsi in modo specifico con la motivazione del giudice di merito e dimostrare che il bene e le circostanze del fatto rientrano nei parametri richiesti; argomentazioni generiche sono inefficaci.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede la presenza di elementi di segno positivo (comportamento successivo, giovane età, assenza di precedenti, ecc.); dopo la riforma dell'art. 62-bis, la mera assenza di precedenti non basta.
- In sede di Cassazione i motivi vaghi o non confrontati specificamente con la motivazione impugnata sono frequentemente dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza o genericità.
- Chi contesta l'utilizzabilità di dichiarazioni riferite in testimonianza deve provare che le stesse sono state rese nel contesto procedimentale e soggette alle forme protette del codice; in mancanza, la testimonianza è ammissibile.
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